Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27684 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 383/2020

R.G., sollevato dal Tribunale di Palmi con ordinanza del 29/11/2018

nel procedimento vertente tra Z.D., da una parte, e ANAS

SPA, dall’altra, ed iscritto al n. 714/2018 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la

competenza, in alternativa, del Tribunale di Roma o del Tribunale di

Locri, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di

legge.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

con ordinanza del 29.11.2018, il Tribunale di Palmi, dinanzi al quale, a seguito della declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Locri, è stato riassunto il procedimento promosso da Z.D., ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio ritenendo competente il Tribunale di Roma;

il Tribunale di Locri, preventivamente adito, si era dichiarato incompetente in ordine alla domanda del lavoratore, Z.D., nei confronti di ANAS spa, di accertamento della illegittimità del contratto a progetto e di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; il Giudice, in applicazione del criterio di cui all’art. 413 c.p.c., comma 4, individuato in ragione del rapporto di lavoro formalmente in essere tra le parti, aveva ritenuto la competenza del Tribunale di Palmi;

il Tribunale di Palmi ha osservato che la competenza doveva individuarsi in ragione della domanda (nella specie, di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato) e che, dunque, venivano in rilievo i fori alternativi dell’art. 413 c.p.c., comma 2. Ha ritenuto che nessuno dei criteri stabiliti dal predetto comma 2, operava un collegamento con il Tribunale di Palmi: la sede dell’azienda era a (OMISSIS); il rapporto di lavoro era sorto a (OMISSIS); il cantiere in cui il ricorrente aveva svolto l’attività lavorativa era a (OMISSIS) (circondario di (OMISSIS)). Il Giudice, in particolare, ha escluso il criterio della dipendenza, poichè il ricorso introduttivo del giudizio risultava depositato nel marzo 2015, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta l’1.8.2014).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

i rilievi formulati nell’ordinanza ex art. 45 c.p.c., sono, in parte, condivisibili; va esclusa, comunque, la competenza del Tribunale di Palmi;

correttamente quest’ultimo ha osservato come il collegamento tra il giudice e la controversia vada, di regola, riscontrato alla stregua della domanda;

è, infatti, principio consolidato che la competenza territoriale debba essere delibata sulla base della prospettazione dell’attore (salvo che nei casi in cui questa appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge). Detto principio resta fermo anche in presenza di contestazioni del convenuto in relazione al merito della domanda e di un’eventuale domanda riconvenzionale, che, a norma dell’art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purchè non ecceda la sua competenza per materia o valore (per tutte, v., in motivazione, Cass., sez. VI, n. 17282 del 2016, con i richiami ivi effettuati);

nella fattispecie, è domandato l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;

vengono, dunque, in rilievo i tre fori speciali dell’art. 413 c.p.c., comma 2, (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto) che, come ripetutamente affermato da questa Corte, hanno carattere alternativo, nel senso che non può attribuirsi valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi (Cass. n. 17282 cit., sulla scia di Cass. n. 10465 del 1998; Cass. n. 14678 del 2000; Cass. n. 317 del 2014);

conseguentemente, sussiste il collegamento territoriale della controversia con il giudice originariamente adito dal lavoratore (id est: con il Tribunale di Locri), in base al foro della “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”. E’ pacifico, infatti, che il lavoratore era stato addetto – e lo era al momento di cessazione del rapporto – presso un cantiere sito nel Comune di (OMISSIS), che ricade nel circondario del Tribunale di Locri;

diversamente da quanto sostenuto nell’ordinanza remittente, la giurisprudenza di questa Corte ritiene, infatti, che, per quel che riguarda l’individuazione del foro della dipendenza ove era addetto il dipendente alla cessazione del rapporto, non risulta operante il limite temporale previsto dall’art. 413 c.p.c., comma 3, che si riferisce esclusivamente alla cessazione della dipendenza e non anche al venir meno della destinazione ad essa del lavoratore (principio risalente, v. Cass. n. 6192 del 1990, ma fermo nella giurisprudenza della Corte: v., in motiv. Cass. n. 13444 del 2009; Cass. n. 8522 del 2014; Cass. n. 6932 del 2019);

in definitiva, il luogo originariamente prescelto dal lavoratore coincide con uno dei fori alternativi di cui all’art. 413 c.p.c., comma 2. Ed è in riferimento a tale luogo che va radicata e dichiarata la competenza territoriale;

trattandosi di regolamento di ufficio non va adottato alcun provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Locri, innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA