Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27692 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27692 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 619-2009 proposto da:
THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI SPA (già C.S.INOX
CENTRO SERVIZI per l’inossidabile S.p.A,) in persona
dei procuratori e legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO
122, presso lo studio dell’avvocato RUSSO ANDREA, che
2013
1856

lo rappresenta e difende con procura speciale notarile
del Not. Dr. CIRILLI PAOLO in TERNI rep. n. 36227 del
17/12/2008;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 11/12/2013

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 86/2007 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato RUSSO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

PERUGIA, depositata il 14/11/2007;

Svolgimento del processo
In riforma della decisione di prime cure, la Commissione tributaria
della regione Umbria con sentenza 14.11.2007 n. 86 ha dichiarato legittimo
l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio di Terni della Agenzia delle
atto di fusione 21.3.2005 nella Thyssen-Krupp Acciai Speciali Terni s.p.a.)
avente ad oggetto il recupero dell’IVA dovuta per l’anno 1999:
a) in relazione a due fatture emesse, ai sensi dell’art. 8col lett. a) Dpr n.
633/72, in esenzione di imposta dalla società contribuente nei
confronti di PAEMA Import-Export s.r.l. difettando la prova della
effettiva esportazione della merce dal territorio doganale comunitario
b) in relazione alla variazione in diminuzione degli importi fatturati a
Merloni Elettrodomestici s.p.a., disposta con due note di credito in
applicazione di un “premio” pari al 3% del fatturato annuale
calcolato anche sulle operazioni non imponibili anziché soltanto su
quelle imponibili.
I Giudici territoriali, quanto al primo recupero, rilevavano che i motivi
di opposizione formulati dalla società contribuente non avrebbero dovuto
essere esaminati dal primo giudice, in quanto tardivamente dedotti nel
primo grado del giudizio, soltanto con memoria integrativa in data
3.2.2005, e dunque inammissibili ai sensi dell’art. 57co2 Dlgs n. 546/1992.
Relativamente alla seconda ripresa la CTR rilevava che la convenzione
stipulata dalle parti prevedeva che il premio del 3% dovesse essere
calcolato sul fatturato complessivo composto da operazioni imponibili e
non imponibili, e che lo storno era stato effettuato senza operare una
corrispondenza tra le note di credito e gli importi delle fatture da diminuire,

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ric.Thyssen Krupp s.p.a.c/Ag.Entrate

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st.
Co
Stefano 01 ieri

Entrate nei confronti di CS INOX s.p.a. (successivamente incorporata con

concludendo per la fondatezza della pretesa dell’Ufficio in quanto “le note
di credito avrebbero dovuto operare in percentuale”.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo ricorso
per cassazione la società contribuente, formulando un’unica censura
corredata di quesito di diritto, in ordine alla quale ha resistito la Agenzia
La società ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, con il quale viene impugnata la statuizione
della sentenza di appello che ha dichiarato legittimo l’avviso di
accertamento nella parte in cui contestava la indebita variazione in
diminuzione, con emissione di note di credito, dell’IVA liquidata su due
fatture emesse nei confronti di Merloni Elettrodomestici s.p.a. in relazione
ad operazioni di cessione di beni, la società ricorrente deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 2 Dpr n. 633/1972 in
relazione all’art. 360co1 n. 3) c.p.c..
La società da un lato osserva che la norma fiscale non richiede, quale
condizione di esercizio del diritto del cedente alla detrazione della
variazione, la indicazione nella note di credito delle singole fatture alle
quali lo sconto si riferisce; dall’altro ritiene erronea la statuizione della
CTR secondo cui la percentuale di sconto del 3% sarebbe stata applicata
all’intero fatturato (imponile e non imponibile) anziché come invece è
avvenuto alle sole operazioni imponibili, non essendo desumibili argomenti
in contrario dalle clausole della convenzione stipulata inter partes in data

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ric.Thyssen Krupp s.p.a.c/Ag.Entrate

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est.
Stefano ivieri

delle Entrate notificando controricorso.

15.1.1998 (in cui si prevedeva un premio quantità pari al 3% sul fatturato
1998 al verificarsi di determinate condizioni).
Il motivo è infondato.

