Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27690 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 03/12/2020), n.27690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27241-2014 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIMAVO

3, presso lo studio dell’avvocato MAURO LIVI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE PROVERBIO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

– avverso la sentenza n. 4155/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 4155/38/14, depositata il 20 giugno 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello di B.M. avverso la decisione di prime cure che, – sul ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella esattoriale (n. (OMISSIS)) ed il presupposto avviso di accertamento, – aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito (quanto ai contributi Inps portati dalla cartella) e, in (solo) parziale accoglimento del ricorso stesso, ridotto l’importo dei crediti iscritti a ruolo in ragione di quanto dallo stesso contribuente effettivamente versato;

– ha ritenuto, in sintesi, il giudice del gravame che l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato al contribuente, a mezzo del servizio postale, così divenendo definitivo e, al contempo, fondando la legittimità del recupero a mezzo ruolo;

2. – B.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione;

– Equitalia Sud S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – con un primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge quanto alla notifica dell’avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, deducendo, nello specifico, che era stato omesso l’invio della raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, circa l’avvenuto deposito del plico da notificare presso l’ufficio postale (L. n. 890 del 1982, art. 8);

– con un secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio qual concernente l’invio della cennata informazione di deposito del plico da notificare, a mezzo di raccomandata semplice (piuttosto che con avviso di ricevimento);

2. – in via preliminare va, però, rilevato che il ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, con la quale ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla definizione del carico iscritto a ruolo, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, con pagamento di quanto integralmente dovuto;

– con successiva memoria, notificata a controparte, il ricorrente ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;

– la documentazione prodotta dà, al riguardo, conto del soddisfacimento delle condizioni poste dal cit. D.L. n. 193 del 2016, art. 6, in ordine tanto alla presentazione della richiesta di definizione agevolata quanto all’integrale rispetto degli obblighi di adempimento qual correlati (anche) ai crediti iscritti a ruolo oggetto di ricorso (v. la comunicazione rimessa da Equitalia, relativamente alle somme dovute ed alle relative scadenze rateali, nonchè le distinte di versamento delle cinque rate);

– la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., ex plurimis, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

3. – le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3);

– alcun ulteriore versamento del contributo unificato va disposto (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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