Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27680 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31526-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1790/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/12/2006 R.G.N. 425/05, udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2011 dal Consigliere

Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con C. A.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice è rimasta intimata;

3. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

4. C.A. è stata assunto con contratto a termine con decorrenza 11 ottobre 2001 stipulato a norma dell’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi;

5. col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 414 cod. proc. civ. e art. 1421 cod. civ.; lamenta il mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, del motivo di impugnazione basato sull’allegazione di una violazione, da parte del primo giudice, del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato atteso che lo stesso avrebbe deciso senza tener conto dell’erronea individuazione, da parte della ricorrente, della fattispecie e della normativa contrattuale ad essa applicabile; il motivo si conclude con i seguenti quesiti di diritto ex art. 366 bis cod, proc. civ.: 1) la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., solo nei giudizi instaurati per far valere diritti presupponenti la validità del contratto e cioè allorquando venga proposta domanda di adempimento del contratto (dovendo in tal caso il giudice verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione) e non nei giudizi di accertamento negativo o diretti a far dichiarare l’invalidità del contratto nei quali ultimi il potere del giudice di accertare la nullità deve coordinarsi con il principio della domanda fissato dagli artt. 99, 112 e 414 c.p.c.;

2) il giudice di merito, al fine di non incorrere nel vizio di extrapetizione, nel valutare la legittimità del termine finale di durata apposto ad un contratto di lavoro deve attenersi solo ai motivi di nullità espressamente dedotti in seno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

osserva il Collegio che i suddetti quesiti risultano sostanzialmente generici rispetto alla fattispecie, in quanto si risolvono nella enunciazione in astratto di regole vigenti applicabili alla fattispecie senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il principio di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come nel caso di specie (per una analoga fattispecie cfr. Cass. 1 settembre 2011 n. 17674);

6. con il secondo e terzo motivo la società ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 cod. civ. nonchè vizio di motivazione;

la censura è infondata;

secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, stante la sua durata, e in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso;

7. col quarto motivo di ricorso viene censurata sotto vari profili la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro; è stata contestata, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito all’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, da ritenersi erronea nella misura in cui ha introdotto requisiti di legittimità del contratto ulteriori, non previsti dalle parti contrattuali;

la censura è fondata;

secondo la Corte territoriale il contratto a termine stipulato sulla base della citata previsione collettiva deve necessariamente contenere precisi riferimenti alle circostanze di fatto che, nella singola realtà lavorativa, diano concretezza alla previsione normativa; rilevato che nel caso di specie il contratto individuale si era limitato a riprodurre la formula contenuta nella sopra riferita norma collettiva e che comunque l’azienda non aveva nemmeno chiesto di provare la sussistenza dei presupposti previsti dalla contrattazione nel caso concreto, ha affermato la nullità del termine apposto al contratto in questione;

questa Corte Suprema (cfr. Cass. 26 settembre 2007 n. 20162), decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata;

ha osservato, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001;

in particolare, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, ha precisato, richiamando molteplici decisioni della S.C. (cfr., ad esempio, Cass. 20 aprile 2004 n. 9245), che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti;

premesso che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali;

siffatta interpretazione è infatti affetta da vizi di violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e vizi di motivazione:

in primo luogo, la formulazione letterale della disposizione contrattuale non contiene elementi idonei ad esprimere il riscontrato significato riduttivo;

inoltre il presupposto che è alla base di siffatta interpretazione è che soltanto cosi intesa la clausola collettiva sarebbe conforme a legge (art. 1367 cod. civ.);

l’interpretazione accolta dai giudici di merito (anche con riferimento specifico al caso in esame) si muove quindi pur sempre nella prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 de 1962;

l’interpretazione dell’accordo è stata, perciò, condizionata dal pregiudizio che le parti stipulanti non avrebbero potuto esprimersi considerando le specificità di un settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo; questo “pregiudizio”, erroneo alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, determina l’erroneità dell’interpretazione secondo cui l’accordo sindacale avrebbe autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni; al riguardo, elementi utili per l’interpretazione si sarebbero potuto ricavare dal successivo (di pochi giorni) accordo 18 gennaio 2001 col quale le OO.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 per ricostruire in modo coerente l’intenzione delle parti quanto alla portata dell’autorizzazione stessa;

il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato;

per le considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata; deve considerarsi assorbita l’ulteriore censura avente ad oggetto le conseguenze derivanti dall’illegittimità del termine apposto al contratto de quo;

ritenuto, per le ragioni fin qui esposte, che l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame sia quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi, non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva e non sussiste, conseguentemente, un onere probatorio sulla riconducibilità dell’assunzione a termine all’ipotesi contrattualmente prevista, viene a cadere la ragione per cui l’apposizione del termine al contratto in esame è stata ritenuta illegittima;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sussistono i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2 per decidere la causa nel merito e per l’effetto per rigettare la domanda della lavoratrice;

in relazione alle vicende della controversia ed all’esito della stessa si ritiene conforme a giustizia compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e condannare il lavoratore al pagamento di quelle del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre e dichiara assorbiti gli ultimi due; cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il lavoratore al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3000 (tremila) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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