Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2768 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2011, (ud. 08/06/2010, dep. 04/02/2011), n.2768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 35135/2006 proposto da:

B.Y.Y., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CADEO Fausto, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MIM RUOTE ALLOY WHEELS S.P.A., IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

PREVENTIVO;

– intimata –

sul ricorso 3789/2007 proposto da:

MIM RUOTE ALLOY WHEELS S.P.A., IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo

studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LA GIOIA CLAUDIO, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.Y.Y., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CADEO FAUSTO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 280/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/08/2006 r.g.n. 366/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI per delega LA GIOIA CLAUDIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale se subordinato, altrimenti

inammissibile in via principale, in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La controversia ha per oggetto la richiesta del signor B. Y.Y. di accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine ai vari contratti di lavoro stipulati dal 2001 al 2004 con la società Mim Ruote Alloy Wheels spa e delle relative proroghe, con accertamento della conversione dei singoli rapporti in un unico rapporto a tempo indeterminato e la condanna della società alla riassunzione del lavoratore ed al pagamento delle retribuzioni maturate.

Il giudice di primo grado respingeva la domanda.

In secondo grado la Corte d’Appello di Brescia andava in contrario avviso, accertava la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 28 gennaio 2002, e condannava la società alla riassunzione del lavoratore, ma respingeva le altre domande del lavoratore.

2. Nel pervenire a questa decisione la Corte d’Appello rilevava in linea di fatto:

che il primo contratto del 28 gennaio 2002 era assoggettato alla disciplina della L. n. 368 del 2001, già entrata in vigore; che attraverso una serie di contratti a termine il lavoratore aveva lavorato presso la Mim per circa un anno e mezzo dal gennaio 2003 al giugno 2004, eccettuati i periodi di ferie;

che di fronte all’assunzione di sei lavoratori a termine la società aveva prodotto documentazione relativa all’assenza di due soli dipendenti.

Riteneva perciò che non fosse stato dimostrato che il lavoratore fosse stato assegnato alla sostituzione di un solo prestatore assente, o di un altro prestatore che avesse sostituito a sua volta un lavoratore assente.

Inoltre, non era stata dedotta alcuna prova della connessione fra la proroga dei contratti a termine e le esigenze del datore di lavoro.

Il giudice ne deduceva, in diritto, che i contratti a termine contestati fossero illegittimi non essendo stati specificati in alcun modo “l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo avente carattere straordinario o occasionale”, come richiesto della L. n. 368 del 2001, e non essendo stata fornita una prova adeguata su questo punto.

Non era sufficiente la semplice allegazione dell’esistenza di una esigenza temporanea, ma erano necessarie la specificazione di quale fosse questa esigenza, la prova della sua sussistenza e quella della connessione causale con l’assunzione a termine.

Di conseguenza la clausola di apposizione del termine era affetta da una nullità, che determinava a sua volta la nullità del contratto a termine del 27 gennaio 2003 (che si riportava alla lettera e) dell’arti della L. n. 230 del 1962), prorogato successivamente in data 26 marzo 2003 ed ancora sino al 25 luglio 2003, e ne derivavano, come ulteriore conseguenza, la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato (e non più a tempo determinato) fin dal primo dei vari contratti.

La sentenza riteneva, peraltro, che la domanda non potesse essere accolta per quel che riguarda le richieste di carattere patrimoniale, perchè alla fattispecie di illegittimità dell’apposizione di un termine non si applicava la normativa della L. n. 300 del 1970, art. 18, in materia di licenziamento illegittimo, e, d’altra parte, il B. non aveva offerto formalmente la propria prestazione lavorativa.

3. Avverso la sentenza d’appello, depositata in cancelleria il 29 agosto 2006, e che non risulta notificata, lo stesso B. ha proposto, in termine, ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, l’undici dicembre 2006.

L’intimata società Mim Rupt Alloy Weels spa, in liquidazione e concordato preventivo ha resistito, in termine, con apposito controricorso, notificato, in termine, il 20 gennaio 2007 ed ha proposto contestualmente ricorso incidentale con otto motivi di impugnazione.

Il B. ha resistito a sua volta con proprio controricorso incidentale notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 27 febbraio 2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, i due ricorsi, quello principale e quello incidentale, proposti contro la medesima sentenza debbono essere riuniti per legge ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Entrambi sono infondati.

2. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1.

Secondo il ricorrente questa ultima norma prevedeva soltanto che l’illegittima apposizione di un termine ad un contratto di lavoro rimanesse priva di effetto, e che il contratto dovesse intendersi come a tempo indeterminato fin dal momento della sua costituzione.

3. Questo primo motivo del ricorso principale è infondato.

Nel caso di specie non sussisteva, infatti, una continuità tra le varie prestazioni di lavoro; come risulta dalle diverse date (di inizio, di eventuale proroga, e di cessazione) dei successivi contratti a termine riportati, a pag. 4, nella motivazione della sentenza impugnata, tra questi ultimi erano intercorsi intervalli di tempo consistenti, tali da escludere ogni continuità di prestazione.

4. Nel secondo motivo di impugnazione il ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1217 c.c., sempre in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1.

Secondo il ricorrente principale la Corte d’Appello aveva ritenuto che il lavoratore non avesse offerto la propria prestazione lavorativa, mentre invece lo aveva fatto nel ricorso introduttivo del giudizio.

5. Il motivo è infondato.

Il ricorrente fa espresso riferimento al capitolo 9 del proprio ricorso introduttivo del giudizio.

Secondo il ricorrente principale il testo avrebbe affermato testualmente che “a nulla sono valsi l’impugnazione del licenziamento da parte del ricorrente, che ha offerto e offre la propria prestazione lavorativa, e il tentativo di conciliazione della controversia”.

La formulazione (di cui peraltro non sussiste riscontro), per la verità, è generica, e, soprattutto, è contenuta nella parte narrativa del ricorso introduttivo del giudizio, ma non risulta (nè viene allegato) sia stata rinnovata o ribadita nelle conclusioni dello stesso, quelle cui deve essere attribuito un valore specifico anche al di fuori del processo, sul piano sostanziale.

In ogni caso non sussistono elementi sufficienti per considerare l’espressione in esame come una vera e propria manifestazione di volontà, e non una mera formula di stile.

6. Nel primo motivo del ricorso incidentale la società denunzia la nullità della sentenza, la violazione e la falsa applicazione di una serie di norme di carattere processuale (artt. 112 e 324 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 414 c.p.c.), e l’omissione di motivazione.

Lamenta che la Corte d’Appello non abbia preso in considerazione una sua eccezione secondo cui il prestatore si era limitato a sostenere che la clausola relativa all’apposizione del termine era illegittimità, senza specificare le ragioni di questa illegittimità. Su questo punto il giudice non aveva motivato.

7. Il motivo è infondato.

Innanzi tutto la censura si basa su di un presupposto di fatto privo di riscontri, perchè nella sentenza impugnata non vi è traccia della proposizione in appello, da parte della società Mim, dell’eccezione di cui ora lamenta il mancato esame. Inoltre, nel merito, il lavoratore ricorrente è tenuto soltanto a lamentare l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare il contrario.

E’ compito, infine, del giudice la valutazione in diritto (nei limiti delle domande delle parti) delle circostanze di fatto, e, se esistente, dell’illegittimità di quel termine, e delle conseguenze che ne derivano sul piano del diritto, 8. Nel suo secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione di una serie di norme sostanziali (D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 5; della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 2, 3 e 4; della L. n. 300 del 1970, art. 18; artt. 1418 e 1419 c.c.; artt. 112 e 414 c.p.c.).

La società contesta, in sostanza, che il giudice non abbia accolto la tesi secondo cui la disdetta di un contratto di lavoro per scadenza del termine non si configurava come licenziamento, e di conseguenza erano infondate le richieste di controparte di ripristino del rapporto e di pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore.

9. Anche questo motivo è infondato.

Il giudice ha ritenuto che, secondo la disciplina del contratto di lavoro (e non secondo quella specifica del licenziamento), il contratto cui era stato illegittimamente apposto un termine di scadenza non si fosse mai interrotto, e fosse ancora operativo, ed ha riconosciuto il diritto del prestatore alla prosecuzione dell’attività lavorativa, ma non gli ha affatto riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore.

10. Nel suo terzo motivo la ricorrente incidentale deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento alle norme sulla durata del rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 5 ed artt. 1418 e 1419 c.c.).

Sostiene che – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – l’illegittimità del termine apposto ad un contratto di lavoro non può avere la conseguenza della sua conversione in contratto a tempo indeterminato.

11. Il motivo è infondato.

In via normale, in mancanza di una diversa previsione, un contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Può essere a tempo determinato soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (o dalla contrattazione collettiva nei casi in cui la legge rimanda ad essa).

Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità di un termine di scadenza previsto al di fuori dei casi contemplati comporta l’annullamento della clausola specifica, ed il mantenimento del contratto di lavoro alle condizioni ordinarie, vale a dire a tempo indeterminato.

12. Nel successivo quarto motivo dello stesso ricorso incidentale la società lamenta un diverso profilo di violazione di legge facendo riferimento ad una parte delle disposizioni già indicate nelle censure precedenti (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c. ed artt. 414 e 115 c.p.c.).

In sintesi, la società contesta nuovamente l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il lavoratore aveva soltanto l’onere di contestare di essere stato assunto ed adibito alle esigenze temporanee formalmente dichiarate dal datore di lavoro, mentre era onere di questo ultimo provare l’effettiva sussistenza di quelle circostanze, di quelle necessità straordinarie.

13. Anche questa censura è infondata.

La censura è inammissibile (così come lo è il relativo quesito di diritto), perchè si basa su circostanze di fatto, relative alla condotta processuale delle parti, prive di riscontro nell’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, ed indicate, peraltro, in maniera del tutto generica.

