Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27691 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16246/2007 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI

36, presso lo studio dell’avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIRRIOLO FRANCESCO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, PUGLISI LUCIA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/03/2007 R.G.N. 65/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 1 marzo 2007, la Corte d’Appello di Genova, respingeva il gravame svolto da B.R. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda diretta alla ricostituzione della rendita INAIL con recepimento dei postumi del 6 per cento accertati per l’infortunio del 27.4.1998.

2. La Corte territoriale riteneva, confermando la decisione del primo giudice, che la domanda di unificazione dell’infortunio del 1998 con la precedente rendita di cui il B. era già titolare poteva essere proposta all’INAIL fin dal giorno successivo all’incidente automobilistico occorso al B., in considerazione della piena consapevolezza della natura infortunistica dell’evento e dell’indennizzabilità dei relativi postumi, indipendentemente dalla circostanza che fosse in contestazione, e sub indice, con precedente ricorso, la natura di evento indennizzabile. La domanda di riunificazione presentata soltanto il 23.2.2004, oltre tre anni dall’infortunio, era risultata, pertanto, prescritta; inoltre, con la domanda all’INAIL in data 13.4.1999 il B. non aveva fatto alcun cenno alla rendita già in godimento, nè richiesto la costituzione della rendita unificata.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva, inoltre, che costituisse modifica alla domanda proposta in primo grado e, pertanto, domanda nuova, quella di attribuzione di una rendita complessiva rispetto alla domanda di attribuzione della rendita diretta azionata nel giudizio al quale la parte attribuiva effetti interruttivi, inidonea, perchè successiva al termine prescrizionale ormai consumato, a produrre alcun effetto interruttivo.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’INAIL ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c., eccependo rinammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112, T.U. n. 1124 del 1965, e art. 2943 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), si duole che la corte di merito abbia ritenuto decorrente la prescrizione del diritto dalla consapevolezza dell’evento indennizzabile piuttosto che dall’accertamento giudiziale in ordine alla qualificazione dell’evento e alla quantificazione dei postumi (con sentenza n. 314 del 2003) e non abbia tenuto conto del ricorso depositato il 12 gennaio 2001 (nel giudizio concluso con sentenza 314/2003) ai fini del rispetto dei termini ex art. 112 del TU n. 1124 cit. Deduce, inoltre, che, in ogni caso, per la richiesta di cumulo con la rendita preesistente non era ipotizzabile la prescrizione.

Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. La tesi del ricorrente secondo cui la prescrizione del diritto alla ricostituzione della rendita decorre dall’accertamento giudiziale dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico per il quale è richiesta la riunificazione o comunque è interrotta per effetto di quell’accertamento non trova alcun fondamento normativo e non è ; meritevole di accoglimento alla stregua della giurisprudenza, anche più recente, formatasi sul tema.

7. La consapevolezza dell’evento infortunistico, anche ai fini dei postumi indennizzabili, non può raccordarsi all’esito dell’accertamento giudiziale alla stregua del principio generale che informa il contenzioso previdenziale, corrispondente ad un interesse pubblico (cfr, Corte Cost., n. 234/1974), per il quale, una volta che l’assicurato abbia proposto una domanda amministrativa di prestazione, vi devono essere tempi certi per la sua definizione sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria.

8. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non per gli effetti possibili e futuri, sicchè non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza ex multis, Cass., S.U. n. 27187/2006).

9. Nella specie, la Corte di merito, con decisione che si sottrae alle censure che le vengono mosse, ha correttamente collocato la consapevolezza del B., dell’evento infortunistico e della potenziale indennizzabilità dei relativi postumi, nell’immediatezza dell’incidente automobilistico, ciò risultando dal tenore della richiesta di congedo straordinario per malattia all’amministrazione da cui dipendeva e dalla domanda all’INAIL, in data 13.4.1999, per il riconoscimento dell’infortunio in iutiere, ove non si faceva alcun cenno alla rendita già in godimento, nè si richiedeva la riunificazione.

10. Peraltro, nel precedente giudizio instaurato dal B., per il riconoscimento dell’infortunio in itinere e, dunque, con un’originaria domanda di riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro, per la quale è stata accertata un’inabilità permanente inferiore alla misura indennizzabile, correttamente la corte di merito ha ritenuto la domanda modificata, nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza di discussione del 23.9.2003, di attribuzione della rendita complessiva, inidonea a produrre alcun effetto interruttivo, alla stregua della giurisprudenza della Sezioni unite.

11. Invero, le Sezioni unite, (v., Cass., SU, 11198/2002), superando un precedente orientamento, favorevole all’imprescrittibilità della facoltà di richiedere il cumulo, hanno ritenuto inammissibile la richiesta, in appello, di cumulo con altra rendita relativa a diverso infortunio sul lavoro non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell’assicurato successive alla proposizione della predetta domanda, comportando, tale richiesta, la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall’art. 437 c.p.c., e non potendo trovare applicazione, d’altra parte, il disposto dell’art. 149 disp. att. c.p.c., invocabile solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio (v., Cass., SU, 11198/2002).

12. La sentenza impugnata, ritenendo, pertanto, consumato il termine prescrizionale con la domanda amministrativa di rendita unica presenta soltanto il 23 febbraio 2004 per l’infortunio in itinere occorso il 27 aprile 1998, si è conformata al suindicato prevalente orientamento giurisprudenziale, nè le considerazioni esposte in ricorso offrono elementi per addivenire a diverse soluzioni della questione.

13. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

14. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., per l’esonero dal pagamento delle spese processuali, in relazione alla necessaria indicazione, fin dall’atto introduttivo del giudizio, dell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma (ex multis, Cass. 10875/2009; Cass. 17197/2010; Cass. 13367/2011).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00, per esborsi, Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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