La parte ricorrente nella formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis
cessionario venga concluso un accordo che preveda la concessione di uno
sconto al raggiungimento di un determinato fatturato (cd. sconto-quantità) e
tale obiettivo sia stato raggiunto mediante effettuazione di “operazioni
imponibili e non imponibili’, la emissione delle note di credito -con le quali
viene attuato detto sconto- non può che intendersi riferita alle operazioni
imponibili, qualora la detrazione IVA operata dal cedente ai sensi dell’art.
26 Dpr n. 633/72 risulti corrispondente alla variazione, “e quindi non sia
superiore alla complessiva aliquota di imposta come risultante da tutte le
operazioni imponibili”.
Premesso che la riduzione dell’ammontare imponibile relativo ad una
operazione per la quale sia stata emessa fattura “in conseguenza di abbuoni
o sconti previsti contrattualmente” è disciplinata dall’art. 26co2 Dpr n.
633/1972, prevedendo tale disposizione che “il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art.
19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma
dell’art. 25. Il cessionario o committente che abbia già registrato
l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la
variazione a norma dell’at. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla
restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”,
ed indipendentemente dalla poco perspicua esplicazione del quesito,
laddove la imposta detratta dal cedente sull’importo della nota di credito

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ric.Thyssen Krupp s.p.a.c/Ag.Entrate

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Cdjest.
Stefano
vieri

c.p.c., ha chiesto a questa Corte di statuire che nel caso in cui tra cedente e

viene ad essere comparata con l’ “aliquota” d’imposta anziché con il
complessivo ammontare della imposta riferita alle operazioni imponibili
(essendo imprescindibile, per il legittimo esercizio del diritto alla
detrazione, l’applicazione della medesima aliquota IVA tanto alla nota di
credito che alle singole operazioni imponibili fatturate), la tesi sostenta
dalla società ricorrente può essere compendiata nelle seguenti proposizioni:
singola operazione imponibile alla quale deve essere applicato lo sconto (la
ricorrente richiama in proposito il precedente di questa Corte I sez.
114.1996 n. 3428)
2- la detrazione dell’imposta corrispondente alla nota di credito può
essere esercitata con l’unico limite che il complessivo ammontare di tale
detrazione sia ricompreso nei limiti della imposta originariamente applicata
sulle fatture emesse per le operazioni imponibili.
Occorre premettere che il principio di neutralità dell’IVA richiede che il
soggetto che abbia versato l’imposta non dovuta in quanto erroneamente
liquidata in fattura, possa recuperare tale importo, dovendo tuttavia
coordinarsi tale principio con l’art. 21 paragr. 1 lett. c) della Sesta direttiva
77/388/CEE del Consiglio in data 17.5.1977, applicabile “ratione temporis”
secondo cui è soggetto passivo d’imposta colui che “indichi l’imposta sul
valore aggiunto in una fattura o in altro documento che ne fa le veci”. In
proposito la sentenza della Corte di giustizia in data 13.12.1989 in causa C342/87, Genius Holding BV, ha definitivamente chiarito che il diritto alla
detrazione implica indefettibilmente la effettiva debenza della imposta
indicata in fattura, non essendo pertanto sufficiente a consentire l’esercizio
del diritto alla detrazione la mera indicazione in fattura della imposta
qualora questa “non corrisponda ad un’operazione determinata, perché è

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ric.Thyssen Krupp s.p.a.c/Ag.Entrate

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s. est.
Stefano livieri

1- non sussiste alcun vincolo imposto ex lege tra la nota di variazione e la

più elevata di quella dovuta per legge o perché l’operazione di cui trattasi
non è soggetta all’IVA”.
La esigenza di una esatta corrispondenza della detrazione alla imposta
effettivamente dovuta trova riscontro anche nel caso in cui si determini una
alterazione della base imponibile su cui deve essere liquidata la imposta in
quanto l’importo originariamente fatturato venga a ridursi parzialmente (o
negoziale) in conseguenza di una riduzione del prezzo praticata dopo che la

operazione è stata effettuata: tale ipotesi è espressamente disciplinata
dall’art. 11, lett. C, paragr. 1 della Sesta direttiva che prescrive che “la base
imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati
membri”, in attuazione del principio secondo cui la base imponibile
dell’IVA deve corrispondere al corrispettivo realmente ricevuto dal
soggetto passivo e l’Amministrazione finanziaria non può riscuotere una
imposta maggiore del corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto
passivo (cfr. Corte di giustizia sentenze in data 23.11.1988 , C-230/87, Naturally
Yours Cosmetics; in data 24.10.1996 , C-317194, Elida Gibbs; in data 3.7.1997,
C-330/95, Goldsmith Ltd; in data 26.1.2012, C-588/10, Kraft Foods Polska SA

quest’ultima con riferimento all’art. 90 paragr 1 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio in data 28.11.2006, che riproduce sostanzialmente la norma della Sesta
direttiva-).

