Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27682 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. I, 30/10/2018, (ud. 11/05/2018, dep. 30/10/2018), n.27682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28661/2016 proposto da:

K.I. ( S.) – alias S.K., elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Università n. 11, presso lo studio

dell’avvocato Benzi Emiliano, rappresentato e difeso dall’avvocato

Ballerini Alessandra, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona

del Prefetto pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di GENOVA, depositata il

11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2018 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace di Genova ha rigettato l’opposizione proposta da K.I., cittadino maliano, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della medesima città, per soggiorno irregolare in territorio italiano.

A sostegno della decisione il Giudice di Pace ha affermato:

quanto al dedotto rischio di subire violenza in caso di rimpatrio nel paese di origine, che il divieto di espulsione non conferisce di per sè al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia;

l’opponente non è minorenne come deduce, avendo dichiarato in occasione degli interrogatori a bordo della nave (OMISSIS) e davanti al Tribunale di Brescia (adito in relazione alla domanda di protezione internazionale) che il suo anno di nascita poteva essere il 1994 o il 1995.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi a quattro motivi. Hanno resistito con unico controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Genova.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per la mancata considerazione della condizione d’inespellibilità del ricorrente riguardante sia la sua minore età sia il rischio di essere rimpatriato in Mali. In relazione all’età la situazione d’incertezza imponeva un accertamento specifico ed un’indagine tecnica officiosamente disposte dal giudice.

Nel secondo motivo viene censurata la mancata considerazione della grave situazione di violenza ed instabilità politico istituzionale del Mali, tale da integrare una condizione d’inespellibilità.

Con il terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3,comma 3, per mancata traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta all’espellendo, eccezione su cui il giudice di pace ha omesso di pronunciarsi.

Con il quarto motivo viene dedotta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7, per omessa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento amministrativo di espulsione, principio generale che non trova deroga nella specialità del procedimento espulsivo, non sussistendo particolari ragioni di celerità.

Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili d’inespellibilità illustrati. Quanto alla minore età, l’insussistenza di questa condizione ha formato oggetto di un puntuale accertamento di fatto da parte del giudice del merito (cfr. penultimo capoverso provvedimento impugnato) all’esito del quale è stato insidacabilmente ritenuta non plausibile la mutata versione in ordine all’età da parte del ricorrente. In ordine all’applicabilità nella specie della causa d’inespellibilità prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 (principio del non refoulement) il difetto allegativo riscontrato dal giudice del merito in ordine alla sussistenza ed entità del rischio per il rientro ha formato oggetto di un accertamento di fatto, svolto insindacabilmente (cfr. seconda riga pag. 2 provvedimento impugnato). Il ricorso al riguardo si limita a deduzioni del tutto generali ed aspecifiche in ordine al paese di origine del ricorrente. Peraltro, secondo quanto indicato nel predetto provvedimento, la condizione in esame ha formato oggetto di specifica valutazione da parte del giudice della protezione internazionale, senza che sia stato neanche dedotto l’esito o la fase di tale giudizio.

Del pari infondato il quarto motivo alla luce del consolidato orientamento di questa Corte così massimato: La necessità di dare comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero (Cass. 5080 del 2013).

Il terzo motivo di ricorso deve essere qualificato come vizio di omessa pronuncia, ancorchè sia stato diversamente rubricato, essendo il contenuto della censura rivolto a denunciare il mancato esame del profilo di nullità illustrato nella censura.

Così qualificato, il motivo è fondato in quanto a fronte dell’eccezione di nullità prospettata nel giudizio di merito non vi è alcuna traccia dell’esame della stessa nel provvedimento impugnato. Ai fini dell’ammissibilità della censura deve rilevarsi che la parte ricorrente deduce espressamente di aver formulato tale eccezione nel giudizio di merito e, dall’accertamento svolto da questa Corte, doveroso alla luce del vizio denunciato, (Cass. 8069 del 2016) effettivamente era stata dedotta la mancata traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dal cittadino straniero.

In conclusione deve essere accolto il terzo motivo. Il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al giudice di pace di Genova in diversa persona.

P.Q.M.

Rigetta il primo, secondo e quarto motivo. Accoglie il terzo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Genova in diversa persona.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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