Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27688 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27688 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 315-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Direttore Centrale Entrate GABRIELLA
DI MICHELE in virtù di delega conferita con atto notatile dal
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
Procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti
I.N.P.S. ( S.C.C.I.) S.P.A. C.F. e RI. 05870001004, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati, CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE
ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente Contro

Data pubblicazione: 21/11/2017

BELLUOMINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PREFETTI n.17, presso lo studio dell’avvocato CARLO
PANDISCIA, che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato MASSIMO BALDINI;

avverso Fordinanza emessa in data 22/10/2015 sul procedimento
iscritto al n°864/14 RG. della CORTE D’APPELLO di FIRENZE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che, con ordinanza ai sensi delFart. 348 bis/ter cpc, la Corte di appello
di Firenze dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’INPS
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accolto la
opposizione agli avvisi di addebito, conseguenti al ritenuto obbligo di
iscrizione alla Gestione Commercianti, proposta da Belluomini Marco,
socio accomandatario della s.a.s. Versil Cornici di Belluomini Marco &
C. la cui attività era limitata alla riscossione dei canoni di locazione di
immobile;
che avverso tale ordinanza l’INPS, in proprio e nella qualità epigrafata,
ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale ha opposto
difese il Belluomini, con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

Ric. 2016 n. 00315 sez. ML – ud. 20-09-2017
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– controricorrente –

2. che viene denunziata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,
commi 202, 203 e 208 della legge 662/1996 e dell’art. 3 comma 2 della
legge 45/86, assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla Corte d’appello il socio di una s.a.s. è per ciò stesso, in quanto
unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto

dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”,
ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con
poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di
locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del
patrimonio immobiliare, ha natura commerciale;
3. che ritiene il Collegio si debba dichiarare l’inammissibilità del
ricorso;
4. che nessun dubbio sulla impossibilità di proporre ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello si pone nei casi in
cui la parte soccombente in primo grado, il cui appello sia stato
dichiarato inammissibile ex artt. 348 bis e ter cpc , intenda dedurre
ragioni d’impugnazione attinenti al merito della controversia;
5. che, invero, in questo caso l’impugnabilità della cd. “ordinanza
filtro” è esclusa dal comma 3 dell’art. 348 ter, c.p.c., il quale prevede
che, dichiarato inammissibile l’appello, la sentenza di primo grado può
essere impugnata con ricorso in Cassazione;
che avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi
dell’art. 348-ter c.p.c. è sempre ammissibile ricorso straordinario per
cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cosi. limitatamente ai vizi
propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che
risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso
all’ordinanza in questione (cfr. Cass., s. u., 2 febbraio 2016 n. 1914) e
che la ricorribilità diretta per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
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alla iscrizione nella Gestione Commercianti perché l’esercizio

senza che possa trovare applicazione il comma 3 dell’art. 348-ter c.p.c.,
è stata ritenuta avverso il provvedimento con il quale il giudice, pur
dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 348bis e 348-ter c.p.c., rilevi l’inesattezza della motivazione della decisione
di primo grado e sostituisca ad essa una diversa argomentazione in

ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito (Cass. 23
giugno 2017 n. 15644);
6. che nella specie non ricorre alcuna delle situazioni di cui alle ipotesi
da ultimo richiamate;
7. che, pertanto, in difformità rispetto alla la proposta del relatore, il
ricorso va dichiarato inammissibile;
8 . che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;
9. che, essendo stato il ricorso notificato in data successiva a quella di
entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), sussistono i
presupposti per il versamento da parte dell’istituto di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione;
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’INPS al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00
per esborsi, euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori
come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del
15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Ric. 2016 n. 00315 sez. ML – ud. 20-09-2017
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punto di fatto o di diritto, che sebbene avente la veste formale di

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017

Il Presidente

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