Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27686 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23765/2007 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in

atti;

– ricorrente –

contro

C.L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTTAVIANO 66, presso lo studio dell’avvocato BARILE ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SAUCHELLA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/04/2 007 R.G.N. 184 0/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito l’Avvocato SAUCHELLA GIUSEPPE (nuova costituzione);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21 aprile 2007, dichiarava inammissibile l’appello svolto dall’INAIL contro la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda, aveva riconosciuto a C.L.F. il diritto a rendita per l’infortunio subito in data (OMISSIS), nella misura dell’11 per cento, anzichè del 14 per cento, con condanna dell’INAIL alla relativa corresponsione.

2. La Corte territoriale dichiarava inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, per aver la parte appellante lamentato, nell’atto di gravame, l’erroneità della consulenza tecnica di primo grado richiamando una relazione medico-legale di parte non allegata alla copia dell’atto notificata al C., senza offrire, pertanto, al giudice dell’impugnazione nessun concreto elemento di valutazione a suffragio dell’asserita insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., C.L.F. ha resistito con controricorso ed eccepito rinammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L’INAIL, deducendo violazione dell’art. 434 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto auto sufficiente il motivo di appello con il quale la censura avverso la decisione di prime cure era stata incentrata, richiamando una relazione tecnica di parte non allegata all’atto di gravame, non sull’obiettività accertata dal consulente tecnico d’ufficio, sibbene sulla valutazione di detta obiettività tradottasi in errore di diritto per essere stata assunta a parametro della misura della rendita non la riduzione dell’attitudine al lavoro, come prescritto dal testo unico n. 1124 del 1965 applicabile ratione temporis, ma la capacità lavorativa specifica.

5. Occorre premettere che la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 342 c.p.c., e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 c.p.c., è verificabile in sede di legittimità direttamente, poichè la relativa censura è riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo, risolvendosi nel convincimento della mancanza di un’effettiva censura alla decisione di primo grado (ex multis, Cass. 806/2009).

6. Inoltre, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’indicazione dei motivi di appello non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto un’esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame – che può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento della domanda iniziale – sia delle ragioni della doglianza e che, in caso di censura rivolta alla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, detta doglianza non deve necessariamente concretizzarsi nell’allegazione della relazione del consulente di parte, adempimento non richiesto o previsto da alcuna disposizione in tema di impugnazioni (ex multis, Cass. 16684/2003).

7. In breve, quando venga denunziata semplicemente l’erronea valutazione del consulente d’ufficio è sufficiente l’enunciazione dei punti sui quali l’appellante chiede il riesame e non è necessario che l’impugnazione contenga una puntuale analisi critica delle valutazione peritali (ex multis, Cass.10863/2006).

8. Il caso all’esame del Collegio si presenta, tuttavia, peculiare in quanto l’istituto appellante, nello svolgere i motivi di gravame, ha inteso espressamente richiamare per relationem una relazione peritale di parte, asserendone l’allegazione all’atto di gravame e ritenendola integralmente richiamata e trascritta, per l’appunto, per relationem, senza poi corredare, del predetto allegato, la copia dell’atto d’impugnazione notificata alla controparte risultando così, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, a sostegno dell’impugnazione, mancanti di un’effettiva censura alla decisione di primo grado.

9. Ebbene, se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

10. Ciò vale ancor più allorchè, come nella specie, la motivazione abbia recepito e fatto proprie le argomentazioni del consulente medico legale officiato nel corso del giudizio di primo grado, sicchè le doglianze che pretendano di incrinare quel fondamento logico-giuridico richiamando la relazione peritale di parte di cui sia stata omessa l’allegazione nella copia notificata alla parte appellata si traducono nella mancanza di un’effettiva censura alla decisione di primo grado.

11. Il ricorso va, pertanto, respinto.

12. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv.

in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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