Tanto premesso la regola dell’ordinamento interno che, come visto, va
rinvenuta nell’art. 26 del Dpr n. 633/1972, attua la predetta corrispondenza
imponendo ad entrambe le parti della operazione l’adempimento di
specifici oneri formali volti, sostanzialmente, a “modificare ex post” i dati

relativi al corrispettivo ed alla imposta liquidata: art. 21co2 lett. c) ed e) Dpr n.
633/72- indicati nella originaria fattura, mediante la rappresentazione

meramente contabile di una operazione inversa (il cedente/prestatore emette
una cd. “nota di accredito” a favore del cessionario/committente con indicazione

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5

co
t.
Stefan O vieri

totalmente in caso di annullamento, risoluzione o recesso relativo alla operazione

dell’importo corrispondente alla riduzione di prezzo praticata, su quale liquida
l’imposta, con applicazione della medesima aliquota IVA indicata nella originaria
fattura: in guisa da precostituirsi il titolo cartolare idoneo a portare in detrazione assumendo figurativamente la posizione del cessionario/committente- la imposta
liquidata nella nota di credito): il cedente/prestatore, infatti, dovrà annotare la

variazione nel proprio registro degli acquisti (art. 25 Dpr n. 633/72), come
riceve la nota di credito, deve annotare la variazione nel proprio registro
fatture o dei corrispettivi (artt. 23 e 24 Dpr n. 633/72).
La norma tributaria, rispondendo alla esigenza di prevenire frodi,
richiede che la riduzione di prezzo (“abbuoni o sconti”) sia prevista
contrattualmente (ex ante rispetto alla emissione delle fatture), ponendo il
limite temporale di un anno dalla effettuazione della operazione imponibile
per eseguire la variazione, qualora la riduzione di prezzo venga applicata
“in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti” (art. 26co3 Dpr n.
633/72): in proposito la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere,
sia in materia di imposte dirette che in materia di IVA, che la procedura di
variazione è subordinata alla duplice condizione a) che venga praticato uno
“sconto” sul prezzo di vendita (e dunque non anche altri tipi di agevolazioni
o benefici, quali ad esempio premi o bonus); b) che tale sconto sia frutto di
un accordo “il quale può essere documentale o verbale ed anche
successivo”, ma del quale deve comunque essere fornita prova “mediante
trasfusione de/patto stesso nelle note di accredito”, in difetto di previsioni
contrattuali dovendo ritenersi illegittimo il ricorso alla procedura di
variazione (cfr. Corte cass. V sez. 22.6.2001 n. 8558; id. V sez. 11.1.2006 n. 318;
id. V sez. 12.12.2011 n. 26513 tutte in materia IVA ; id. V sez. 27.2.2009 n. 4770 –

in materia di II.DD.-) .

Orbene dall’esame delle predette disposizioni risulta che il diritto alla
detrazione dell’imposta liquidata sulla nota di variazione è strettamente

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6
Ste

s. est.
Olivieri

se si trattasse di una fattura passiva, mentre il cessionario/committente che

collegato alle operazioni imponibili precedentemente fatturate, non essendo
dato trarre elementi in contrario dalla motivazione della sentenza di questa
Corte I sez. 11.4.1996 n. 3428, come sembra invece opinare la società
ricorrente. Ed infatti la decisione richiamata dalla società a sostegno del
motivo di ricorso, si limita ad evidenziare che tra gli obblighi formali
prescritti al cedente/prestare che applica lo sconto a favore del
accredito “l’indicazione specifica delle singole fatture alle quali lo sconto si
riferisce”, non essendo prevista tale formalità dall’art. 26 né dall’art. 25 che
regola le modalità di annotazione della variazione nel registro degli acquisti
(dalla registrazione, di cui all’art. 25 co2 Dpr n. 633/72, devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o
ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e
cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e
l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota), ma ciò non comporta che lo

sconto applicato possa prescindere dalle operazioni effettuate e dalla
regolamentazione che, in ordine alla riduzione del prezzo pattuito, hanno
concordato contrattualmente le parti, atteso che è proprio la prova di un tale
accordo, preesistente o successivo, che è assunta dalla norma tributaria
(giusto il rinvio operato dalla disposizione dell’art. 11, lett. C, paragr. 1 della Sesta
direttiva) a presupposto del legittimo ricorso alla procedura di variazione

della base imponibile e, conseguentemente, del legittimo esercizio della
detrazione d’imposta da parte del cedente/prestatore.
Occorre pertanto porre a fondamento della soluzione della presente
controversia la clausola con la quale le parti contraenti hanno definito le
modalità di applicazione dello sconto.
Tale clausola, secondo quanto emerge in modo incontestato dagli atti e
dalla sentenza impugnata, vincolava la società ricorrente

