Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2768 del 02/02/2017
Cassazione civile, sez. I, 02/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.02/02/2017), n. 2768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. ALDO Dolmetta Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9657-2011 proposto da:
EQUITALIA POLIS S.P.A. (C.E./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI GRACCHI 39, presso l’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore
dott. M.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO DI
TORRE ARGENTINA 11, presso l’avvocato LAZZARETTI ANDREA (STUDIO
LEGALE RINALDI E ASSOCIATI), rappresentato e difeso dall’avvocato
MARIO ZOPPELLARI, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
10/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. GIUFFRE’ che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato M. ZOPPELLARI che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO LUIGI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Esatri s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, avverso il decreto del tribunale di Bologna, depositato il 10-3-2011, che ha respinto l’opposizione promossa avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l..
Il decreto, in relazione al credito ammesso, aveva escluso la prelazione ipotecaria a causa del mancato consolidamento della garanzia, considerata revocabile ai sensi dell’art. 67 legge fall..
Il fallimento ha replicato con controricorso.
La causa, in un primo momento avviata alla trattazione camerale, stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza della sesta sezione civile.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denunzia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto la fattispecie andrebbe considerata come ipotesi tipica, specificamente regolata, diversa dall’ipoteca giudiziale; donde non sarebbe soggetta a revocatoria fallimentare.
Il motivo è fondato.
L’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. citato, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 cod. civ., nè è a essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire. Essa, peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art. 2818 cod. civ. con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria e avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo.
Ne deriva che, non rientrando nel disposto dell’art. 67, comma 1, n. 4, L. Fall., l’ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali (cfr. Sez. 1, n. 3232-12; n. 3397-12; n. 7868-14; n. 4464-16; n. 14534-16).
A tale orientamento va data ulteriore continuità.
Consegue che l’impugnata decisione va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la corte decidere la causa anche nel merito, riconoscendo la prelazione ipotecaria erroneamente esclusa dal giudice a quo.
L’essersi l’indirizzo interpretativo consolidato in epoca successiva al provvedimento impugnato giustifica la compensazione delle spese processuali.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce la prelazione ipotecaria in relazione al credito ammesso; compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 30 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017