Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27693 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. II, 29/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19170/2015 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO

68, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA A BECCARA;

– ricorrente –

contro

GALLERY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SERGIO D’AMATO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

ALPHACAN SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 26/7/2010, D.G. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Trento, la società Gallery S.r.l., per ivi sentirla condannare al pagamento della somma necessaria per ovviare alla carente insonorizzazione dell’appartamento da essa attrice acquistato presso la costruttrice venditrice convenuta.

Si costituiva la Gallery S.r.l., che chiedeva il rigetto della domanda, rilevando di essere stata mera venditrice dell’immobile ed eccependo la decadenza e prescrizione, osservando come la compravendita fosse intervenuta nel 2006 e come solo a distanza di quasi cinque anni l’attrice facesse valere il presunto vizio, vizio che non risultava denunciato entro 8 giorni dalla scoperta, e l’azione era stata proposta ben oltre un anno dalla consegna. In ogni caso, contestava la sussistenza e la gravità dei lamentati vizi e chiedeva, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la Alphacan S.p.A., che aveva realizzato e montato gli infissi che, secondo la perizia prodotta dall’attrice, erano la causa della lamentata rumorosità, per essere dalla stessa garantita per il caso di eventuale condanna.

Autorizzata la chiamata, si costituiva, anche, la Alphacan S.p.A. e, sua volta, eccepiva nei confronti di Gallery S.r.l. decadenza e prescrizione, assumendo di avere fornito gli infissi in forza di contratto di compravendita; nessuna denuncia di vizi era intervenuta prima della chiamata in causa ad opera della Gallery o della D., sì che, appunto, s’era verificata l’eccepita decadenza, essendo, peraltro, maturata anche la prescrizione annuale. Contestava la sussistenza dei lamentati vizi nonchè la congruità del quantum liquidato a titolo di riparazione del danno. Il Tribunale di Trento, con ordinanza 7-10/10/2013, accoglieva la domanda proposta dalla D., condannando la Gallery S.r.l. al risarcimento dei danni quantificati in Euro 12.735,25, oltre alla rivalutazione monetaria dal 26/5/2006, interessi legali sulla somma via via rivalutata sino alla data dell’ordinanza e soli interessi legali dalla pronuncia al saldo; condannava la Gallery a rifondere all’attrice le spese di causa; condannava la Alphacan a rimborsare alla Gallery la metà delle somme che quest’ultima avrebbe dovuto corrispondere alla D. e la condannava alla rifusione delle spese processuali.

Il Tribunale osservava che la Gallery S.r.l. aveva eccepito decadenza e prescrizione in relazione all’azione contrattuale ex art. 1495 c.c., ma non in relazione a quella extracontrattuale ex art. 1669 c.c.; rilevava che in tema di insonorizzazione di immobili doveva applicarsi la disciplina dettata dalla normativa provinciale e non quella statale, avendo la Provincia Autonoma di Trento competenza legislativa primaria, ed alla luce di quest’ultima, osservava che, secondo quanto emerso dalla C.T.U., la carenza di isolamento acustico riguardava essenzialmente le facciate dotate di serramenti, essendo questi ultimi “sia per caratteristiche intrinseche sia, molto probabilmente, per le modalità di installazione e di sigillatura” “l’elemento debole rispetto al livello di isolamento”. E poichè il C.T.U. aveva quantificato in Euro 12.735,25 il costo per la fornitura ed il montaggio di nuovi serramenti, era questa la somma che, a titolo risarcitorio, la Gallery S.r.l. doveva alla attrice.

Avverso questa sentenza interponeva appello la Gallery S.r.l., chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza con il favore delle spese, per: 1) Errata ricostruzione in fatto e diritto compiuta dal giudice di primo grado”; 2) Violazione in ogni caso errata applicazione degli artt. 1727 e 27129 c.c.”; 3) errata applicazione delle norme sulle spese processuali ex artt. 91 c.p.c. e segg.. Carenza di motivazione”.

