Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27682 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24979-2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 878/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 878 del 2018, respinse il gravame di A.K., cittadino della Nigeria, contro l’ordinanza del tribunale di quella stessa città, del 17 novembre 2016, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, oppure della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. In particolare, quella corte ritenne inattendibile il racconto del dichiarante, e comunque insussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione come da lui invocata.

2. Avverso detta sentenza A.K. propone ricorso per cassazione formulando due motivi, mentre il Ministero degli Interni non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che l’odierno ricorso risulta essere stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Trattasi di notificazione evidentemente nulla Cass. n. 20890 del 2018; Cass., SU, n. 608 del 2015), della quale, però, non vi è necessità di disporre la rinnovazione rivelandosi, prima facie, il medesimo ricorso palesemente inammissibile (cfr. Cass. n. 12515 del 2018).

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”, ascrivendosi alla corte distrettuale l’inosservanza dei criteri di valutazione della credibilità del richiedente la protezione;

II) “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8”, per non avere la corte bresciana proceduto all’acquisizione di informazioni sul Paese di provenienza dell’appellante.

3. L’odierno ricorso è inammissibile per evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare.

3.1. Invero, la struttura del ricorso è totalmente priva di qualsivoglia descrizione dei fatti di causa, alcunchè recando circa i fatti giuridici costitutivi della domanda proposta, nè del contenuto della decisione adottata dai giudici di entrambi i gradi di merito, senza nulla spiegare, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni delle corrispondenti statuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni precedentemente riportate quali contenuto delle prospettate doglianze).

3.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr. Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass. n. 5640 del 2018, in motivazione). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr.: Cass., SU., n. 2602 del 2003).

3.2.1. Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata.

3.2.2. Orbene, la sopra ricordata esposizione del fatto non rispetta tali necessari contenuti, perchè non indica i fatti storici che hanno occasionato la controversia, nè individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda dell’odierno ricorrente era stata introdotta in primo grado, nè espone, pur sinteticamente, le argomentazioni giustificative del decreto impugnato. L’esposizione del fatto è, pertanto, del tutto inidonea al raggiungimento dello scopo suo proprio, donde la inammissibilità del ricorso, ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell’insieme delle regole che governano il processo Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, p. 2.3). 4. Non necessita alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, a carico del ricorrente (di cui non risulta l’avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto il 29 agosto 2018).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA