Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27691 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27691 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 13376-2011 proposto da:
FILIGETTI LAURA, VETTORI VALENTINA in proprio e quali
legali rappresentanti pro tempore della IMMOBILIARE
VALENTINA E C. SAS, VETTORI MAURIZIO in qualità di
socio accomandante, elettivamente domiciliati in ROMA
LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio
dell’avvocato FAIETA ANTONELLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato LUZZI ARMANDO giusta delega in
calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 11/12/2013

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 2/2011 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FAIETA delega
Avvocato LUZZI che si riporta agli scritti difensivi
e insiste nell’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del 3 °
motivo del ricorso.

FIRENZE, depositata il 14/01/2011;

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate di Pescia procedeva alla

agli anni 2002, 2003 e 2004 per il recupero
dell’iva, indebitamente detratta, in relazione ai
costi sostenuti dalla Immobiliare Valentina sas per
la costruzione di un fabbricato con destinazione
alberghiera quindi inerenti all’attività d’impresa
svolta.
L’Ufficio contestava la violazione dell’art. 19 DPR
633/72 perché l’immobile non era stato costruito su
terreno di proprietà della società ma di un socio
che ne aveva ceduto alla società il diritto di
superficie per quindici anni. A seguito di
notifica degli avvisi di accertamento, i
contribuenti Filigetti Laura, Vettori Valentina e
Vettori Maurizio presentavano ricorso davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Pistoia
chiedendone l’annullamento. La Commissione
tributaria provinciale di Pistoia, con sentenza
nr.55/01/2008, accoglieva il ricorso.

1

notifica di tre avvisi di accertamento relativi

Su ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale della
Toscana con sentenza nr.2/21/11 depositata in data
14/1/2011, riformava la sentenza di primo grado.

regionale della Toscana hanno proposto ricorso per
cassazione i contribuenti con tre motivi,l’Agenzia
ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno
depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti
lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.
19 DPR 633/1972 e della sesta direttiva CEE in
quanto a loro dire il diritto alla detrazione
dell’imposta sostenuta dal soggetto passivo
nell’esercizio dell’impresa spetta a prescindere
dalla titolarità del diritto di proprietà sui beni
cui l’imposta attiene.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso i
ricorrenti lamentano / del tutto genericamente, omessa
e contraddittoria motivazione in quanto i giudici

2

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria

di appello hanno affermato che solo dopo l’atto
notarile di costituzione del diritto di superficie
era sorto il diritto al rimborso pur avendo
dichiarato nella parte iniziale della sentenza che

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La CTR, con accertamento di merito insindacabile in
sede di legittimità, ha ricostruito la vicenda
sottostante e la mancanza di strumentalità del bene
edificato rispetto all’attività imprenditoriale
della società Immobiliare Valentina & C. sas. Ciò
in quanto la proprietaria del suolo sul quale
risulta essere stato costruito il manufatto era
Filigetti Laura la quale solo con atto 24/11/2004
cedeva alla società immobiliare il diritto di
superficie sul terreno e con esso la titolarità
giuridica, con la conseguenza che solo da tale data
spettava alla società il diritto alla detrazione
dell’IVA assolta sulle operazioni passive.
Infatti la detraibilità del tributo, come spiegato
dai giudici di appello, spetta solo per comprovate
operazioni passive inerenti all’effettivo esercizio
dell’impresa mentre nella fattispecie non risultava
comprovata l’inerenza delle operazioni effettuate
3

il problema non era il diritto di superficie.

‘,

di

costruzione

del

manufatto rispetto

alla attività imprenditoriale esercitata.
Appare quindi del tutto giustificato il recupero
dell’IVA da parte dell’Ufficio relativo agli anni
2002,2003 e 2004 fino alla data in cui, con l’atto

costituito in capo alla società il diritto di
superficie sul suolo ove insiste il manufatto, in
quanto solo da tale data appare comprovata
l’inerenza dell’operazione all’attività
imprenditoriale.
A tale proposito è stato affermato da Sez. 5,
Sentenza n. 3706 del 17/02/2010 che: “In tema di
IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4,
secondo comma, n. l, e 19, primo comma, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, mentre le cessioni di beni
da parte di società commerciali sono da considerare
“in ogni caso” – cioè senza eccezioni – effettuate
nell’esercizio di impresa, per gli acquisti di beni
da parte delle stesse società il requisito
dell’inerenza, ai fini della detraibilità
dell’imposta, non può presumersi sulla base della
sola qualità di imprenditore dell’acquirente,
essendo onere di chi invoca la detrazione provare
che tali operazioni passive sono state
effettivamente compiute nell’esercizio d’impresa,
4

di donazione di cui sopra, è stato civilisticamente

cioè

connessione con le

stretta

in

finalità imprenditoriali.”
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
proposto ed i ricorrenti condannati alle spese di

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in
solido al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in

e

4.200,00 oltre spese prenotate a

debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 28/5/2013
Il consigliere estensore

I Presidente

giudizio stante il principio della soccombenza.

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