Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27692 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27692 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11798-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI
CREDITI INPS (SCCI) SPA, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA
SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO
MARITATO;

– ricorrentecontro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

Data pubblicazione: 21/11/2017

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ALESSANDRO FURCI;

controricorrente

CASALE LUCIANO ALFIO elettivamente domiciliato in ROMA,

PERA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO TROVATO;

– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Direttore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato
GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– resistente – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 529/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CURZIO.
Rilevato che:
1. Il Sig. Casale ha proposto ricorso contro il preavviso di fermo
amministrativo di beni mobili registrati n. 29320080002747902 presso
il Tribunale di Catania, con atto notificato all’Agente della Riscossione,
all’INPS e all’INAIL il 22 e il 23 gennaio 2009.

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VIA RIALTO 6, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO LA

2. L’atto introduttivo ha censurato (a) l’omessa notifica delle n. 13
cartelle esattoriali poste alla base del fermo amministrativo; (b) il
difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge
241/1990 e dell’art. 7 della legge 212/2000 (c.d. Statuto del
contribuente), secondo i quali anche gli atti del concessionario della

che hanno determinato l’iscrizione a ruolo; (c) la violazione dell’art. 50
del d.P.R. 602/1973 che prevede l’invio di un avviso con l’intimazione
di pagamento, nel caso in cui l’azione esecutiva venga iniziata dopo un
anno dalla notificazione dalla cartella; (d) la violazione dell’art. 7 della
legge 212/2000, per mancata indicazione del responsabile dei
procedimenti amministrativi relativi alle cartelle esattoriali e al
provvedimento di fermo; (e) la prescrizione e la decadenza della
pretesa creditoria dell’INAIL e dell’INPS, posta a fondamento delle
cartelle di pagamento e, conseguentemente, del provvedimento di
fermo opposto.
3. L’INAIL e l’Agente della Riscossione si sono costituiti e hanno
chiesto il rigetto del gravame e la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, mentre l’INPS non ha svolto attività difensiva.
4. Il Giudice del lavoro adito ha escluso la propria giurisdizione, in
favore delle Commissioni Tributarie, sulla parte della domanda
attinente l’omesso versamento dei contributi al Servizio Sanitario
Nazionale, dovuti in relazione a prestazioni di lavoro subordinato.
5. Nel merito, il Tribunale ha qualificato come opposizione agli atti
esecutivi le eccezioni relative all’omessa notifica delle cartelle (sub (a)),
all’omessa motivazione (sub (b)), all’omesso invio di intimazione di
pagamento (sub (c)) e all’omessa indicazione del responsabile del
procedimento (sub (d)) e, quindi, ne ha rilevato la tardività della
domanda ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
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riscossione devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto

6. Le eccezioni di decadenza e di prescrizione (sub (e)), invece, sono
state qualificate come opposizione al ruolo, da proporsi nel termine
perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriali
previsto dall’art. 24 del d.lgs. 46/1999. Tale termine è risultato decorso
con riferimento a tutte le cartelle esattoriali, tranne due di esse, per le

i cui diritti di credito, quindi, sono stati dichiarati prescritti.
7. Ai fini dell’accertamento della tempestività dell’opposizione al ruolo,
il Giudice di primo grado ha proceduto all’acquisizione d’ufficio delle
relate di notifica delle cartelle esattoriali, attesa la tardiva costituzione
dell’Agente della Riscossione in giudizio e l’intervenuta decadenza dalla
produzione documentale, facendo applicazione del principio di diritto
espresso da questa Corte, secondo il quale “l’accertamento della tempestività
del ricorso proposto dall’ingiunto, con riguardo all’osservana del termine prescritto
dall’art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in quanto involge la verifica
di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e perciò
un’ipotesi di decaden.;:a prevista ex lege, vanta natura pubblicistica), è un compito
che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitaione delle parti, disponendo
l’acquiskione degli elementi anche “aliunde”, in applicazione degli arti’. 421 e 437
c.p.c., con la conseuelvy che il mancato rilievo officioso dell’eventuale carenza di
detto presupposto comporta la nullità della sentena, rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del giudiio, in ragione del difetto di “potestas iudicandi” derivante dalla
preclusione dell’aione giudiziale” (Corte di cassazione, sentenza n. 11274
del 15 maggio 2007).
8. Dunque, all’esito del giudizio di primo grado, il Giudice del Lavoro
ha declinato la propria giurisdizione in relazione ai crediti vantati a
titolo di contributi del SSN, ha dichiarato prescritti i diritti di credito
portati da due delle tredici cartelle esattoriali, delle quali non state
prodotte le relate di notifica, e, per il resto, ha dichiarato la domanda
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quali l’Agente della Riscossione non ha prodotto le relate di notifica, e

inammissibile, in quanto proposta fuori dai termini di cui agli artt. 617
c.p.c. e 24 del d.lgs. 46/1999.
9. Contro tale decisione, ha proposto appello il sig. Casale presso la
Corte d’Appello di Catania, con atto notificato alle altre parti tra il 23 e
il 24 maggio 2013.

rigetto del gravame, l’Agente della Riscossione non si è costituito in
giudizio.
11. Con l’impugnazione, l’appellante ha censurato sotto tre profili la
sentenza del Tribunale: (i) la tardività della costituzione dell’Agente
della riscossione e la conseguente decadenza dalla produzione
documentale; (ii) la mancata notifica e l’inesistenza delle cartelle
esattoriali, non prodotte in atti; (iii) la prescrizione di n. 6 cartelle
esattoriali, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione;
12. Il Collegio ha accolto esclusivamente quest’ultimo motivo,
ritenendo che alle cartelle non opposte non trova applicazione la
conversione del termine di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c. e che,
pertanto, il termine di prescrizione resta quello quinquennale previsto
dall’art. 3, comma 9, della legge 335/1995.
13. Per il resto, la Corte territoriale non ha ritenuto fondato l’appello:
da un lato, per quanto riguarda la tardività della costituzione
dell’Agente sub (i), i Giudici hanno richiamato, condividendone il
contenuto, la motivazione del Tribunale; dall’altro, l’eccezione di
mancata notifica delle cartelle esattoriali sub (il) è stata qualificata come
opposizione agli atti esecutivi, da proporre nel termine di 20 giorni
dalla notifica degli atti, mentre l’altra eccezione sub (ti), di inesistenza
delle cartelle, è stata ritenuta inammissibile, perché proposta per la
prima volta in appello.

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10. L’INAIL e l’INPS hanno svolto attività difensiva, chiedendo il

14. Infine, i Giudici hanno integralmente compensato le spese dei due
gradi di giudizio.
15. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo,
sostenendo la tesi che il termine di prescrizione dei crediti portati dalle
cartelle esattoriali non è di cinque, ma di dieci anni.

dell’INPS.
17. Il sig. Casale ha proposto controricorso e ricorso incidentale. Con
quest’ultimo, ha censurato la decisione della Corte d’Appello, laddove
non ha considerato decaduto l’Agente della riscossione dalla
produzione delle notifiche delle cartelle esattoriali e ha ritenuto
soddisfatto l’onere della prova in relazione alla notifica e all’esistenza
delle cartelle esattoriali. Infine, il sig. Casale ha chiesto la condanna alle
spese processuali.
18. A sua volta, l’INPS ha presentato controricorso avverso il ricorso
incidentale del sig. Casale, contestando nel merito i motivi di ricorso e
rilevando l’inammissibilità dello stesso, in quanto proposto oltre un
anno dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado. Secondo
il controricorrente incidentale, infatti, l’art. 334 c.p.c. consente di
derogare ai termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. solamente
quando l’interesse a impugnare sorga dalla proposizione
dell’impugnazione principale (Corte di cassazione, sentenza n. 17017
del 20 agosto 2015). Nel caso di specie, ciò non sarebbe accaduto, in
quanto il sig. Casale ha proposto ricorso incidentale contro capi di
sentenza che non sono stati oggetto di ricorso da parte dell’INPS.
P.Q.M.
Rilevato che non sussistono i presupposti per la decisione in sesta
sezione, dispone la trasmissione alle IV Sezione per la trattazione in
udienza pubblica.
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16. L’INAIL ha presentato controricorso in adesione alla posizione

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