Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27686 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27686 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 4551-2016 proposto da:
VALLO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
C.COLOMBO n.440, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 11653/9/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA -SEZIONE DISTACCATA di
SALERNO-, depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Fatti di causa
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di
Giorgio Vallo del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla
richiesta di rimessione in termini per la proposta di accertamento con
adesione di avviso di accertamento portante IRPEF ed altro per
l’anno di imposta 2004, la Commissione tributaria regionale della

l’inammissibilità del ricorso.
In particolare, il Giudice di appello, riteneva del tutto rituale la
notificazione dell’avviso di accertamento, avvenuta a mezzo posta, e
ricevuta, per come ammesso dallo stesso contribuente, da una zia e
poi da questa smarrita.
Avverso la sentenza il contribuente propone ricorso su unico
motivo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione
dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente
comunicate, il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha
autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14
settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo -prospettante l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio e violazione di legge- si censura la
Commissione tributaria regionale per avere ritenuto la regolarità
della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata a mezzo
posta, malgrado non fosse stata data la prova della spedizione della
comunicazione di avvenuta notificazione; necessaria essendo stato il
plico notificato il 25 maggio 2009 a mani della zia del ricorrente,
familiare convivente.
2.La censura è infondata. Per orientamento consolidato di
questa Corte non è necessaria la produzione in giudizio della
comunicazione di avvenuto deposito, essendo sufficiente, come

Ric. 2016 n. 04551 sez. MT – ud. 19-07-2017
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Campania ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo

nella specie, l’attestazione dell’avvenuto invio da parte dell’Agente
postale.
2.1.In termini, Cass. n. 12438 del 16/06/2016 <

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