Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27685 del 29/10/2019
Cassazione civile sez. I, 29/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27685
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22329/2018 proposto da:
A.S., rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Francesco
Caputo, del foro di Lamezia Terme (CZ);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1433/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 13/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/06/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
A.S., cittadino originario del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che, in riforma delle statuizioni di prime cure, ha respinto la domanda del ricorrente finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ritenendo che non sussistessero i presupposti per tale forma di protezione.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Deve in via pregiudiziale disporsi la rinnovazione della notifica del presente ricorso in quanto effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.
Si osserva infatti che in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., nel caso di specie Ministero dell’Interno, è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè, considerato che il Ministero non si è costituito, deve procedersi alla rinnovazione della notifica presso l’Avvocatura Generale (ex multis Cass. Sez. U. 608/2015).
P.Q.M.
la Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso, da effettuarsi presso l’Avvocatura generale dello Stato, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019