Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27690 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. I, 29/10/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 29/10/2019), n.27690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15306/201v r.g. proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175,

presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CATALDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURO PANZOLINI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21630/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. Cardino Alberto, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del

ricorso e, in via subordinata, il rinvio della udienza in attesa

della decisione delle Sezioni Unite;

udita, per la ricorrente, l’Avv. Ursino per delega, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

uditi, per la controricorrente, l’Avv. Paolo Garau, che ha chiesto

respingersi l’avverso ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Con sentenza depositata il 10 aprile 2015 il giudice di pace di Roma ha respinto la domanda risarcitoria proposta da UnipolSai nei confronti di Poste Italiane con riferimento a un assegno di traenza non trasferibile, emesso su conto corrente acceso presso la UGF Banca e inviato per posta ordinaria all’indirizzo del beneficiario, tale assegno essendo stato tuttavia negoziato da Poste Italiane in favore di persona diversa, che lo aveva presentato all’incasso qualificandosi come legittimo prenditore.

2.- Il Tribunale di Roma, con pronuncia pubblicata l’11 novembre 2017, ha accolto l’appello proposto da UnipolSai, condannando Poste Italiane a versare, a titolo risarcitorio, la somma portata sul titolo, più interesse legali sino al saldo, riscontrando inadempimento della banca negoziatrice agli obblighi di diligenza che assistono l’attività di identificazione del portatore del titolo.

3.- Avverso la decisione della Corte di Appello è insorta Poste Italiane, che ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, UnipolSai.

Poste Italiane ha anche depositato memoria.

4. Con ordinanza interlocutoria del 22 maggio 2019, la Sesta Sezione ha ritenuto che la causa dovesse essere rimessa alla pubblica udienza non potendosi “ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo è denunziata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 violazione e falsa applicazione degli art. 1176 e 1992 c.c., in relazione alla diligenza di Poste nell’esecuzione del pagamento e conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1189 e 1992 c.c. in relazione al R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione al profilo della diligenza prestata nella identificazione del portatore dell’assegno.

3. Con il terzo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 83 e D.M. 26 febbraio 2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale), in riferimento all’art. 1227 c.c., comma 1 e conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti (in relazione al profilo della spedizione dell’assegno con posta ordinaria quale concausa del danno patito dal creditore).

4. Con il quarto motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio e mancata prova del danno.

5. Preliminarmente la Corte ritiene necessario, in riferimento alle doglianze sollevate nel terzo motivo di censura, rinviare a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione dell’applicazione dell’art. 1227 c.p.c., comma 1. Invero, con ordinanza n. 20900-2019, questa Prima Sezione Civile ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, sulla seguente questione di diritto di particolare importanza, anche tenuto conto della considerevole incidenza pratica della stessa: “Se possa ravvisarsi un concorso del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, nella spedizione di un assegno a mezzo posta – sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione”.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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