Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27690 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23940/2007 proposto da:

E.K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. RAVA’

124, presso la sede A.N.M.I.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED

INVALIDI DEL LAVORO – ONLUS -, rappresentato e difeso dall’avvocato

DALLA CHIESA MAURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, LA PECCERELLA LUIGI,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in

atti;

– resìstente con procura –

avverso la sentenza n. 34/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/01/2007 R.G.N. 246/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

0/11/2 011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato DALLA CHIESA MAURO;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21.12.06 – 12.1.07 la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame interposto da E.K.A. contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che ne aveva respinto la domanda intesa ad ottenere dall’INAIL una rendita da invalidità permanente con riferimento al grado di inabilità del 15% invece che del 4% riconosciuto dall’Istituto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre E.K.A., che la censura con un unico motivo inerente soltanto alla condanna al pagamento delle spese della CTU espletata in appello.

La difesa dell’intimato INAIL ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso e ha discusso la causa in udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura il ricorrente lamenta violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in quanto l’impugnata sentenza ha posto a suo carico il pagamento delle spese della CTU espletata in secondo grado, nonostante che detta norma – nel testo in vigore anteriormente alla novella di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326 – prevedesse l’esonero del lavoratore dal pagamento di spese a meno che la sua pretesa non risultasse manifestamente infondata e temeraria.

Il motivo merita accoglimento.

Come questa S.C. ha già avuto modo di statuire, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., – nel testo risultante a seguito di Corte cost. 13.4.94 n. 134, che aveva ripristinato, con la declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, l’originaria formulazione della norma – nelle controversie di natura previdenziale od assistenziale il lavoratore soccombente non è tenuto al pagamento delle spese a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria, spese che comprendono anche quelle della consulenza tecnica d’ufficio (cfr., ex aliis, Cass. 2.5.2000 n. 5489 e Cass. 10.4.97 n. 3097, nonchè, più di recente, Cass. 25.11.08 n. 28113, ord.).

Nel caso di specie non trova cittadinanza – invece – il nuovo testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di novella successiva all’introduzione del giudizio da parte dell’odierno ricorrente, avvenuta con ricorso depositato il 4.9.03.

Dunque, poichè dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge valutazione alcuna, neppure implicita, di manifesta infondatezza o temerarietà della domanda del ricorrente, questa S.C. cassa la pronuncia emessa dai giudici del gravame in ordine alle spese di c.t.u. e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dall’attuale ricorrente per le spese della CTU espletata in appello (proprio perchè non si scorge temerarietà alcuna dell’azione).

Visti da un lato l’accoglimento dell’impugnazione, ma – dall’altro – la complessiva soccombenza dell’odierno ricorrente all’esito della lite, si compensano per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dall’attuale ricorrente per le spese della CTU espletata in appello. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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