Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27682 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19430-2019 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE

8, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE CECI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata

il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Velletri, decidendo in sede di cd. “opposizione ad ATP” ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, ha rigettato la domanda di L.D. di accertamento del beneficio (recte del requisito sanitario utile ai fini) dell’assegno ordinario di invalidità della L. n. 222 del 1984, ex art. 1;

a fondamento del decisum, il Tribunale ha posto gli esiti della consulenza tecnica espletata nella precedente fase, di cui ha condiviso le argomentazioni medico-legali, non scalfite da valide “argomentazioni scientifiche contrapposte”;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.D. sulla base di tre motivi;

ha resistito l’INPS con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, per avere il Tribunale prestato acritica adesione alla CTU della fase di ATP; la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni rassegnate dall’ausiliario del giudice e, a tal fine, riporta le divergenti conclusioni del perito di parte;

il motivo è inammissibile;

in linea generale, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma (ex multis, Cass. n. 24155 del 2017) ed è sindacabile dal giudice di legittimità nei limiti del vizio di motivazione, tempo per tempo vigente. Il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio di motivazione è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti Cass. n. 4125 del 2017);

si afferma anche che, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (ex plurimis, Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 16038 del 2013);

nel caso di specie, dalla lettura del motivo di ricorso non si evince quale delle affermazioni della corte territoriale sarebbe in contrasto con la norme di legge citata in rubrica, nè quale sarebbe l’errore interpretativo compiuto dalla Corte territoriale, sicchè il motivo, prospettato in termini di violazione di legge, è inammissibilmente dedotto;

al contrario, dalla lettura della sentenza, emerge che il Tribunale ha esaminato compiutamente le risultanze di causa, ossia la consulenza tecnica d’ufficio espletata nella prima fase e ha riconosciuto la completezza e l’esaustività dell’elaborato peritale di cui ha, pertanto, condiviso le conclusioni, coerenti con l’interpretazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, resa da questa Corte;

in realtà, la ricorrente prospetta un mero dissenso rispetto alle valutazioni diagnostiche compiute dall’ausiliario e recepite dal giudice, non ammissibile in questa sede di legittimità;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, – è dedotta la nullità della sentenza per vizio radicale della motivazione;

il motivo è infondato;

costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui affinchè sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione – agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, – occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorchè la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum (ex plurimis, Cass. n. 23940 del 2017 con i richiami ivi indicati);

nella fattispecie, come già in parte evidenziato in sede di disamina del primo motivo, il percorso argomentativo della Corte di appello rende comprensibile le ragioni della decisione; la Corte di appello ha valutato il quadro morboso della ricorrente e condiviso le considerazioni dell’ausiliario, esprimendo un giudizio di non incidenza -nei termini richiesti dalla legge – delle patologie sulla capacità lavorativa specifica della L.;

l’iter motivazionale potrà essere condivisibile o meno; di certo, non ricorre una situazione di “anomalia motivazionale” (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014) denunciabile dinanzi a questa Corte;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e di CTU nonostante la rituale dichiarazione di esenzione;

il terzo motivo è invece fondato;

in atti è presente la dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 disp. att. c.p.c., relativa sia alla fase di A.T.P. che a quella del giudizio cd. “di opposizione”;

la sentenza deve dunque essere cassata in parte qua e decisa senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, dichiarandosi la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio di accertamento tecnico preventivo, ponendosi quelle di CTU a carico dell’Inps;

quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene che esse debbano essere compensate, in ragione della metà, stante il parziale accoglimento del ricorso; la residua metà, posta a carico dell’INPS, è liquidata come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore, per dichiarato anticipo;

va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ponendo le spese di CTU interamente a carico dell’Inps.

Compensa, nella misura della metà, le spese del giudizio di legittimità; condanna l’INPS al pagamento della residua metà che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Beatrice Ceci.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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