Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27690 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27690 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 3647-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
1854

contro

OBERBACHER SILVESTRO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato
QUATTROCCHI PAOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PALFRADER ALBERTO, BELARDI
SILVIO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 11/12/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 30/2008 della COMM. TRIBUTARIA
Il GRADO di BOLZANO, depositata il 18/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

udito per il controricorrente l’Avvocato BOCCIA delega
Avvocato QUATTROCCHI che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo del ricorso, assorbito il
2°.

MELONI;

Svolgimento del processo

Il Sig. Silvestro Oberbacher costruiva nell’anno

accatastati come A/2, abitazione di tipo civile, e
chiedeva a rimborso l’iva corrisposta nella
dichiarazione IVA dell’anno 2000,inquadrandola
nell’ambito dei costi inerenti all’attività
d’impresa svolta.
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate
di Brunico procedeva al recupero dell’iva
indebitamente detratta e rimborsata contestandone
l’indebita detrazione per l’anno d’imposta 2000 in
quanto non ammessa per acquisto di fabbricati a
destinazione abitativa ex artt.19 e 19 bis DPR
633/72. A seguito di notifica del predetto avviso
di accertamento, il contribuente presentava ricorso
davanti alla Commissione Tributaria di primo grado
di Bolzano chiedendone l’annullamento. La
Commissione tributaria di primo grado di Bolzano
con sentenza nr.53/01/2006, accoglieva il ricorso.

1

2000 un fabbricato composto da più appartamenti

Su ricorso in appello

proposto

dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione
tributaria di secondo grado di Bolzano con sentenza
nr.30/3/08 depositata in data 18/12/2008,
confermava la sentenza di primo grado e dichiarava

abitazione, risultava provato che gli appartamenti
erano destinati all’attività turistica di
affittacamere del sig. Oberbacher.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di
secondo grado di Bolzano ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi,
il contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo di ricorso la
ricorrente lamenta violazione dell’art.19 bis
comma l lett. i DPR 633/72 in riferimento all’art.
360 comma l n.3 cpc perché la CTR ha ritenuto
detraibile l’iva sebbene la norma di legge sopra

che, sebbene catastalmente destinati a civile

richiamata non preveda la detrazione d’imposta per
fabbricati destinati a civile abitazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti
l’art. 19 bis comma l lett. i)prevede che non è
ammessa in detrazione l’imposta relativa
all’acquisto di fabbricati, o di porzione di
2

\\4

fabbricato a destinazione abitativa come quello di
cui alla presente fattispecie mentre del tutto
irrilevante ai fini della norma sopra indicata
risulta la destinazione turistica dell’immobile.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
proposto. La causa può essere decisa nel merito
ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori
accertamenti in punto di fatto, con rigetto del
ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi
per compensare fra le parti le spese del
giudizio di merito, mentre le spese del giudizio
di legittimità vanno poste a carico della
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società contribuente.

in.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza, decidendo
nel merito rigetta il ricorso introduttivo e
condanna Oberbacher Silvestro al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che si liquidano
in

e

4.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 28/5/2013
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