Con citazione notificata fra il 7 e il 12/11/2013 proponeva appello anche la Alphacan S.p.A., chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza, con il favore delle spese, articolando sei motivi: 1) qualificazione giuridica del rapporto Alphacan, Gallery; 2) “Errata qualificazione del caso di specie come rientrante nell’alveo dell’art. 1669 c.c.”; 3) “Violazione dell’art. 1670 c.c.”; 4) “Errata individuazione della decorrenza del termine decadenziale prescrizionale di cui all’art. 1669 c.c.”; 5) “Errata individuazione della decorrenza del termine decadenziale e prescrizionale di cui all’art. 1667 c.c., qualora si ritenesse applicabile tale norma”; 6) “Carenze ed errori della CTU (e quindi della decisione di primo grado che ha raccolto acriticamente le deduzioni del perito)”.

Si è costituita in entrambe le cause D.G., chiedendo il rigetto delle impugnazioni, perchè infondate in fatto ed in diritto. Riunite le cause la Corte di Appello di Trento con sentenza n. 13 del 2915 accoglieva entrambi gli appelli proposti e in riforma dell’ordinanza impugnata rigettava la domanda della sig.ra D.G.. Secondo la Corte di Appello di Trento, fondata era l’eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1669 c.c., avendo la D. denunciato il vizio oltre l’anno della sua scoperta.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D. con ricorso affidato a due motivi. La società Gallery srl ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi, illustrati con memoria. La società Alphacan spa. In questa sede è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A.- Ricorso principale.

1.- Con il primo motivo di ricorso, D.G. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e art. 167 c.p.c., mancata eccezione di decadenza da parte della società Gallery srl e della società Alphacan spa. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale, nonostante, avesse ammesso che nessuna eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c., fosse stata espressamente formulata dalla società Gallery, tuttavia, ha ritenuto che quella eccezione fosse desumibile dalla frase “(…) l’attrice ha utilizzato senza contestazione l’immobile per quasi cinque anni (…)”. Epperò, le eccezioni possono ritenersi validamente eccepite se sollevate espressamente dalla parte interessata ma non possono essere desunte in via presuntiva.

1.1.- Il motivo è infondato.

La ricorrente, a ben vedere, ripropone una questione già esaminata e risolta dalla Corte distrettuale con una corretta e condivisibile interpretazione dell’atto di costituzione e di risposta della società Gallery, nonchè dei verbali di udienza. Come ha avuto modo di precisare la Corte di merito “(…) a seguito della precisazione della domanda ad opera dell’appellata, l’appellante, eccepì l’inapplicabilità della norma sopra ricordata alla fattispecie ed eccepì pure che l’attrice aveva utilizzato senza contestazione l’immobile per quasi 5 anni ribadendo poi le eccezioni già formulate (cfr. verbale udienze Tribunale 4/5/2011). Appare chiaro che l’appellante, che già aveva eccepito la decadenza in ordine all’azione contrattuale, intese far valere il decorso del tempo cui appunto si ricollega la decadenza anche con riferimento all’azione extracontrattuale, posto che, come visto, rilevò l’inerzia dell’appellata, durata “senza contestazione per quasi 5 anni”, per poi, ribadire le eccezioni già formulate, ed è ciò che appare sufficiente per ritenere che l’eccezione de qua sia stata sollevata anche in relazione all’azione extracontrattuale, non richiedendo la proposizione dell’eccezione medesima l’uso di formule sacramentali (…)”.

1.2.- Ciò premesso, giova richiamare il costante e consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultano contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (fra molte, Cass. nn. 3012/2010, 19331/07, 23819/07).

