Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27681 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24428-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA 2 SEZIONE DI

ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 14 febbraio 2018, la Corte di appello di Ancona respinse il gravame di A.S., nativo della Sierra Leone, contro l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., del 30 giugno 2016, resa dal tribunale di quella stessa citta, reiettiva del ricorso da lui proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Roma 2 – Sezione di Ancona che gli negò il diritto allo status di rifugiato, o alla protezione sussidiaria, o, alla protezione umanitaria.

1.1. In sintesi, quella corte, descritto il racconto del richiedente, ritenne insussistenti i presupposti per il riconoscimento, in suo favore, delle suddette forme di protezione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di censura, A.S. denunciando la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – critica la sentenza impugnata, assumendo pag. 3-4 del ricorso) che: i) “Il Tribunale di Ancona ha concluso per la insussistenza dei requisiti per la protezione internazionale, sia essa sussidiaria, sia umanitaria”; ii) “la decisione del Tribunale di Ancona si è fondata solamente sui verbali di audizione della Commissione Territoriale di Ancona e sulle argomentazioni del procuratore del giudizio di primo grado. Il giudice, quindi, ha omesso di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e nel ricorso di primo grado ascoltando il richiedente la protezione internazionale nonchè ponendolo nella condizione di fornire, in maniera chiara ed esaustiva, le proprie argomentazioni, deduzioni ed i mezzi probatori”; “il passaggio della motivane in cui il Giudice ritiene di essere esentato da ogni attività istruttoria risulta pretestuoso: se avesse, infatti, rilevato delle lacune sarebbe stato suo compito precipuo quello di attivare le Autorità competenti per il reperimento di documenti”. Soggiunge, infine, di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti in ordine alle motivazioni ed alle circostanze che hanno determinato la sua migrazione, “essendo tali argomenti trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nel precedente gradi di giudizio, i cui atti sono parte del fascicolo depositato nei fascicoli processuali”.

1.1. Il Ministero ha resistito con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il riportato suo tenore letterale non consente, in primo luogo, di stabilire se la censura descritta debba intendersi rivolta contro la menzionata sentenza della corte anconetana, oppure, ed in tal caso del tutto inammissibilmente, contro la decisione di primo grado (come potrebbe lasciar pensare il ripetuto riferimento al Tribunale di Ancona).

2.2. Inoltre, le argomentazioni suddette risultano affatto prive di collegamento con quanto è dato leggere nella motivazione della sentenza predetta.

2.3. Infine, il ricorso nemmeno contiene una adeguata, sia pure sommaria, esposizione dei fatti di causa rilevanti e dedotti a fondamento della prospettata doglianza, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Infatti, “nel ricorso per cassafone è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica pertinenza e fondate.z.za delle censure proposte” (fr. Cass. n. 30889 del 2018; Cass. n. 10072 del 2018).

2.3.1. Peraltro, il ricorrente aggiunge di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti in ordine alle motivazioni ed alle circostanze che hanno determinato la sua migrazione, “essendo tali argomenti trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nel precedente gradi di giudizio, i cui atti sono parte del fascicolo depositato nei fascicoli processuali” (cfr. pag. 4 del ricorso). In tal modo, però, egli ha omesso, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali ed i documenti sui quali si fonda il ricorso. Infatti, il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. n. 30889 del 2018; Cass. n. 19048/2016).

3. In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, altresì rilevandosi risultando non ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna A.S. al pagamento, nei confronti del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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