“a

riconoscere.., un premio quantità pari al 3% sul fatturato 1998” (atto di
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Con
Stefan Olivieri

cessionario/committente non vi è anche quello di indicare nella nota di

controdeduzioni della società in grado di appello, riprodotto in nota a pag. 5 ricorso
per cassazione), con la conseguenza che avendo raggiunto la società

cessionaria la quantità di acquisti prevista contrattualmente, lo “sconto” è
stato applicato sul complessivo fatturato realizzato nell’anno 1998,
comprensivo per il 40,24% di “operazioni imponibili” e per il residuo
59,76% di “operazioni non imponibili” in quanto relative ad esportazioni

Orbene se tale clausola -secondo quanto sembrano disputare le parti,
che, pur tuttavia, hanno usato indifferentemente le due espressioni, e
secondo quanto sembra implicitamente aver ritenuto la CTR umbra- ha per
oggetto uno “sconto” e non un “premio” (distinzione rilevante ai fini fiscali in
quanto lo sconto incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o del
servizio scambiato, riferendosi quindi alle singole operazioni compiute, mentre il
premio o bonus, di regola corrisposta a fine rapporto, o periodicamente o al
conseguimento determinati obiettivi commerciali è un contributo indistinto dal
prezzo delle singole operazioni compiute e come tale configura una autonoma
cessione avente ad oggetto denaro come tale non soggetta ad IVA ai sensi dell’art.
2co3 lett. a) Dpr n 633/72: Corte cass. V sez. 5.3.2007 n. 5006; id. VI-5 sez. ord.
30.3.2012 n. 5208), ne segue che indipendentemente dai requisiti formali

previsti per le note di accredito dall’art. 26 Dpr n. 633/72, la funzione stessa
della clausola negoziale, come emerge dal significato fatto palese dalle
parole e dall’assenza di successive modifiche -neppure allegatedell’accordo, in quanto rivolta alla riduzione del prezzo delle singole
operazioni di cessione, si traduce nella riduzione di tutti gli importi
imponibili indicati nelle fatture emesse da Thyssen Krupp s.p.a. nei
confronti di Merloni Elettrodomestici s.p.a. e non soltanto, come ipotizza la
società ricorrente, degli importi fatturati relativi alle sole operazioni
imponibili.

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Ste

est.
jvieri

di merce in regime di plafond e art. 8co l lett. c) Dpr n. 633/72.

A fronte della inequivoca volontà negoziale espressa dalla clausola ed in
difetto di una differente regolamentazione dell’accorso di “sconto”
desumibile da patti successivi o da comportamenti concludenti di entrambe
le parti contraenti, tale da trasferire lo sconto applicato alla quota di
fatturato delle operazioni non imponibili ai prezzi fatturati per le operazioni
imponibili (modifica che avrebbe sostanzialmente comportato un incremento -quasi
della (diversa) previsione contrattuale della riduzione di prezzo alla quale
deve essere “in concreto” ricollegata -secondo un nesso di derivazione
necessaria- la detraibilità della imposta liquidata sulla nota di accredito (art.
26co3 Dpr n. 633/72). Il diritto ad esercitare la detrazione, infatti, non
sorge in virtù della mera previsione contrattuale di una clausola di sconto
od abbuono, ma soltanto in quanto tale clausola, nella concreta modalità
operativa prevista dalle parti, venga ad incidere sul prezzo delle singole
operazioni svolte dalle parti determinando una variazione in diminuzione
della base imponibile: ne consegue che se la clausola di sconto è destinata
ad operare, secondo quanto voluto dalle parti, indifferentemente su tutte le
operazioni fatturate in un determinato periodo (come nel caso di specie in cui
lo sconto del 3% era applicabile indistintamente sull’importo complessivo fatturato
nell’anno 1998), il conseguenziale diritto alla detrazione d’imposta potrà

essere esercitato soltanto nei limiti in cui la variazione della base
imponibile abbia interessato, per l’appunto, operazioni assoggettate ad
imposta e non anche in relazione alla riduzione dei prezzi corrispondenti
alle fatture emesse per operazioni esenti o non imponibili venendo
altrimenti ad essere alterato lo stesso meccanismo di funzionamento
dell’IVA.
Errata è pertanto la tesi della società secondo cui la individuazione
nell’an e nel quantum del diritto alla detrazione dovrebbe essere compiuta
raffrontando i dati aggregati dell’IVA complessivamente liquidata sulle

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Con
Stefano( Olivieri

raddoppiandolo- dello sconto applicato a quest’ultime), difetta del tutto la prova

fatture emesse e dell’IVA indicata nelle note di variazione: tale modo di
procedere implica, infatti, che lo “sconto”, inteso come dato patrimoniale
indistinto, rileva in funzione del complesso dei rapporti intercorsi tra le due
società, unitariamente considerato, e non anche invece in funzione della
riduzione dei prezzi in concreto praticati nelle singole operazioni fatturate
(cfr. Corte cass. V sez. 15.1.2007 n. 715), con la conseguenza che in tal caso
e proprio “sconto sul prezzo”, ma a quella di “premio o bonus” e cioè di un
contributo economico assegnato alla cessionaria per aver raggiunto un
determinato risultato commerciale, in quanto tale riconducibile ad una
prestazione non assoggettata ad imposta e che pertanto non consente alcuna
detrazione (cfr. Corte cass. n. 5006/2007 e n. 5208/2012 cit.).
Una diversa regolamentazione della clausola di sconto -non rinvenibile
nella fattispecie- che consentisse al cedente di trasferire ex post l’intero
ammontare dello sconto praticato sul complessivo fatturato, alle sole fatture
inerenti le operazioni imponibili (e ciò all’evidente fine di massimizzare
l’imposta detraibile) andrebbe, peraltro, incontro alla inopponibilità della
clausola negoziale al Fisco, venendo ad integrare un patto contrattuale
siffatto una condotta tipicamente abusiva in quanto la previsione negoziale
avrebbe quale unico scopo quello di conseguire un risparmio di imposta.
Come ripetutamente affermato dal Giudice comunitario, infatti,
“l’applicazione della normativa dell’Unione non può essere estesa sino a
comprendere i comportamenti abusivi di operatori economici, vale a dire le
operazioni realizzate non nell’ambito di transazioni commerciali normali,
bensì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal
diritto dell’Unione e tale principio che vieta le pratiche abusive si applica
anche in materia di IVA” (cfr. Corte giustizia sentenze 21 febbraio 2006,
causa C-255/02, Halifax e a., punti 69-70; id. 22 maggio 2008, causa C-162/07,

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C
Stefan

est.
ieri

l’importo accreditato alla cessionaria non assolve più alla funzione di vero

Ampliscientifica e Amplifin, punto 27), dovendo ravvisarsi l’esistenza di un

pratica abusiva qualora ricorra la duplice condizione che: 1-) l’applicazione
formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta
direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, hanno il risultato di
procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria
all’obiettivo perseguito da tali disposizioni (cfr. Corte giustizia sentenza in
data 21 febbraio 2008, causa C-425/06, Part Service, punto 42); 2 ) dagli

elementi oggettivi della singola fattispecie deve emergere che lo scopo
delle operazioni controverse è essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio
fiscale, nel senso che le operazioni effettuate dalle parti non possono
spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di vantaggi fiscali (cfr.
Corte giustizia sent. 21 febbraio 2006, Halifax cit., punto 75; id. sentenza 2
dicembre 2010 in causa C-103/09, The Commissioners for Her Majesty’s
Revenue and Customs contro Weald Leasing Ltd.).

Entrambe le indicate condizioni risulterebbero verificate nel caso in cui
la clausola di sconto prevedesse la traslazione dello sconto generale
applicato sull’intero fatturato sulle sole operazioni imponibili, atteso che,
da un lato, la riduzione della base imponibile delle singole operazioni
imponibili (nel caso di sbilanciamento del fatturato verso le operazioni
esenti o non imponibili) verrebbe ad essere di entità certamente anomala
rispetto alle pratiche commerciali del settore (in ipotesi potendo risultare lo
sconto trasferito addirittura superiore agli importi delle operazioni imponibili) con

conseguente effetto -non voluto dalle norme comunitaria e tributaria
interna- di determinare un’anomala riduzione del gettito fiscale

(in

conseguenza della maggiore imposta detratta dalla ditta cedente con le note di
credito); dall’altro una clausola siffatta, non trovando giustificazione nella

necessità di realizzare il risultato negoziale voluto dalle parti che è quello di
concedere una riduzione del prezzo di ciascuna operazione di acquisto
(imponibile, esente e non imponibile) effettuata dalla ditta cessionaria,
RG n. 619/2009
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Co
Stefano •li vieri

viene ad assolvere all’unico scopo di consentire alla ditta cedente di
ottenere il vantaggio fiscale di portare in detrazione una imposta maggiore
di quella che sarebbe spettata ove liquidata sulle riduzioni del prezzo
applicate alle sole operazioni imponibili.
In conclusione il ricorso deve esser rigettato e la società soccombente
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :
– rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alla rifusione delle
spese del presente giudizio che liquida in favore della Agenzia delle Entrate
in E 6.000,00 per compensi professionali oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio 28.5.2013

condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio come liquidate in

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