Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27688 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23588-2019 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato ANNA CASTAGNA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GRAZIA ROSA INGUSCIO, PAOLA

GUIDO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Lecce confermava la decisione del giudice di primo grado che, esclusa la sussistenza del requisito sanitario a seguito dell’espletata consulenza tecnica, aveva respinto la domanda proposta da L.A. nei confronti dell’Inps diretta a ottenere la reversibilità della pensione, quale figlio superstite inabile, già attribuita al padre di costui, L.S., deceduto il (OMISSIS);

la Corte territoriale non disponeva approfondimenti circa la sussistenza della condizione inabilitante sia perchè riteneva appaganti le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., sia perchè risultava indimostrato l’ulteriore requisito della vivenza a carico, in ragione della omessa allegazione circa i redditi propri e del padre, che aveva impedito l’indagine al riguardo da parte del giudice del merito;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione L.A. sulla base di unico motivo;

l’Inps ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con unico motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte d’appello escluso la sussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore nonostante che esso fosse stato dimostrato a mezzo della prova testimoniale, ancorchè per il lungo tempo trascorso tra il decesso e la domanda non fosse stato possibile reperire la documentazione reddituale presso i competenti uffici;

il motivo è inammissibile quanto al profilo attinente al dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la censura esula, già nella sua stessa formulazione, dai parametri al riguardo fissati da Cass. 8053/2014 e, quanto ai profili di violazione di legge, evincibili al di là della intestazione, perchè la censura non investe la statuizione attinente alla sussistenza del requisito sanitario, di per sè sola idonea a fondare la decisione (Cass. n. 13880 del 06/07/2020), mentre la censura attinente al requisito della vivenza a carico non investe il nucleo motivazionale fondato sulla mancanza di allegazione circa i redditi, proprio e del genitore, costituenti presupposto per tale requisito e si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, SU 34476 del 27/12/2019);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento in ordine alle spese, in ragione dell’esonero conseguente alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA