Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27680 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36318-2018 proposto da:

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5055/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

MARCHESE GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, a seguito di nuova CTU, ha respinto la domanda di accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità e/o per l’assegno mensile di assistenza ex L. n. 118 del 1971;

il Giudice ha condiviso le conclusioni dell’ausiliario ed osservato come, in relazione alla richiesta di accertamento del requisito di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 5, comma 4, fosse stato già emesso decreto di omologa, con decorrenza dall’aprile 2017, in data 6.12.2017;

per la cassazione della decisione, ha proposto ricorso P.A.M., affidato a tre motivi;

l’INPS ha resistito, con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4 – la violazione e la falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 12, del D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 1 e 2 e del D.M. Sanità 5 febbraio 1992 in attuazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 2;

parte ricorrente assume che il Giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, non avrebbe applicato le norme di legge stabilite a tutela della trasparenza e obiettività delle operazioni peritali; in particolare, avrebbe omesso di esplicitare il valore percentuale delle singole invalidità;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

si legge nella sentenza impugnata, nella parte in cui, per sintesi, è riportato il contenuto della relazione peritale che “(…) si tratta di quadro morboso nel complesso a limitata incidenza funzionale e che di fatto determina una riduzione della capacità lavorativa nei termini di legge, comunque in misura non superiore a quanto valutato (invero più che adeguatamente) in corso di atp (…)”;

l’indicato passaggio motivazionale rende palese il rinvio al giudizio espresso in sede di ATP, sicchè la parte ricorrente, nel rispetto degli oneri imposti dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, avrebbe dovuto riportate, in ricorso, entrambe le relazioni, quanto meno nei passaggi salienti, onde dimostrare l’omissione denunciata (id est: la mancata indicazione del valore percentuale delle singole invalidità, secondo la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2; in tal caso, potendosi porre la decisione in contrasto con il principio di queste Corte, secondo cui la valutazione del giudice, che prescinda del tutto dall’esame di tale tabella, incorre in un vizio denunciabile con ricorso per cassazione: ex plurimis, v. Cass. n. 6850 del 2014);

al contrario, nell’odierno ricorso in cassazione, è trascritta,

parzialmente, solo la seconda relazione dalla quale neppure è dato evincere se il consulente abbia espresso o meno una “sintetica valutazione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 195 c.p.c., sulle osservazioni trasmesse dalla ricorrente e relative (per come in questa sede dedotto) proprio al profilo che occupa;

con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 149 c.p.c.;

è censurata l’omessa pronuncia sulla domanda di parte ricorrente in ordine all’accertamento della percentuale di invalidità

pari o superiore al 67%, utile ai fini della concessione dei benefici socio sanitari di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 5, comma 4, già riconosciuta dal consulente tecnico nominato nella precedente fase;

anche il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;

le censure non si confrontano con il decisum;

la Corte di appello ha espressamente osservato che ” quanto al requisito di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 5, comma 4 è stato emesso decreto di omologa con decorrenza dall’aprile 2017 in data 6.12.2017″;

i rilievi prescindono del tutto da tale argomentazione e sono, dunque, privi di riferibilità alla decisione. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4” (ex plurimis, Cass. n. 20910 del 2017; conf. Cass. n. 13735 del 2020);

con il terzo motivo parte ricorrente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 152 disp.att. c.p.c. (come sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003);

è censurata la decisione di esclusione dal beneficio dell’esenzione dal pagamento delle spese ed, in particolare, il seguente passaggio motivazionale: “(…) l’affermazione circa la condizione reddituale risulta documentata meramente da un’autocertificazione (…) risalente al 2.3.2015 mentre la norma fa espresso riferimento all’annualità precedente a quella della pronuncia (…) il ricorso è stato introdotto il 31.10.2017 e pertanto in epoca successiva alla presentazione del reddito per il precedente anno 2016, essendo irrilevante la dichiarazione che la ricorrente avrebbe comunicato variazioni”;

parte ricorrente assume, invece, che la dichiarazione, proprio in ragione dell’impegno in essa contenuto (id est: impegno a comunicare variazione delle condizioni), soddisfa ugualmente i requisiti di cui all’art. 152 disp.att. c.p.c.;

il motivo è infondato, avendo questa Corte già esaminato una analoga fattispecie (v.,in motivaz., Cass. n. 20158 del 2020) e ritenuto che l’efficacia, fino all’esito definitivo del processo, dell'”impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti” vale (solo) per “la dichiarazione inerente all’anno precedente a quello di instaurazione della lite” (nel precedente esaminato, la dichiarazione di responsabilità, ritenuta irrituale, era relativa all’anno 2010 mentre il giudizio risultava instaurato nell’anno 2012);

nel presente giudizio, la dichiarazione risulta effettuata nel 2015 mentre il giudizio è iniziato nel 2017; correttamente il Tribunale ne ha escluso la validità;

in conclusione, sulla base alle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, stante, per le medesime ragioni sopra esposte, l’inefficacia della dichiarazione in atti, ai fini della richiesta esenzione;

sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA