Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27694 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 03/12/2020), n.27694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27605-2016 proposto da:

B.G., B.S., BO.AN.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, rappresentati e difesi dagli

avvocati ORNELLA CARRARO, FRANCESCO MOSCHETTI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1842/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – B.G., Bo.An.Ma., B.S., eredi di Bi.Gi., sulla base di cinque motivi ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1842/08/15, depositata il 2 novembre 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha rigettato l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento emessa in relazione ad avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di successione dovuta in morte di Bi.Gi.;

2. – l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – con istanza del 29 settembre 2017, la ricorrente Bo.An.Ma. ha richiesto la definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, e, con memoria del 6 ottobre 2017, ha richiesto la sospensione del giudizio, depositando le istanze di definizione agevolata ed il conseguente versamento della prima rata;

2. – il D.L. n. 50 del 2017, cit., art. 11, prevede che “La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.” (comma 11) nonchè che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” e “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (comma 10);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, comma 10, ult. prop., cit.);

– alcun ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) va disposto, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese di causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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