Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2769 del 02/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 02/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14408-2014 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso l’avvocato VALERIO CIONI, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 54,

presso l’avvocato FLAVIANO MINDOPI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO MISSORI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato VALERIO CIONI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ORNELLA D’AMATO, con

delega orale avv. MISSORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 28 ottobre 2011, V.A. adiva il Tribunale di Livorno, chiedendo pronunciarsi la separazione giudiziale dal proprio marito G.S., stabilendosi l’affidamento condiviso del figlio minore G.M., l’assegnazione in suo favore della casa coniugale ed un assegno di mantenimento per il predetto minore. Costituitosi in giudizio, il G. proponeva, in via riconvenzionale, domanda di separazione giudiziale con addebito alla moglie, chiedendo l’emissione dei provvedimenti consequenziali. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1029/2013, pronunciava la separazione dei coniugi con addebito alla V., affidava ad entrambi i genitori il figlio Marco, assegnava la casa coniugale alla madre e stabiliva a carico del padre un assegno di mantenimento a favore del minore, oltre ad un contributo per le spese straordinarie.

2. Avverso tale decisione proponevano appello V.A., che veniva rigettata dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 337/2014, depositata il 21 febbraio 2014 e notificata il 4 aprile 2014. Il giudice del gravame riteneva che la crisi coniugale tra le parti fosse ascrivibile esclusivamente alla relazione coniugale intrattenuta dalla moglie, e confermava, pertanto, l’addebito della separazione alla medesima sancito in prime cure.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso V.A. nei confronti di G.S., affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ n resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, V.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 cod. civ., nonchè l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello non abbia dato “adeguata risposta” alla doglianza della V. concernente la mancata ammissione, da parte del giudice di prime cure, della prova testimoniale dalla quale sarebbe potuto emergere che la crisi coniugale era ben più risalente rispetto all’inizio della relazione coniugale intrapresa dalla medesima. La sentenza impugnata sarebbe, poi, fondata su “una motivazione del tutto apparente” per manifesta contraddittorietà, avendo la Corte territoriale affermato che la crisi coniugale fosse ascrivibile esclusivamente alla predetta relazione coniugale, esistente solo dal 23 giugno 2011, sebbene nel medesimo contesto motivazionale la medesima sentenza avesse rilevato che il G., marito della ricorrente, aveva ammesso l’esistenza di una crisi in atto fin dal dicembre 2010.

1.2. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

1.2.1. Sotto il profilo della violazione di legge (artt. 143 e 151 cod. civ.), va, difatti, osservato che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali – in relazione alla violazione di legge dedotta – chiede la cassazione dell’impugnata sentenza (cfr. Cass. 22348/2007; 26307/2014). Senonchè, nel caso di specie, la ricorrente ha operato, peraltro solo nella rubrica del motivo di ricorso, un generico riferimento agli artt. 143 e 151 cod. civ., senza indicare in alcun modo in che cosa la violazione o falsa applicazione di tali norme si sarebbe concretata, essendosi la doglianza incentrata essenzialmente su profili concernenti la motivazione della decisione di appello.

1.2.2. E tuttavia, neppure sub specie del vizio di motivazione, il motivo di ricorso può trovare accoglimento.

1.2.2.1. Per quanto concerne, infatti, la mancata ammissione della prova testimoniale articolata dalla istante, va osservato che il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass. 7700/2007; 1754/2012). E tuttavia, mentre va escluso – per le ragioni che si passa ad esporre ogni rilievo all’insufficienza della motivazione, siffatta contraddittorietà della decisione deve essere attualmente valutata alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis.

Deve, invero, osservarsi, in proposito, che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. S.U. 8053 e 8054/2014; Cass. 21257/2014; 23828/2015).

1.2.2.2. Nel caso concreto non è censurabile, rientrando nella menzionata discrezionalità del giudice di appello, la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla V., dal momento che la Corte ha ritenuto, ed enunciato con chiarezza, che dagli atti di causa emergessero elementi sufficienti ad evidenziare la mancanza nella specie “di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”, dovendo, pertanto, ritenersi che la crisi coniugale fosse riconducibile, sul piano eziologico, esclusivamente alla relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie. Sotto tale profilo deve, peraltro, escludersi la sussistenza della denunciata sostanziale carenza di una motivazione della sentenza “per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”. Ed infatti, va rilevato, al riguardo, che la Corte di merito non ha affermato affatto – come assume la ricorrente – che la V. aveva intrapreso una relazione coniugale solo a far tempo dal 23 giugno 2011, ma soltanto che in tale data la medesima era stata vista da un teste investigatore privato, il quale l’aveva poi sorpresa anche in altre due circostanze nel luglio dello stesso anno, mentre era appartata in auto con un uomo, tale Tiziano Salvatori, con il quale si era abbracciata e baciata (p. 2). Sicchè l’affermazione contenuta nella pagina successiva (p. 3), secondo cui la crisi coniugale era stata “collocata da G. (marito dell’odierna ricorrente) a far tempo dal dicembre 2010”, non è in alcun modo inconciliabile con quanto in precedenza rilevato e con la conclusione che tale crisi coniugale sarebbe “ricollegabile solo alla relazione extraconiugale di cui sopra”.

2. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, la doglianza non può che essere disattesa.

3. Il ricorso proposto da V.A. deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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