La società ricorrente presuppone – in particolare nel testo formulato per il quesito di diritto – di avere provato con prove documentali, e dedotto chiedendo di provarlo con prove testimoniali, circostanze di fatto, relative all’esistenza dei presupposti per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, che il lavoratore non aveva contestato se non in maniera generica; non indica, però, quali sarebbero state in concreto queste circostanze, nè precisa quale fosse stato il contenuto della contestazione del prestatore di lavoro.

14. La società lamenta nel suo quinto motivo la nullità della sentenza per omessa pronunzia, e la violazione e falsa applicazione di una serie di norme di diritto sostanziale in materia (art. 112 c.p.c.; della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2; del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 5 e 13; art. 2118 c.c.), e, infine, l’omessa motivazione.

Lamenta, in sostanza, che la sentenza non abbia motivato, su una propria argomentazione in cui sottolineava l’esistenza di una cesura di carattere temporale tra due successivi periodi di lavoro temporaneo prestati per la stessa Mim.

Il giudice non aveva tenuto conto neppure del fatto che uno di questi rapporti temporanei si era concluso con le dimissioni del lavoratore.

15. Anche questo motivo è infondato.

Da un lato non è esatto che il punto non sia stato preso in considerazione, perchè – come rileva, del resto, la stessa ricorrente incidentale – l’eccezione della società era stata implicitamente rigettata dalla Corte d’Appello; dall’altro la censura consiste, in realtà, nella riproposizione, inammissibile in questa fase di legittimità, di questioni di fatto sulle circostanze di dettaglio relative alle modalità di successione dei vari rapporti, che il giudice ha ritenuto sostanzialmente non rilevanti, privilegiando invece il complessivo svolgimento dei fatti considerati nella loro unità.

Il giudice del merito, del resto, ha tenuto conto – nei limiti in cui era giuridicamente rilevante – dell’esistenza di periodi interruzione tra i vari rapporti a termine, e per questo, pur affermando la continuità del rapporto, non ha accolto le domande del B. dirette ad ottenere la retribuzione anche dei periodi intermedi in cui non vi era stata nessuna prestazione di lavoro.

16. Nel sesto motivo la società Mim deduce una ulteriore ipotesi di violazione e falsa applicazione di legge (con riferimento questa volta alla L. n. 196 del 1997, artt. 1 e 10, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) Il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che uno dei periodi di lavoro prestati dal B. era stato svolto in esecuzione di un rapporto intercorso non con la stessa ricorrente incidentale, bensì con una apposita impresa fornitrice di prestazioni di lavoro temporaneo.

17. Anche questo motivo è infondato.

Anche quella allegata è in realtà una questione relativa alla valutazione dei fatti.

Valgono anche questo proposito sostanzialmente le stesse argomentazioni sviluppate a proposito del motivo che precede. Anche in questo caso le argomentazioni dell’attuale ricorrente incidentale sono state sostanzialmente implicitamente disattese dalla Corte d’Appello; anche per questo aspetto il giudice ha privilegiato un esame complessivo dei fatti, che ha ricostruito appunto nella loro unitarietà.

18. Nel settimo motivo la ricorrente incidentale deduce nuovamente, sotto un altro profilo, la nullità della sentenza per omessa pronunzia, e la violazione e falsa applicazione di alcune norme di diritto sostanziale in materia (art. 112 c.p.c., della L. n. 196 del 1997, artt. 1 e 10 e art. 2118 c.c.), e, infine, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Lamenta in proposito ancora una volta che il giudice non abbia esaminato la propria deduzione secondo cui uno dei rapporti si era interrotto per le dimissioni del lavoratore.

19. Questa censura è assorbita dal rigetto di quella contenuta nel quinto motivo del medesimo ricorso incidentale.

In ogni caso anche in questo caso la censura si risolve nella riproposizione, inammissibile in questa fase di legittimità, di mere questioni di fatto.

20. Infine, nell’ottavo motivo del ricorso incidentale la società denunzia un ulteriore vizio di vizio di falsa applicazione di legge (con riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) e di omessa motivazione.

A questo proposito lamenta specificamente che il giudice non avrebbe motivato sul fatto che la proroga di uno dei contratti a tempo determinato era stata necessaria in ragione da una commessa temporanea, sopravvenuta nel frattempo, da parte della Fiat Auto.

21. Quest’ultimo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Come si è detto, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia è stata depositata il 29 agosto 2006, quando era già entrata in vigore questa norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (e ora abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d); per l’esattezza l’art. 27 del decreto, sulla disciplina transitoria, dispone che alle norme del Capo 1 (in materia di processo di cassazione), che – come quella in esame – non erano sottoposte ad una decorrenza diversa si applicavano “ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore” del decreto stesso, avvenuta poi in concreto il 2 marzo 2006, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006.

La norma imponeva che “nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

In questo caso il quesito non è stato formulato affatto, con conseguente inammissibilità del motivo.

22. In conclusione dunque entrambi i ricorsi, sia quello principale che quello incidentale, debbono essere rigettati perchè infondati.

Dato il rigetto dei due ricorsi contrapposti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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