Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27687 del 29/10/2019
Cassazione civile sez. I, 29/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27687
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25971/2016 proposto da:
C. Avv. P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio
Quirino Visconti n. 99, presso lo studio dell’Avvocato Valentina
Petri (c/o Studio Legale avv. Conte), rappresentato e difeso da se
medesimo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela Fallimentare della Società (OMISSIS) S.p.a.;
R.M.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PISA, depositata il 29/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/9/2019 dal cons. PAZZI ALBERTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Giudice delegato al fallimento della Società (OMISSIS) s.p.a. ammetteva al passivo della procedura, con il privilegio richiesto di cui all’art. 2751-bis c.c., n. 2, il credito vantato dall’Avv. C.P. per prestazioni stragiudiziali e giudiziali svolte in favore della compagine fallita limitatamente agli incarichi conclusi nell’ultimo biennio del rapporto professionale, con collocazione in sede chirografaria del residuo credito;
2. il Tribunale di Pisa, a seguito dell’opposizione presentata dall’Avv. C., rilevava che le prove dedotte al fine di dimostrare il carattere unitario dell’incarico conferito dalla società poi fallita risultavano genericamente formulate, tanto da non consentire di comprendere quali prestazioni il professionista avrebbe dovuto compiere sino al 2020 per la completa realizzazione del piano di lottizzazione affidato alle sue cure e se il progetto fosse stato portato a termine;
in ogni caso, a giudizio del collegio dell’opposizione, gli incarichi extragiudiziali svolti tra il 2009 e il 2012, di natura autonoma rispetto all’attività difensiva svolta in sede arbitrale o giudiziale in favore della cliente, risultavano conclusi in data anteriore al biennio previsto dall’art. 2751-bis c.c., n. 2, da computarsi a ritroso dalla conclusione del rapporto professionale, ancora in essere al momento della declaratoria di fallimento;
3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso l’Avv. C.P. prospettando tre motivi di doglianza;
l’intimato fallimento di Società (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto alcuna difesa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. il ricorso per cassazione è stato proposto a ministero del medesimo creditore, Avv. C.P., e dell’Avv. Chiara D’Aquino;
quest’ultimo difensore ha rappresentato di aver rinunciato al mandato con dichiarazione depositata presso questa Corte in data 26 luglio 2019;
tale rinuncia comportava l’immediato venir meno del mandato professionale, senza alcuna perpetuatio dell’ufficio nel senso previsto dall’art. 85 c.p.c., dato che la parte assistita aveva, ai sensi del successivo art. 86, la qualità necessaria per esercitare la propria difesa presso questa Corte;
l’Avv. C.P. è deceduto, in data 10 settembre 2019, quando era unico titolare della propria difesa;
nel giudizio di cassazione il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore (Cass. 3898/2015, Cass. 21608/2013);
il recentissimo decesso del difensore rende evidente come sia mancato agli eredi il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore;
occorrerà pertanto disporre il differimento dell’udienza e l’esecuzione di una nuova comunicazione agli eredi dell’Avv. C., dato che questi si difendeva in proprio.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo disponendo che la comunicazione dell’avviso di fissazione della nuova udienza venga effettuata agli eredi dell’Avv. C.P. secondo le modalità previste dall’art. 303 c.p.c., comma 2.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019