Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27689 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27689 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 6320-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1853

OFAM S.R.L.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2008 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 11/12/2013

udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso.

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

Svolgimento del processo

La ditta Ofam srl riceveva la notifica di una

contestata un’indebita detrazione IVA per l’anno
d’imposta 2001 in quanto il credito IVA portato in
detrazione dall’OFAM srl era invece un credito IVA
maturato dalla diversa società OF.A.M. srl nel
periodo l gennaio-28 febbraio 2001. Infatti le due
società avevano stipulato un atto di cessione di
azienda in data 19/2/2001 con effetti contabili e
fiscali solo a decorrere dal l marzo 2001.
A seguito di notifica alla società Ofam srl della
predetta cartella di pagamento, la contribuente
presentava ricorso davanti alla Commissione
Tributaria provinciale di Torino chiedendone
l’annullamento. La Commissione tributaria
provinciale di Torino con sentenza nr.71/07/2006,
accoglieva il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale del
Piemonte con sentenza nr.10/22/08 depositata in
data 17/3/2008, confermava la sentenza di primo

1

cartella di pagamento con la quale le veniva

4

grado e dichiarava che nell’atto di cessione era
previsto anche il trasferimento dei crediti IVA e
non solo dei crediti commerciali.

regionale del Piemonte ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi,
la contribuente non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo

motivo di ricorso la ricorrente

lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione
su un fatto controverso e decisivo per il giudizio
in riferimento all’art. 360 n.5 cpc in quanto la
CTR ha ritenuto legittima la detrazione del credito
IVA da parte di OFAM srl, pur essendo un credito
IVA maturato dalla diversa società OF.A.M. srl nel
periodo l gennaio-28 febbraio 2001 e sebbene le due
società avessero stipulato un atto di cessione di
azienda in data 19/2/2001 con effetti contabili e
fiscali solo a decorrere dal l marzo 2001.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso la
ricorrente

Agenzia

rispettivamente,

delle

nullità
2

Entrate
della

lamenta,

sentenza

per

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria

violazione

dell’art.

112

cpc

in

riferimento all’art. 360 comma 1 n.4 cpc perché la
CTR, dopo aver pronunciato sulla natura tributaria
del credito IVA mentre i crediti ceduti erano solo
quelli commerciali, nulla ha detto in ordine al

limitazione della cessione ai crediti maturati alla
data del 30/9/2000 con esclusione del credito iva
contestato relativo al periodo 1/1-28/2/2001 e poi,
in violazione degli artt. 2558 e 2559 cc in
relazione all’art. 360 nr.3 cpc, ha concluso per il
trasferimento anche dei crediti maturati dopo il
30/9/2000.
Il ricorso proposto è infondato e deve essere
respinto per difetto di autosufficienza.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge
infatti che la cessione dell’azienda OF.A.M. ha
comportato il trasferimento all’acquirente di
tutta la situazione patrimoniale della società,
comprensiva dei crediti e dei debiti maturati al
30/9/2000 e che nei crediti era compreso anche
quello relativo all’IVA come risulta nell’allegato
B dell’atto di cessione. Parte ricorrente, nel
contestare le suddette conclusioni, non ha
tuttavia

trascritto

nel

3

ricorso

l’atto

di

motivo di appello relativo alla questione della

cessione di azienda nella parte che qui interessa
e cioè l’allegato B

quale fa riferimento il

al

giudice di appello come atto nel quale risulterebbe
pattuito anche il trasferimento del credito IVA in
questione, omettendo così di porre il Collegio in

violazioni e vizi della sentenza di secondo grado.
Infatti qualora con il ricorso per cassazione si
sollevino censure che comportino l’esame di atti è
necessario – in virtù del principio
di autosufficienza del ricorso stesso – che il
testo di tali atti sia interamente trascritto e
che siano, inoltre, dedotti i criteri di
ermeneutica asseritamente violati, con
l’indicazione delle modalità attraverso le quali
il giudice di merito se ne sia discostato, non
potendo la relativa censura limitarsi ad una mera
prospettazione di un risultato interpretativo
diverso da quello accolto nella sentenza.

A tale proposito risulta consolidato l’orientamento
secondo il quale “L’interpretazione della volontà
delle parti in relazione al contenuto di un
contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale
importa indagini e valutazioni di fatto affidate al
potere discrezionale del giudice di merito, non
sindacabili in sede di legittimità ove non
4

condizione di giudicare in ordine ad eventuali

risultino violati

i

canoni

normativi

di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio
nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da
influire sulla logicità, congruità e completezza
della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente

contrattuali da parte del giudice di merito, per il
principio di autosufficienza del ricorso, ha
l’onere di trascriverle integralmente perchè al
giudice di legittimità è precluso l’esame degli
atti per verificare la rilevanza e la fondatezza
della censura. (Sez. 3, Sentenza n. 2560 del
06/02/2007).
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
proposto e la ricorrente condannata al pagamento
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delle spese di giudizio.
P.Q.M.

io

_—
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente
al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in e 7.000,00 complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 28/5/2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

censuri l’erronea interpretazione di clausole

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