Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27688 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. I, 29/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 29/10/2019), n.27688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 4406/2016 r.g. proposto da:

S.R., (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e quale legale

rappresentante della (OMISSIS) ((OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

alla via Domenico Tempio n. 1 (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato

e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Prof. Alberto Stagno d’Alcontres e dagli Avvocati

Giuseppe Inzerillo e Domenico Bonaccorsi, con i quali elettivamente

domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via

Federico Cesi n. 72.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELL'(OMISSIS) ((OMISSIS)) e di S.R. in

proprio, quale suo legale rappresentante, in persona del curatore

pro tempore, Avv. F.S., rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato

Mario Parisi, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via

Vicenza n. 26, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Fabio.

– controricorrente –

e

L.B.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), LA.BA.CA. (cod.

fisc. (OMISSIS)) e SI.MA.RI. (cod. fisc. (OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata il

13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. S.R., in proprio e quale legale rappresentante dell'(OMISSIS) ((OMISSIS), d’ora in avanti, indicata, per brevità, anche solo come (OMISSIS)), ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo il 13 gennaio 2016, n. 13, reiettiva del reclamo dal primo promosso, in proprio e nella indicata qualità, contro la dichiarazione di fallimento della suddetta associazione e sua personale pronunciata dal tribunale di quella stessa città, il 22 gennaio 2015, su istanza di L.B.S., La.Ba.Ca. e Si.Ma.Ri.. Ha resistito, con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la curatela fallimentare, mentre non hanno svolto difese, in questa sede, i predetti creditori.

1.1. Per quanto qui ancora di residuo interesse, la corte palermitana, nel disattendere le corrispondenti doglianze ivi formulate dal reclamante, ha opinato che: i) lo status di imprenditore commerciale è attribuibile anche agli enti di tipo associativo svolgenti, in concreto, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale; per la qualifica di “imprenditore commerciale”, ciò che rileva, accanto all’autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è il perseguimento di un cd. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione quale tendenziale proporzionalità dei costi e dei ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio lungo periodo). La nozione di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. va, dunque, intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale dell’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obbiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività. Persino il fine altruistico, infatti, non pregiudica il carattere imprenditoriale dei servizi resi qualora questi vengano organizzati in modo che i compensi percepiti siano adeguati ai relativi costi; iii) nella specie, quindi, è irrilevante la gratuità del servizio reso ai partecipanti ai corsi di formazione, essendo, comunque, l’attività svolta dall'(OMISSIS) finanziata dalla Regione Sicilia con erogazione che prevedono la copertura di tutti i costi, compresa la retribuzione del legale rappresentante dell’associazione, così da escludere alcuna forma di liberalità di quest’ultima; iv) l’art. 13 dello Statuto dell’associazione prevede che la stessa provvede al raggiungimento delle sue finalità anche attraverso “proventi di manifestazioni e di gestioni accessorie”; v) le disposizioni in materia fiscale non possono avere una valenza generale nell’ambito civilistico ai fini della qualificazione dell’attività svolta dagli enti (avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che le ispirano), ed altrettanto è a dirsi per la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; vi) l’estensione del fallimento dell’associazione al suo legale rappresentante trova causa nell’art. 38 c.c., a tenore del quale, per evidenti ragioni di tutela dei terzi, delle obbligazione della prima rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa; vii) la dichiarazione di fallimento del legale rappresentante dell’associazione non necessita di apposita domanda, bastando quella avanzata dai creditori contro quest’ultima.

2. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1 e art. 2082 c.c.. Il tutto in rapporto alla L.R. Sicilia 6 marzo 1976, n. 24 (artt. 4 e 9), ed alla L. 21 dicembre 1978, n. 845; al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, lett. c), – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (come modificato dal D.Lgs. n. 334 del 2003, art. 143); alla Decisione della Commissione Europea 2 marzo 2005, n. 2006/225/CE”. Si assume, in estrema sintesi, che la corte distrettuale, come precedentemente il tribunale, si era riportata a quell’orientamento secondo cui la natura imprenditoriale è riscontrabile ogni qualvolta la struttura organizzativa dell’ente tenda a realizzare un equilibrio tra costi e ricavi, pur senza perseguire come obbiettivo il sopravanzo degli stessi ricavi ma, unicamente, la parità di bilancio. Questa posizione, aprioristicamente assunta, aveva, però, del tutto trascurato le esposte peculiarità dell’attività di formazione svolta da (OMISSIS), date, per ciò che qui rileva, dallo stretto collegamento tra detta attività e le risorse pubbliche che ne costituiscono la sua unica fonte di sostentamento. L’ente di formazione, invero, non costituisce uno strumento di remunerazione del capitale, neppure in termini di semplice copertura dei costi, esaurendosi la sua attività (disciplinata, in ambito regionale, dalla L.R. Sicilia n. 24 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni) nella formazione sotto l’egida della Regione Sicilia che si avvale di fondi propri e di quelli Europei, sicchè il rapporto tra Amministrazione pubblica e soggetto gestore dell’attività formativa finisce con il rivestire una natura eminentemente pubblicistica, regolamentata da procedure amministrative. Inoltre, il carattere gratuito di tale attività formativa, specificamente sancito dalla L.R. Sicilia n. 24 del 1976, art. 9 induce a qualificare come essenzialmente ed oggettivamente gratuita l’attività svolta dall’associazione odierna ricorrente, senza che l’erogazione di contributi regionali valga ad imprimere a detta attività una obbiettiva ed intrinseca capacità di conseguire la remunerazione dei fattori produttivi: un siffatto contributo, invero, è un fattore del tutto estrinseco all’organizzazione dell’attività dell’associazione, mancando, così, in radice la potenziale capacità di produrre reddito. Si assume, infine, che, se una finzione di imprenditorialità può essere (per quanto una stortura) data con riguardo al profilo fiscale, non convince l’affermazione della corte siciliana che pure il punto di vista della Commissione Europea – secondo cui la formazione professionale non redditizia, finanziata con risorse pubbliche, esercitata da organizzazioni non aventi scopo di lucro e fornita nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale pubblica, non può considerarsi attività commerciale, con conseguente inapplicabilità ad essa delle regole comunitarie sulla concorrenza e sul mercato interno – sarebbe dettato da un profilo limitato alla concorrenza ed al mercato, atteso che “..se si afferma il principio che un’attività non è imprenditoriale e che questa è l’unica ragione che le consente di godere degli aiuti di Stato e di regione, non si può in altro ambito, all’interno del medesimo sistema giuridico, affermare un principio diverso e diametralmente opposto…”;

II) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1,artt. 2082 e 38 c.c.. Il tutto in rapporto all’art. 147 citato R.D.; all’art. 14 preleggi e, sotto altro profilo, all’art. 6 stesso R.D.”. Si criticano le affermazioni poste dalla corte palermitana a fondamento dell’avvenuta conferma della estensione del fallimento dell’associazione non riconosciuta (OMISSIS) al suo legale rappresentante, S.R., argomentandosi in ordine alla inutilizzabilità, nella specie, della L. Fall., art. 147, e si ribadisce l’assenza di specifica domanda in proposito ad opera dei creditori istanti L. Fall., ex art. 6.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi in esame pongono questioni che investono, da un lato, la peculiare disciplina della formazione professionale dettata dalle legge Regione Sicilia n. 24 del 1976 e le relative conseguenze quanto alla possibilità di considerare l’associazione odierna ricorrente come fallibile; dall’altro, il tema – su cui non si rinvengono recenti e specifici precedenti della dichiarazione di fallimento del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta unitamente a quella di quest’ultima.

RITENUTO CHE:

in relazione alle suddette questioni, appare opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017),

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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