Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27680 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24416-2018 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FROLDI

LUCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA (OMISSIS)

SEZIONE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 2 febbraio 2018, la Corte di appello di Ancona respinse il gravame di E.S., nativo della Nigeria, contro l’ordinanza 19 dicembre 2016, ex art. 702-ter c.p.c., resa dal tribunale di quella stessa citta, reiettiva del ricorso da lui proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Roma 2 – Sezione di Ancona che gli negò il diritto allo status di rifugiato, o alla protezione sussidiaria, o, alla protezione umanitaria.

1.1. In sintesi, quella corte, giudicò inattendibile il racconto del richiedente, e ritenne insussistenti i presupposti per il riconoscimento, in suo favore, delle suddette forme di protezione.

2. Avverso la menzionata sentenza E.S. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo – rubricato (cfr. pag. 3 del ricorso, che reca una dicitura diversa rispetto a quanto indicato a pag. 2, sub n. 1, della sintesi dei motivi) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – critica la sentenza impugnata, assumendo (cfr. pag. 3-4 del ricorso) che: r) “.11 Tribunale di Ancona ha concluso per la insussistenza dei requisiti per la protezione internazionale, sia essa sussidiaria, sia umanitaria”;

“la decisione del Tribunale di Ancona si è fondata solamente sui verbali di audizione della Commissione Territoriale di Ancona e sulle argomentazioni del procuratore del giudizio di primo grado. Il giudice, quindi, ha omesso di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e nel ricorso di primo grado ascoltando il richiedente la protezione internazionale nonchè ponendolo nella condizione di fornire, in maniera chiara ed esaustiva, le proprie argomentazioni, deduzioni ed i mezzi probatori”; iii) “il passaggio della motivazione in cui il Giudice ritiene di essere esentato da ogni attività istruttoria risulta pretestuoso: se avesse, infatti, rilevato delle lacune sarebbe stato suo compito precipuo quello di attivare le Autorità competenti per il reperimento di documenti”. Soggiunge, infine, di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti in ordine alle motivazioni ed alle circostanze che hanno determinato la sua migrazione, “essendo tali argomenti trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nel precedente gradi di giudizio, i cui atti sono parte del fascicolo depositato nei fascicoli processuali”.

1.1. Un siffatto motivo è inammissibile.

1.1.1. Il riportato suo tenore letterale non consente, in primo luogo, di stabilire se la censura descritta debba intendersi rivolta contro la menzionata sentenza della corte anconetana, oppure, ed in tal caso del tutto inammissibilmente, contro la decisione di primo grado (come potrebbe lasciar pensare il ripetuto riferimento al Tribunale di Ancona).

1.1.2. Inoltre, le argomentazioni suddette risultano affatto prive di collegamento con quanto è dato leggere nella motivazione della sentenza predetta.

1.1.3 Infine, il motivo nemmeno contiene una adeguata, sia pure sommaria, esposizione dei fatti di causa rilevanti e dedotti a fondamento della prospettata doglianza, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Infatti, “nel ricorso per cassa.zione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (cfr. Cass. n. 30889 del 2018; Cass. n. 10072 del 2018).

1.1.4. Peraltro, il ricorrente aggiunge di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti in ordine alle motivazioni ed alle circostanze che hanno determinato la sua migrazione, “essendo tali argomenti trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nel precedente gradi di giudizio, i cui atti sono parte del fascicolo depositato nei fascicoli processuali” (cfr. pag. 4 del ricorso). In tal modo, però, egli ha omesso, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali ed i documenti sui quali si fonda il motivo di ricorso. Infatti, il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Dott. Cass. n. 30889 del 2018; Cass. n. 19048/2016).

2. Il secondo motivo – rubricato (cfr. pag. 4 del ricorso, anche qui con una dicitura diversa rispetto a quanto indicato a pag. 2, sub n.

2, della sintesi dei motivi) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile “la norma in intesta ione… poichè la situazione di instabilità politica e la decisione di attacchi terroristici non risulta riscontrata con riferimento alla zona territoriale da cui proviene l’appellante”. Si invocano esclusivamente alcuni precedenti giudiziali di merito e si conclude nel senso che, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, quella narrata dal ricorrente non può essere in alcun modo ricondotta ad una mera vicenda di natura privata.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile, atteso che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).

2.2. A tanto deve soltanto aggiungersi che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 4455 del 2018, parag. 7; Cass. 27438 del 2016), l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente, affermata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare anche la protezione di cui trattasi, altresì precisandosi che questa Corte ha già chiarito (cfr. Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 22979 del 2018), che, se assunto isolatamente, il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza non integra, di per sè solo ed astrattamente considerato, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, in quanto il diritto al rispetto della vita privata – tutelato dall’art. 8 CEDU – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (Dott. Corte EDU, cent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso Nnyan.zi c. Regno Unito, par. 72 ss.. In altri termini, la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Stato d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e tenuto conto che il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato, come presupposto della protezione umanitaria, non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale, che, tuttavia, nella specie, è stata esclusa.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì rilevandosi che, dagli atti, il processo risulta esente dal contributo unificato, sicchè non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Samuel Edeh al pagamento, nei confronti del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA