Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27692 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. I, 29/10/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 29/10/2019), n.27692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11471/2016 proposto da:

C.M.T. – Compagnia Manifatture Tessili S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di San Nicola da Tolentino n. 67, presso lo studio dell’avvocato

Parlatore Stefano, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Floridia Giorgio, Floridia Raffaella, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Camomilla S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso

lo studio dell’avvocato Coglitore Emanuele, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Girardi Andrea, Marinelli Marino,

Mussi Matteo, giuste procure in calce al controricorso e in calce

alla memoria di nomina di nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4168/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto

dei ricorsi riuniti (rg.n. 23133/15).

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la ricorrente C.M.T. – Compagnia Manifatture Tessili S.r.l. ha richiesto la trattazione della controversia in pubblica udienza;

– le questioni dibattute si connotano per novità e per complessità e ciò rende opportuno lo svolgimento del contraddittorio tra le parti anche in forma orale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– la trattazione della causa va rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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