Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27687 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27687 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul riCOrc 22329-2013 proposto da:
MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE,

UNIVERSITA’

E

RICERCA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro

STAMPONE AGATA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1051/2013 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 31/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

Data pubblicazione: 21/11/2017

che la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da
Stampone Agata avverso la sentenza di primo grado che aveva
dichiarato il diritto della predetta, docente non di ruolo, incaricata di
supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, alla
progressione stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di

differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale;

che la Corte territoriale fondava la decisione sul principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul
lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28
giugno 1999 che impone la disapplicazione del diritto interno;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

che l’intimata nor, ha svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che successivamente alla comunicazione è pervenuto atto di rinuncia
al ricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;
CONSIDERATO

che è pervenuto a questo ufficio atto, debitamente sottoscritto
dall’Avvocato dello Stato, con il quale il Ministero manifesta la
volontà di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. e
chiede che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ric. 2013 n. 22329 sez. ML – ud. 06-07-2017
-2-

tali contratti, condannando il Ministero alla corresponsione delle

volontà di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. e
chiede che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;

che, constatata la regolarità formale della rinuncia, intervenuta in
assenza di costituzione della controparte, va dichiarata l’estinzione

che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese
di lite, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della
parte intimata;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni
dello Stato l’art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1 , comma 17 legge 24 dicembre 2012
n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della
prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 6/7/2017

del giudizio ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ.;

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