Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27681 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. I, 30/10/2018, (ud. 11/05/2018, dep. 30/10/2018), n.27681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24855/2016 proposto da:

A.A.A.M.A.A., elettivamente domiciliato in

Roma, Via Rovereto n.7, presso lo studio dell’avvocato Vitale

Alessandro, rappresentato e difeso dall’avvocato Zumbo Vito, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura – UTG della Provincia di Enna, in persona del Prefetto pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

-controricorrente –

avverso il provvedimento n. 117/2016 del GIUDICE DI PACE di ENNA,

depositato il 25/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2018 dal cons. ACIERNO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Enna ha respinto l’opposizione proposta da A.M.A.A. il quale si è dichiarato cittadino libico, avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13 comma 1, lett. a). Dalle ricerche disposte dall’autorità amministrativa l’opponente è risultato essere di nazionalità egiziana.

A sostegno della decisione assunta il Giudice di Pace ha rilevato:

la presentazione di una richiesta di audizione ai fini del riconoscimento della protezione internazionale è irrilevante, essendo stata presentata tale richiesta successivamente all’emissione del decreto di espulsione;

al cittadino straniero è stata consegnata copia integrale del decreto in lingua inglese, secondo le sue indicazioni, attesa l’impossibilità di reperire un interprete di lingua madre.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso la Prefettura di Enna.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19 e 20 per non essere stati riconosciuti sussistenti dal giudice di pace i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari pur essendo lo stesso proveniente dalla Libia e come tale beneficiario delle misure di protezione temporanea ex D.P.C.M. 5 aprile 2011, emanato proprio ai sensi dell’art. 20.

La censura è inammissibile in quanto del tutto nuova in ordine alla richiesta di esame dei requisiti per il rilascio del permesso umanitario ed in quanto del tutto estranea alla ratio decidendi sulla base della quale il giudice di pace ha ritenuto irrilevante la domanda di protezione internazionale.

Nel secondo motivo viene censurata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 nonchè il vizio di omessa pronuncia in relazione alla traduzione del decreto in lingua veicolare (inglese) per l’impossibilità di reperire un interprete in lingua araba.

La censura è fondata. Secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato (pag. 1) il decreto espulsivo è stato tradotto in una delle lingue veicolari perchè non è stato reperito un interprete in lingua araba, in esplicita violazione dei principi consolidati di questa Corte secondo i quali: “E’ nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta”. (Cass. 13233 del 2018). Il giudice di pace di Enna non ha fatto buon governo dei predetti principi dal momento che ha ritenuto la validità del provvedimento espulsivo, ancorchè tradotto in lingua veicolare senza alcuna giustificazione in ordine all’impossibilità di predisporre un testo scritto anche standardizzato in lingua araba o in ordine all’impossibilità di reperire un interprete in virtù della peculiarità della lingua madre del cittadino straniero. Non incide sulla correttezza del rilievo di nullità l’affermazione, intrinsecamente illogica, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale la traduzione in lingua inglese, quale lingua veicolare, è stata effettuata “come indicato dallo straniero, perchè lo stesso comprende la lingua madre e in provincia di Enna non è stato possibile reperire un interprete in lingua araba”. Il mero riferimento alla indicazione di una delle lingue veicolari non è sufficiente a ritenere che sia stato svolto un accertamento di fatto (ove eseguito insindacabile ex Cass. 11887 del 2018) in ordine alla conoscenza di tale lingua, in particolare quando, come nella specie, nel provvedimento viene espressamente precisato che l’opponente comprende “la lingua madre” e non l’inglese.

In conclusione, il provvedimento espulsivo deve essere dichiarato nullo, con conseguente cassazione e decisione nel merito del provvedimento del giudice di pace, non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto. Le spese processuali in relazione alla peculiarità del caso (indicazione della lingua veicolare) e alla sua relativa novità devono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo. Cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dichiara nullo il provvedimento di espulsione n. 13 del 2016 emesso dal Prefetto di Enna e notificato al cittadino straniero A.A.A.M.A.A. il 31/5/2016.

Compensa le spese processuali del giudizio di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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