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: tempestiva denuncia del vizio ex art. 1669 c.c.. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere maturato il termine di decadenza per la denuncia dei vizi non avrebbe tenuto conto che il termine decadenziale ex art. 1669 c.c., decorra a partire dal momento della perizia, cioè, dal momento della compiuta conoscenza di un grave vizio. Nel caso in esame, la perizia è stata effettuata il 5 luglio 2010 e la sig.ra D. ha denunciato i vizi con lettera raccomandata l’8 luglio 2010 e, dunque, entro il termine di decadenza previsto dall’art. 1669 c.c..

2.1. – Il motivo è infondato.

E’ ben vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finchè il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (tra le altre, Cass. n. 1463 del 2008). L’inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato. Non necessariamente nè automaticamente il decorso del termine è postergato all’esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi. La stessa ricorrente, infatti, assume che fin dal primo insediamento nell’immobile avvenuto subito dopo l’acquisto, si percepirono problemi di rumorosità, ovvero un’esasperante ed intollerabile rumorosità. Sicchè, a fronte di un vizio che si è manifestato da subito in tutta la sua gravità, l’attore avrebbe avuto l’onere di compierne la denuncia entro l’anno, a pena di decadenza, e poi di intraprendere l’azione nell’anno successivo. Avendo la sig. D. atteso cinque anni, correttamente la Corte d’appello ha accolto le sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione. Come ha avuto modo di chiarire la Corte di appello “(…) nella specie, la percezione della reale entità del lamentato vizio fu pressochè immediata, mentre al sua possibile origine era senza dubbio individuabile in un difetto costruttivo, ed è irrilevante a questo punto stabilire se il difetto fosse ascrivibile alle sole finestre o anche alle pareti, certo essendo che, come p dato evincere dagli stessi scritti di parte attrice, l’asserita rumorosità era difetto proprio dell’immobile e non d’altro (….)”.

2. Il rigetto del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale condizionato, con il quale la società Gallery lamenta: a) Con il primo motivo del ricorso incidentale, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, omissione di pronuncia in relazione al primo motivo di appello avanti la Corte di Appello di Trento formulato da Gallery srl in atto di citazione di data 04.11.2013 – pagg. da 10 a 22, 34 e 35 – fascicolo di parte) ovvero ingiustizia della ordinanza del Tribunale di Trento depositata il 10.10.2013 resa nel giudizio n. 2465/2013 RG e, per quanto occorrer possa di quella di data 30.05.2012, in quanto basate su una CTU nulla, comunque gravemente errata; violazione dell’art. 195 c.p.c., u.c. e art. 196 c.p.c. e della norma UNI EN ISO 140. Insufficienza comunque carenza di valida motivazione. Errata ricostruzione in fatto e diritto punti 2 compiuta dal giudice di primo grado; b) Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, omissione di in relazione al quarto motivo di appello e alla domanda di garanzia/manleva formulate avanti la Corte di Trento da Gallery srl in atto di citazione di data 04.11.2013 – pagg. da 28 a 31 e 34) ovvero ingiustizia della ordinanza del Tribunale di Trento depositata il 10.10.2013 resa nel giudizio n. 2465/2013 RG: erroneità in ogni caso carenza di motivazione. Errata ricostruzione in fatto e diritto compiuta dal giudice di primo grado. Violazione in ogni caso errata applicazione degli artt. 2727,2729 c.c.. Carenza, erroneità di motivazione in ordine alla domanda di garanzia/manleva; c) Con il terzo motivo, Violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione, in ogni caso, errata interpretazione dell’art. 1669 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, parziale omissione di pronuncia in relazione al terzo motivo di appello formulato avanti la Corte di Appello di Trento da Gallery srl in atto di citazione del 04.11.2013 – punto 3 a pagg. 24 – 25) ovvero, ingiustizia della ordinanza del Tribunale di Trento depositata il 10.10.2013 resa nel giudizio RG. n. 2465/2013: erroneità, in ogni caso, carenza di motivazione. Errata ricostruzione in fatto e diritto compiuta dal giudice di primo grado.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico de ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente principale le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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