Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27688 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27688 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 24162-2008 proposto da:
COMMES SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato
CEFALY FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAURO BUSSANI giusta delega a
2013

margine;
– ricorrente –

1852

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 11/12/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 75/2007 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
09/07/2007;

udienza del

28/05/2013

dal Consigliere Dott. MARINA

MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
inammissibili i motivi da

2° a

5 ° e in subordine

rigetto, rigetto del 1 0 motivo del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

La ditta Commes srl riceveva la notifica di un

per l’anno d’imposta 1999, nel quale le veniva
contestato l’indetraibilità dell’imposta pagata su
alcune fatture di costo per violazione dell’art. 21
c.2 DPR 633/1972, in quanto i servizi erano stati
fatturati in misura forfettaria e cumulativa e le
fatture riportavano solo genericamente le
prestazioni eseguite e fatturate dalla Commes di
Orlandi Bruno nei confronti della Commes srl
amministrata dal medesimo Orlandi Bruno.
A seguito di notifica del predetto avviso di
accertamento, la contribuente Commes srl presentava
ricorso davanti alla Commissione Tributaria
provinciale di Bergamo chiedendone l’annullamento.

avviso di accertamento in relazione all’IVA dovuta

La Commissione tributaria provinciale di Bergamo
con sentenza nr.67/01/2005, rigettava il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla contribuente,
la Commissione tributaria regionale della Lombardia
con sentenza nr.75/66/07 depositata in data
9/7/2007, confermava la sentenza di primo grado e

1

)’\-

dichiarava che le prestazioni fatturate altro non
erano che forme di finanziamento ai soci per
impegni futuri delle rispettive ditte individuali,

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Lombardia ha proposto ricorso per
cassazione la società Commes srl con cinque motivi,
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con
controricorso e la ricorrente ha depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Commes srl lamenta nullità della sentenza per
violazione dell’art. 59 c.1 lett.b) D.Lgs
546/1992 in riferimento all’art. 360 comma l n.4
cpc perché il difensore aveva presentato
un’istanza scritta di rinvio per legittimo
impedimento in primo grado e la CTP di Bergamo
non ne aveva tenuto conto.
Il motivo è infondato per un duplice ordine di
ragioni.
In primo luogo va rilevato che la sentenza
impugnata ha esaminato il motivo di appello in
2

come tali esenti da IVA.

questione e lo ha respinto affermando non solo
che

la

sussistenza

professionale

del

di
difensore

altro

impegno

non

rende

obbligatorio consentire alla richiesta di

impedito si era fatto sostituire da altro legale
e che quest’ultimo aveva regolarmente rassegnato
le conclusioni di merito.
In secondo luogo va ricordato

che

alla dedotta nullità della sentenza di primo
grado, ove sussistente, avrebbe dovuto essere
applicato il principio della conversione della
nullità in motivo di gravame ai sensi degli
articoli 161 e 354 cod.proc.civ. con
conseguente impossibilità di una dichiarazione
di nullità della sentenza di primo grado ad
opera di quella di appello.

rinvio, ma anche che comunque il difensore

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio in riferimento all’art. 360 n.5
cpc in quanto la CTR ha ritenuto legittimo
l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate ed
indetraibile l’iva per violazione dell’art. 212
3

0’\-

c.2

DPR

633/72

perché i servizi

erano stati fatturati “in misura forfettaria e
cumulativa” e le fatture riportavano solo
genericamente le prestazioni eseguite e
fatturate dalla Commes di Orlandi Bruno nei

Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Deve essere ricordato infatti che il vizio di
motivazione ex articolo 360 n. 5 cod.proc.civ.
può essere predicato esclusivamente con
riferimento all’accertamento di fatto compiuto o
presupposto dalla sentenza impugnata e non anche
agli

effetti

siano

stati

giuridici

che

collegati.

nelle fatture in questione
natura
generica

e

delle
appare

al

fatto

accertato

L’affermazione

che

l’indicazione della

quantità

dei

conforme,

in

servizi
fatto,

al

fosse
testo

letterale riprodotto nel ricorso (gestione del
magazzino, aiuto spedizione, rilevazione dati
contabili). Il rilievo che la controparte fosse
“curiosamente” amministrata dal medesimo Orlandi
Bruno appare essere stato esposto a
dimostrazione del carattere sospetto della
suddetta genericità.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
società lamenta violazione e falsa applicazione
4

confronti della Commes srl .

dell’art.21 c.2 DPR

633/72

in

riferimento all’art. 360 n.3 cpc, in quanto la
CTR non ha ritenuto, nè ha motivato sul punto,
che la descrizione della natura e qualità dei
servizi prestati fosse sufficiente.

secondo cui le indicazioni contenute nelle
fatture erano estremamente generiche appaiono
da condividere. In effetti, le espressioni usate
non consentono di comprendere quali siano i
servizi oggetto di fornitura e quindi se
l’operazione
all’impresa.

sia

effettiva

ed

inerente

La coincidenza personale tra

prestatore e amministratore della società
pretesamente committente e la determinazione
forfettaria del prezzo per l’insieme di
prestazioni accennate nelle fatture concorrevano
evidentemente a rendere
alla

le fatture inidonee

loro funzione documentale ed a tal fine

tali aspetti sono stati

richiamati dalla

pronunzia.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in
riferimento all’art. 360 n.5 cpc in quanto la
CTR ha ritenuto indeducibile l’iva relativa alle
5

Il rilievo della sentenza impugnata

fatture emesse dalla

Ditta Ravasio ed

Orlandi per acconti sulla produzione da eseguire
in quanto in realtà costituirebbero anticipi
fatti ai soci tramite le proprie ditte
individuali.

lamenta omessa insufficiente motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio in
riferimento all’art. 360 n.5 cpc in quanto la
CTR ha ritenuto indetraibile l’iva relativa alle
fatture emesse da fornitori per supplemento
campionario.
I due motivi sono inammissibili ai sensi
dell’articolo 366bis mancando per ciascuno di
essi la chiara e specifica indicazione del fatto
controverso in ordine al quale l’accertamento
positivo o negativo sia dedotto come carente di
motivazione, secondo i modi e le forme più volte
indicati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente

Per quanto sopra il ricorso deve essere
respinto, con condanna della parte ricorrente
alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società Commes
srl al pagamento delle spese del giudizio di
6

n

legittimità che si

liquidano

in

:
ZSENTED7 7
•,. ,
AISENSID
131T,
MATERIA TRIBUTARIA

e

4.500,00 oltre spese liquidate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
della V sezione civile il 28/5/2013
Il Presidente

Il consigliere estensore

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