Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2768 del 06/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2768 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

Data pubblicazione: 06/02/2014

Catanzaro, depositato il 14 aprile 2012 e notificato il 26
giugno 2012.

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Santo Fortunato Barillà;;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato presso la Corte

d’appello di Catanzaro in data 3 novembre 2011, Morel
Marie Helene ha chiesto l’equa riparazione per la non
ragionevole durata di un giudizio amministrativo
instaurato dinanzi al TAR della Calabria – Sede di Reggio
Calabria, con ricorso depositato in data 7 settembre 1994
e definito con sentenza depositata il 5 maggio 2010;
che la adita Corte d’appello, rigettata la preliminare
eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla
Amministrazione resistente per mancata presentazione
dell’istanza di prelievo, ha dichiarato non fondata la
domanda della ricorrente, ritenendo che la modestia della
posta in gioco e la mancata presentazione dell’istanza di
prelievo fossero indici dell’assenza del patema per
l’indebita protrazione del giudizio;
che per la cassazione di questo decreto la sig.ra
Morel ha proposto ricorso affidato ad un motivo;

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udito

che l’intimata Amministrazione ha presentato memoria
ai fini della partecipazione all’udienza di discussione;
che la trattazione del ricorso veniva fissata per
l’udienza del 16 luglio 2013, in vista della quale la

che, tuttavia, la causa non veniva discussa avendo il
difensore della ricorrente dichiarato di aderire alla
astensione dalle udienze;
che la trattazione del ricorso è quindi stata fissata
per l’udienza del 10 dicembre 2013.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione semplificata per la redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso (violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89 e
dell’art. 6, par. 1 CEDU, ai sensi dell’art. 360, n. 3,
cod. proc. civ.) la ricorrente si duole per la decisione
della Corte d’appello, che ha rigettato la domanda di equa
riparazione per la modestia della posta in gioco e per la
mancata presentazione dell’istanza di prelievo, sebbene il
processo presupposto sia durato quasi sedici anni;
che il motivo è fondato;
che la costante giurisprudenza di questa Corte, alla
quale il Collegio ritiene di aderire, è nel senso di
ritenere che la modestia della posta in gioco non possa

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ricorrente depositata memoria;

incidere sull’an dell’indennizzo per irragionevole durata
del processo; invero, “pur dovendo escludersi la
configurabilità di un danno in re ipsa – ossia di un danno
automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento

l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole
del processo, il giudice deve ritenere tale danno
esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso
concreto, di circostanze particolari che facciano
positivamente escludere che tale danno sia stato subito
dal ricorrente” (Cass. n. 2246/2007);
che tra le circostanze particolari che, nel caso
concreto, possono indurre il giudice ad escludere che,
nonostante lo sforamento del termine ritenuto ragionevole,
la parte non abbia subito un patema d’animo effettivamente
indennizzabile, non può rientrare la modestia della posta
in gioco, la quale può essere elemento tenuto in
considerazione dal giudice nazionale per modulare il
quantum dell’indennizzo, ma non può portare ad una sua
esclusione atteso che, sebbene per una posta in gioco
modesta, comunque vi è stata una indebita protrazione del
processo (sul punto, si vedano Cass. n. 17682/2009 e
15268/2011);
che non appare condivisibile neanche il secondo
argomento posto dalla Corte d’appello a fondamento della

della violazione – una volta accertata e determinata

propria decisione, ovvero la mancata presentazione
dell’istanza di prelievo;
che per i giudizi pendenti al 25 giugno 2008, momento
della entrata in vigore dell’art. 54 del decreto-legge n.

112 del 2008, la mancata presentazione dell’istanza di
prelievo determina l’improcedibilità della domanda
esclusivamente per il segmento successivo al 25 giugno
2008, non pregiudicando l’indennizabilità del periodo
precedente (Cass. n. 15303 del 2008);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto
impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte
d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché
proceda a nuovo esame della domanda alla luce degli
indicati principi di diritto;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
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legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa
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composizione.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, ilg 5

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