Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2768 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2768 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 14378-2017 proposto da:
MORRISON EDWARD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato avverso la sentenza n. 4180/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 23/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.

Data pubblicazione: 05/02/2018

u 12J ízo SejSj
t9 A (1/4

RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza
della Corte d’appello di Napoli del 23 novembre 2016, la quale ha
respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa
città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo

internazionale;
– che non svolge difese l’intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis
c.p.c.;
CONSIDERATO
– che il ricorso censura la sentenza per:

1) violazione e falsa

applicazione dell’art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, d.lgs. n. 251 del 2007, art. 8,
comma 3, 11, 32 d.lgs. n. 25 del 2008, 5 comma 6 lgs. n. 286 del 1998
(t.u. immigrazione), oltre al vizio di motivazione, perché il ricorrente
ha adeguatamente sostanziato la sua domanda, mentre la corte del
merito ha ritenuto che non gli possa derivare grave danno dal ritorno
al paese di origine, la Liberia, valutando i fatti al momento della
decisione e non della richiesta alla commissione territoriale, né ha
utilizzato i suoi poteri officiosi; 2) omesso esame di fatto decisivo e
vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata non ha valorizzato
adeguatamente la situazione reale del paese al momento della decisione
della commissione;
– che il ricorso è inammissibile;
– che, invero, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base del
principio della considerazione dello sforzo ragionevole del richiedente
e del dovere di cooperazione col medesimo, che il racconto da lui
compiuto, anche dove ad esso i possa dar credito, non integra i
presupposti della protezione sussidiaria, né di quella umanitaria;
Ric. 2017 n. 14378 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

- che, infatti, essa ha affermato che il richiedente, proveniente dalla
Liberia dal 2000 e giunto in Italia nel 2002, ricevette la protezione
sussidiaria, ma poi non ha mantenuto una stabile occupazione, mentre
in Liberia non sono provati trattamenti degradanti inumani per i
rimpatriati, avendo escluso una simile situazione gli stessi rapporti

situazione geopolitica del paese, operati dalla Corte del merito circa
l’allegata epidemia di ebola, sconfitta sin dal 2006, o a dispute sulla
terra, non coinvolgenti il ricorrente in quanto non proprietario terriero;
mentre la mera situazione di povertà o le difficoltà di ristabiligi ivi non
sono in sé presupposto di legge;
– che, in tal modo, la corte territoriale ha compiutamente
approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei
principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una
motivazione accurata ed esauriente nell’esporre le ragioni che hanno
portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame;
– che, in particolare, la Corte del merito ha applicato in modo
pieno i principi enunciati da questa Corte, la quale ancor di recente ha
ricordato che il carattere strettamente privato della vicenda non
integra i presupposti della protezione umanitaria, atteso che il diritto
alla protezione in parola non può essere riconosciuto per neppure per
situazioni personali, necessitando, invece, che tale condizione sia
l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente
nel paese di provenienza (così Cass., ord. 21 dicembre 2016, n. 26641,
con riguardo a condizione di non piena integrità fisica; Cass., ord. 11
settembre 2017, n. 21035);
– che, pertanto, il ricorso, sotto l’egida del vizio di violazione di
legge mira invece a sottoporre di nuovo il giudizio di fatto,
inammissibile tuttavia in sede di legittimità;
Ric. 2017 n. 14378 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-3-

internazionali, nonché numerosi altri accertamenti relativi alla

- Che deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R.
30 maggio 2002 n. 115;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono
i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017.

Il Presidente

(Rosa 1/Larial . i ViTilio)

1

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P.Q.M.

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