Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27689 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. I, 29/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 29/10/2019), n.27689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 22670/2018 r.g. proposto da:

A.H., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto

Ricciardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta,

al Viale Lincoln n. 77;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CATANZARO datato 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.H., nativo del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro datato 13 giugno 2018, reso nel procedimento n. r.g. 6021/2017, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. In particolare, quel tribunale ritenne complessivamente inattendibile – condividendo l’analogo giudizio della commissione territoriale – il racconto del richiedente e, comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

2. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) “Nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 1, introdotto dalla D.L. n. 13 del 2017, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, ascrivendosi al tribunale di non aver disposto l’audizione del ricorrente malgrado la sua espressa richiesta e l’assenza in atti della videoregistrazione del suo colloquio innanzi alla commissione territoriale;

II) “Illegittimità derivata: contrasto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis con gli artt. 24,111 e 113 Cost., nonchè art. 104 Cost., comma 1, Contrasto con gli artt. 24,111 e 97 Cost., nonchè con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – Ulteriore profilo di illegittimità per violazione degli artt. 24,3 e 113 Cost.”. Si sottopongono all’attenzione della Corte tre questioni: “in primo luogo, se la previsione di un processo nel quale l’audizione della parte o del suo difensore, limitata ad eccezioni tassativamente indicate, concreti un “ricorso effettivo” contro le decisioni delle commissioni territoriali e rispetti il diritto di difesa, oltre che il principio di eguaglianza fra le persone, il divieto di cui all’art. 113 Cost., il valore dell’autonomia dell’ordine giudiziario (oltre che l’ispirazione universalistica sottesa all’affermazione dei valori di libertà e democrazia contenuta nella Costituzione); in secondo luogo ed in via gradata, se sia costituzionalmente legittima la norma, nella parte in cui non sancisce espressamente l’inutilizzabilità dell’istruttoria amministrativa, qualora in essa non sia stato garantito il pieno contraddittorio col richiedente; infine ed in via ulteriormente gradata, se sia ragionevole e non discriminatoria la soppressione di un secondo grado o seconda fase, di esame nel merito” (cfr. pag. 6-7 del ricorso);

III) “Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, art. 3 della Direttiva 2011/95/UE, nonchè, in subordine, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”, ascrivendosi al tribunale di aver totalmente omesso di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

IV) “Omesso esame di circostanze decisive (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 in relazione agli artt. 6 e 9, lett. B), della Direttiva 2011/95/UE”. Si assume che il tribunale a quo “…non ha minimamente preso in esame le deduzioni del ricorrente, limitandosi a motivare il diniego di protezione internazionale in base alle circostanze, incontroverse ma non rilevanti ai fini del decidere, che nel (OMISSIS), l’unica città a rischio è Lahore; che i conflitti etnici non sono sfociati in un sistematico e generalizzato ricorso alla violenza, tale che si possa parlare di uno stato di guerra interno”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In relazione a quanto denunciato con il primo motivo, si pone la questione (già rimarcata dalle recenti Cass., ord. interloc., 13 settembre 2019, nn. 22914, 22915 e 22916 del 2019) dei limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità, o meno, del rinnovo dell’audizione del richiedente protezione ove la causa sia definibile sulla base degli atti già a disposizione.

RITENUTO CHE:

in relazione alla suddetta questione, appare opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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