Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27691 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 03/12/2020), n.27691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13342-2015 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO SCREPONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO LANDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 2088/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 2088/10/14, depositata il 2 aprile 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello di Z.G. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione, proposta dallo stesso contribuente, del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata per le imposte di registro ed ipocatastali versate in relazione ad un decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione;

– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha ritenuto che l’atto difettava di specifici motivi di impugnazione avuto riguardo, in particolare, al rilievo svolto dal primo giudice, – e non specificamente contestato dall’appellante, – circa l’inefficacia del contratto di compravendita degli stessi beni immobili aggiudicati, concluso tra il debitore esecutato e l’appellante, perchè quel contratto “rogitato successivamente all’atto di pignoramento immobiliare del (OMISSIS)”;

2. – Z.G. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un articolato motivo, illustrato con memoria;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso, ed ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il motivo di ricorso espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 8 della tariffa allegata, parte prima, ed al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163, oltrechè di nullità della sentenza per motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio;

– assume, in particolare, il ricorrente che la gravata sentenza, – che aveva erroneamente ricostruito la ratio decidendi della pronuncia di prime cure, questa identificandosi con l’accertamento di un effetto traslativo correlato al decreto di trasferimento emesso dal G.E., – aveva tenuto in non cale le ragioni di doglianza che, – già poste a fondamento dell’impugnazione del diniego di rimborso, – erano state riproposte col gravame, ragioni, queste, che, – anche dietro evocazione degli orientamenti di prassi oltrechè di precedenti giurisprudenziali, – erano volte ad evidenziare che il decreto di trasferimento in questione non poteva produrre alcun effetto traslativo in quanto emesso in favore di chi era già proprietario di quegli stessi beni (già sottoposti, così, a precedente tassazione), così che a detto decreto avrebbe dovuto riconoscersi un “effetto “purgativo”” della (precedente) trascrizione del pignoramento;

2. – i motivi di ricorso, – venendo in considerazione, per vero, un motivo che ha natura mista, – sono fondati e vanno accolti;

– come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, la formulazione, con un unico motivo di ricorso, di plurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, non è, di per sè sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione se non quando “nell’ambito della parte argomentativa del mezzo d’impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure”; così che se tale scindibilità sia possibile, – ovvero la formulazione del ricorso consenta “di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato”, – “deve ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure (così come i quesiti di diritto ex art. 380 bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenute distinte…” (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100);

3. – il motivo che involge la dichiarata inammissibilità dell’appello, – da riqualificare (v. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931, cit.), avuto riguardo al suo effettivo contenuto deduttivo, in termini di violazione di legge (processuale), – trova fondamento in relazione allo stesso contenuto della gravata sentenza che, – nel riportare i proposti motivi di appello, – dà (inequivocamente) conto delle (specifiche) censure svolte dalla parte in ordine alla (presupposta) condizione proprietaria (di quegli stessi beni oggetto del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione) che precludeva ab imis ogni effetto traslativo qual correlato a detto provvedimento giudiziale;

3.1 – come, difatti, costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53), non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908);

– per di più, detta specificità va correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224);

3.2 – considerazioni, queste, che a maggior ragione rilevano nella fattispecie in trattazione, qual connotata, per un verso, dalla allegazione di (tutte) le circostanze fattuali rilevanti ai fini del decidere e, per il restante, dalla necessaria (e implicata) qualificazione in iure dei dati di fattispecie così devoluti al giudizio;

4. – del pari fondata è, quindi, la denuncia di violazione di legge;

4.1 – per come rilevato dallo stesso giudice del gravame, la parte, odierna ricorrente, – dopo aver conseguito la proprietà dei beni immobili già oggetto di pignoramento immobiliare, giusta contratto di compravendita registrato in data (OMISSIS) e, così, sottoposto a tassazione (proporzionale) ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, – si rendeva aggiudicataria di quegli stessi beni nell’ambito dell’espropriazione immobiliare conseguita dal detto (preesistente) pignoramento;

– la fattispecie in questione, – che va, quindi, ricondotta al regime di inefficacia (relativa), e di inopponibilità, conseguente alle disposizioni di cui agli artt. 2913 e 2914 c.c., – esponeva, dunque, – così come correttamente deduce il ricorrente, – una situazione giuridica di proprietà (piena) in capo all’acquirente, il cennato contratto di compravendita risultando, per un verso, idoneo a dispiegare i suoi effetti traslativi ma, per il restante, inefficace (ed inopponibile) nei confronti del creditore espropriante (e dei creditori intervenuti) in forza di pignoramento immobiliare già trascritto al momento della conclusione (e della trascrizione) di quel contratto;

– situazione giuridica, quella in discorso, che, del resto, la Corte ha già considerato ex se rilevante, – in relazione, giustappunto, agli effetti traslativi correlati all’atto, sia pur ricadente nel regime di inefficacia relativa di cui agli artt. 2913 e 2914 c.c., – ai fini della dovutezza dell’imposta di registro (con riferimento alla previgente disciplina posta dal R.D. n. 3269 del 1923, art. 8, v. Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 22 dicembre 1981, n. 6759; Cass., 16 marzo 1981, n. 1475);

4.2 – al decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione (artt. 586 e 591 bis c.p.c.), non poteva, pertanto, correlarsi alcun effetto traslativo della proprietà dei beni espropriati (e medio tempore già conseguiti in proprietà dall’aggiudicatario, sia pur con contratto relativamente inefficace), – secondo una vicenda giuridica in – qualche modo assimilabile a quella espressamente prevista in tema di purgazione della mora (v. l’art. 2896 c.c., in relazione all’art. 792 c.p.c., ss.), – per la contraddizione, che non lo consente, di correlare un siffatto effetto ad un atto emesso in favore di chi di quegli stessi beni sia già proprietario (sia pur in forza di titolo non opponibile ai creditori che si avvantaggiano di un preesistente pignoramento);

– così come assume parte ricorrente, – che, peraltro, evoca un condivisibile orientamento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 266/E, del 26 giugno 2008) che perviene agli stessi approdi interpretativi, – il decreto di trasferimento in questione andava sottoposto a tassazione, – in (prioritaria) considerazione degli “effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione” (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20), – quale provvedimento giudiziale sprovvisto di effetti traslativi (cit. D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. a) e d), della tariffa, parte prima, allegata), e, così, in misura fissa;

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio qual proposto da Z.G.;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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