Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27687 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9748/2007 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, FAVATA EMILIA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 09/06/2006 R.G.N. 82/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilità,, in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Caltanisetta, con sentenza del 9 giugno 2006, accoglieva il gravame svolto dall’INAIL contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a G.G. il diritto alla rendita ai superstiti con decorrenza dalla data del decesso del coniuge, B.M..

2. La Corte territoriale, disposto nuovo esame peritale medico- legale, condivideva le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio secondo cui B.M. era deceduto a seguito di carcinoma polmonare e non sussisteva alcun nesso, neppure in termini di concausalità, fra la causa del decesso e la bronchite cronica da inalazione di SO2 ad origine professionale della quale era affetto e per la quale aveva usufruito, in vita, della rendita da parte dell’INAIL. 3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la signora G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’INAIL ha resistito con controricorso, eccependo llnammissibilità ed infondatezza del ricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 83 del TU n. 1124 del 1965 e degli artt. 61, 112, 115, 116 (presumibilmente del codice di rito), motivazione insufficiente e contraddittoria, omesso esame e omessa motivazione. In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la corte di merito riprodotto le conclusioni erronee e contraddittorie del consulente officiato in sede di gravame e per aver trascurato elementi clinico strumentali dirimenti per la valutazione medico-legale.

2. Osserva il Collegio, preliminarmente, che la denunzia di violazione degli artt. 3, 83 del TU n. 1124 del 1965 non si appalesa pertinente, giacchè si verte in tema di rendita prevista dall’art. 75 del testo unico citato, nè risulta supportata da alcuna argomentazione.

3. Inoltre, i documenti clinico strumentali asseritamente trascurati e dirimenti per la valutazione medico-legale sui quali sono incentrate le censure della ricorrente, sono privi del carattere della decisività: secondo il costante insegnamento di questa Corte, la parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v., per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

4. La Corte di merito, con sintetica motivazione immune da censure, ha escluso il nesso causale, anche in termini di concausalità, fra la causa del decesso del B. (per carcinoma polmonare) e la bronchite cronica da inalazione di S02 ad origine professionale della quale era affetto e per la quale aveva usufruito, in vita, di rendita INAIL e a tale conclusione il Giudice del gravame è pervenuto facendo proprie le conclusioni dell’ausiliare officiato in sede di gravame.

5. Va, al riguardo, ribadito che nelle controversie previdenziali relative al requisito sanitario per l’accesso alle prestazioni medesime, la consulenza tecnica d’ufficio integra, per relationem la motivazione in fatto della sentenza impugnata che la richiami a sostegno dell’accertamento di detto requisito, con la conseguenza che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 1692/2007), il Giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l’accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem), mentre risulta inammissibile la mera prospettazione, sia pure motivata, come nella specie, del dissenso della parte ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza.

6. La censura di difetto di motivazione costituisce, pertanto, un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un’inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (v., fra le altre Cass. 7341/2004, Cass. 11894/2004) e non già in un riscontro in ordine alla correttezza giuridica del giudizio formulato dal Giudice di appello.

7. Alla luce dei principi enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure sollevate dalla ricorrente.

8. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv.

in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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