Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27685 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27685 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 9660-2013 proposto da:
RUSSO SIMONA C.F.

RSSSMN76R53A494B,

elettivamente

domicillata in ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo
studio dell’Avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentata
e difesa dagli Avvocati MARIA ANTONIETTA SACCO e
GIUSEPPA CANNIZZARO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3377

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio
dell’Avvocato ROSSANA CLAVELLI, che la rappresenta e
difende unitamente all’Avvocato MARCO MELE, giusta

Data pubblicazione: 21/11/2017

delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1459/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 12/04/2012 R.G.N. 8469/2009;

gP c‘RG.0815,5, /2013

RILEVATO
che con sentenza in data 12.4.2011 Corte di Appello di Roma
respingeva il gravame proposto da Russo Simona avverso la sentenza
dì primo grado del Tribunale di Roma con la quale era stata rigettata la
domanda di dichiarazione di nullità dell’apposizione del termine

30.4.2004 per la sostituzione di personale assente, con diritto alla
conservazione del posto, addetto al servizio di recapito di SiracusaPanagia. La Corte di appello richiamava l’orientamento di questa Corte
secondo la quale secondo un criterio di elasticità la causale per ragioni
sostitutive doveva ritenersi legittima laddove risultassero le mansioni
del lavoratore, il luogo della prestazione, l’ufficio pertinente in ordine ai
lavoratori da sostituire. La situazione dell’ufficio ove era stata addetta
la lavoratrice risultava chiaramente indicata nello schema prodotto
dalla società ed emergeva che il numero di contratti a termine nei mesi
pertinenti di febbraio, marzo ed aprile erano stati di numero minore
rispetto a quelli assenti con diritto alla conservazione del posto di
lavoro per quanto riguarda l’ufficio di Síragusa Panagía e le mansioni di
portalettere come confermato anche dal teste Gibilisco.
che avverso tale sentenza propone ricorso la Russo Simona con
quattro motivi corredati da memoria ; sì sono costituite le Poste con
controricorso.
CONSIDERATO
Che con il primo motivo si allega l’insufficiente motivo circa un punto
controverso e decisivo per il giudizio: il teste Gibilisco non aveva
confermato che tutte le assunzioni a termine fossero state per
sostituite personale assente con diritto alla conservazione del posto;
il motivo appare infondato in quanto la sentenza impugnata non si
fonda solo sulla deposizione del teste Gibílísco, ma soprattutto sulla
documentazione prodotta circa le assunzioni effettuate a termine nei
mesi indicati in rapporto alle assenze del personale stabile che la
Corte territoriale ha ritenuto anche non contestata in modo specifico

sottoscritto tra la Russo Simona e le Poste italiane dal 16.2.2004 al

dalla controparte ( le dichiarazioni del teste non sono state neppure
ricostruite nella loro completezza) ;
che con il secondo motivo si allega l’omessa ed insufficiente
motivazione in ordine all’avvenuta contestazione del documento sulle
assunzioni a termine nell’ufficio ove la lavoratrice era stata addetta e
sulla sua idoneità probatoria;
il motivo appare inammissibile posto che è diretto ad una ”
rivalutazione del fatto” come tale inammissibile in questa sede posto

avessero provato che le assunzioni erano coerenti con la causale
indicata . Le contestazioni mosse nel motivo appaiono peraltro affette
da genericità posto che la Corte di appello ha anche indicato il numero
di contratti, i mesi considerati, il rapporto tra personale assente e
contatti a termine e il documento in questione fa riferimento sia alla
stessa area della ricorrente sia all’assenza di portalettere, sia ancora
agli assunti per febbraio, marzo ed aprile ed alle assenze negli stessi
mesi. Certamente si tratta di un documento proveniente dalle Poste
ma che fa riferimento ad una situazione oggettiva che è stata verificata
dai Giudici di merito nel contraddittorio tra le parti.
Che con il terzo motivo si allega l’insufficiente motivazione su un punto
controverso e decisivo per il giudizio. Doveva essere indicato il nome
del lavoratore sostituito.
Il motivo appare infondato atteso che la Corte territoriale non si è
discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che ha
ripetutamente affermato che “in tema di assunzione a termine di
lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata
dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l’onere di specificazione delle
predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la
veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità
della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali
complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona,
ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta,
l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione

2

che i Giudici di merito hanno concordemente ritenuto che le Poste

dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad
assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata
dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di
riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei
lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del
posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori
da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del

1576 e 1577 e numerose altre successive, si veda tra le molte Cass.
01/03/2016 n. 4020, 04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016 n. 13055 e
ord. sez. VI-L 07/04/2017 n.9134).
con l’ultimo motivo si allega la violazione dell’art. 112 cod. civ. proc. :
erroneamente la Corte non aveva dichiarato la nullità dell’apposizione
del termine in difetto di prova idonea da parte delle Poste.
Il motivo è palesemente inammissibile perché la Corte territoriale ha
ampiamente motivato in ordine alla legittimità dell’apposizione del
termine anche con riferimento all’effettività della causale indicata.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese di lite- liquidate
come al dispositivo- seguono la soccombenza. Deve provvedersi ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo
risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che sì liquidano in euro 4.000,00
per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi; spese generali al 15% ed
accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo
risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma i bis dello stesso art. 13.

prospettato presupposto di legittimità.” (cfr. Cass. 26/01/2010 nn.

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