Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27686 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27686 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 4736-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
1850

contro

MARTINO DANILA, CARIND SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato GROSSI DANTE, rappresentati e difesi
dall’avvocato GERMANI FRANCESCO MARIA giusta delega a

Data pubblicazione: 11/12/2013

margine;

controricorrenti

sul ricorso 15243-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CALDARONI CINZIA, CARIND SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato GROSSI DANTE, rappresentati e difesi
dall’avvocato GERMANI FRANCESCO MARIA giusta delega a
margine;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 811/2007 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il
31/12/2007 e la sentenza n. 74/2008 depositata il
06/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

28/05/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE

CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per i controricorrenti l’Avvocato GERMANI che

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
n. di r.g. 4736/09 l’accoglimento del I motivo del
ricorso assorbito il II, per il n. di r.g. 15243/09

del ricorso.

l’accoglimento per quanto di ragione del II motivo

RITENUTO IN FATTO
1. Sulla scorta di segnalazione della Guardia di finanza del 19 giugno
2000, l’Agenzia delle entrate emetteva, per violazioni in materia di IVA e
II.DD. commesse negli gli anni dal 1995 al 1998, l’avviso di
accertamento RC2030100291 così rettificando le dichiarazioni della soc.
Carind per il 1998 e contestualmente irrogando sanzioni per illeciti
tributari anche a Cinzia Calderoni (legale rappr. e membro del C.d.A.),

L’atto impositivo era notificato: a) il 13 gennaio 2004 alla soc. Carind
nonché a Cinzia Calderoni e Danila Martino; b) il 12 febbraio 2004
nuovamente alla soc. Carind.

2. L’atto notificato il 13 gennaio 2004 era impugnato con separati ricorsi
dalla soc. Carind, in persona di Cinzia Calderoni, e da Danila Martino; le
relative sentenze di prime cure – 108/04/2005 e 107/04/2005 – erano
appellate dal fisco con atti di gravame iscritti ai nn. 4419/06 e 4422/06.
La CTR, riuniti gli appelli li rigettava, con sent. 811/40/2007,
confermando l’accoglimento dell’eccezione preliminare di tardività
dell’atto impositivo non essendo operante la proroga

ex lege 289,

art.10, per essere il condono precluso da iniziativa dell’A.G. penale nei
confronti dei membri del C.d.A. della soc. Carind in carica sino al 1998.

3. L’atto notificato il 12 febbraio 2004 era impugnato dalla soc. Carind,
in persona di Cinzia Calderoni; la relativa sentenza di prime cure 120/04/2005 – era appellata dal fisco con gravame iscritto al n. 4418/06
e rigettato dalla CTR con sentenza 74/40/2008.
La commissione regionale trascriveva la sent. 811/40/2007 e, siccome
aveva già avuto modo di esaminare la medesima controversia in quella
sede, «dichiara(va) non luogo a procedere».

4. L’Agenzia delle entrate propone un primo ricorso per cassazione
(n.4736/09, odierno ricorso 3), avverso la sent. 811/40/2007 e,
denunciando violazioni della legge 289/2002 (artt. 7, 9, 10) nonché del
d.P.R. 633/1972 (art. 57) e del d.P.R. 600/1973 (art.43), sostiene la
tempestività dell’azione di finanza per effetto della proroga biennale
disposta dalla citata legge di condono (primo motivo), oltre a dolersi di
correlati vizi motivazionali (secondo motivo).
La contribuente resiste con controricorso.
2009/4736+15243

1

nonché a Enrico e Danila Martino (membro C.d.A.).

5. Propone, inoltre, un altro ricorso per cassazione (n.15243/09, odierno
ricorso 5) avverso la sent. 74/40/2008.
In esso denuncia l’abnormità della statuizione di non luogo a procedere,
per violazione dell’art.59 d.Lgs. 546/92 (primo motivo) e l’esistenza di
manchevolezze motivazionali sul punto (secondo motivo) e sistiene la
tempestività dell’azione di finanza per effetto della proroga biennale

8, 9, 10), del d.P.R. 633/1972 (art. 57) e del d.P.R. 600/1973 (art.43)]
e l’esistenza di manchevolezze motivazionali sul punto (terzo e quarto
motivo).
La contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti.
Infatti, l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse,
previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire
l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto,
risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi
proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in
ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo,
cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle
situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda
di giustizia quando, come nella specie, siano configurabili profili di
unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Sez. U, Sentenze
n. 18125 del 13/09/2005, Rv. 583091, e n. 1521 del 23/01/2013, Rv.
624792).

7. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso n.4736/09 è fondato,
mentre resta assorbito l’altro.
Com’è noto, la sanatoria fiscale è esclusa sia per i soggetti ai quali, alla
data di entrata in vigore della legge di condono (27 dicembre 2002 n.
289), è stato notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette o
dell’iva, nonché invito al contraddittorio senza perfezionamento della
procedura, sia per i soggetti nei cui riguardi è stata esercitata l’azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, della quale
il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione
automatica (cfr. legge 289/2002, artt. 7-8-9),
2009/4736+15243

2

disposta dalla legge di condono [violazioni dalla legge 289/2002 (artt. 7,

In queste ipotesi e in assenza di deroghe contenute nella legge di
condono, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli
uffici finanziari dall’art.10 della legge 289, opera sia nel caso in cui il
contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui
alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in
cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto (nei termini sopra precisati)
da avviso di accertamento o da atto di esercizio dell’azione penale (Sez.

Dunque, nonostante ricorressero a carico dei soggetti esponenziali della
compagine pregiudizi penali ostativi per la società contribuente al
condono fiscale, operava comunque la proroga biennale dei termini di
accertamento, accordata agli uffici finanziari, sì da rendere tempestiva
l’azione del fisco in danno della soc. Carind.

8. Passando al ricorso n.15243/09, il primo motivo è fondato, mentre gli
altri restano assorbiti.
Infatti, in sede d’impugnazione di atto impositivo, la circostanza che il
medesimo credito azionato dal fisco sia oggetto di accertamento in
separato giudizio, fra le stesse parti, può implicare la sospensione del
processo, in attesa della definizione di quel giudizio (sempre che non sia
possibile la riunione dei procedimenti), ma non consente una decisione
senza pronuncia sulla domanda giudiziale, restando estranea
all’ordinamento una statuizione di non liquet, cioè di rifiuto – come nella
specie – di ogni pronuncia. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1474 del
11/02/1987, Rv. 450913, in tema di opposizione a d.i.).

9. In conclusione, tirando le fila del discorso sin qui condotto, entrambe
le impugnate sentenze d’appello devono essere cassate con rinvio alla
commissione regionale competente che, in diversa composizione e in
osservanza rigorosa dei principi di diritto sopra enunciati (§7 e §8),
deciderà le cause riunite, esaminando anche le altre questioni
controverse tra le parti (rimaste assorbite dalle decisioni cassate), e
regolerà pure le spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie nei sensi di cui in motivazione;
cassa le impugnate sentenze d’appello e rinvia le cause riunite alla

2009/4736+15243

3

5, Sentenza n. 17395 del 23/07/2010, Rv. 615041).

sezione di Latina della competente Commissione tributaria regionale del
Lazio, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del
presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA