Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27679 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27679 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 7776-2012 proposto da:
ISTITUTO

NAZIONALE

DI

FISICA

NUCLEARE

C.F.

810011850589, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato

in ROMA, VIA DEI LpQRT4c- HEI 12,

T,”‘AVVnCATURA CENWA–;’,A1

DELLO

TA Tn,

Che le

rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2017
3239

DENISOV OLEG, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dagli Avvocati ALBERTO SAVOINI,
ROBERTO BAUSARDO, ANGELICA SAVOINI, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 21/11/2017

- controricorrente ‘avverso la sentenza n. 1173/2011 della CORTE D’APPELLO
°

di TORINO, depositata il 19/12/2011 R.G.N. 184/2011.

Camera di consiglio del 12 luglio 2017 – n.27 del ruolo
RG n. 7776/12
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

RG. 7776/2012

che con sentenza in data 19 dicembre 2011, la Corte di Appello di Torino, ha
confermato la sentenza del tribunale della medesima città che aveva accertato il
diritto di Denisov Oleg, nei confronti del datore di lavoro, Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, al riconoscimento dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti dei periodi di
lavoro effettivamente prestati in forza dei contratti a termine prodotti in giudizio e
aveva condannato l’istituto convenuto a corrispondere al ricorrente euro 31.110,00
oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese Denisov Oleg con controricorso;
CONSIDERATO
che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha depositato rinuncia al ricorso non
notificata a controparte;
che,

non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (rinuncia

notificata alla parte costituita o comunicata agli avvocati della stessa) non può farsi
luogo alla dichiarazione di estinzione del processo;
che l’atto di rinuncia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia
notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati delle stesse che vi appongono
il visto (Cfr. Cass. S. U. n. 3876 del 2010, Cass. 31.1.2013 n. 2259) e che
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle
spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 c.p.c. che, in assenza di
accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha
dato causa alle spese;

i

RILEVATO

che la rinuncia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del
wycesso, denota comunque il venir meno di ogni interesse alla decisione e comporta
.

pertanto l’inammissibilità del ricorso (Cfr. Cass. n. 2259 del 2013, S.U. n. 3876 del
2010);

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
che le esplicitate ragioni della rinuncia (approvazione, nelle more del giudizio, del

Riordino degli Enti di Ricerca, pubblicato nella G.U. n. 7 del 10.1.2015 e conseguente
carenza di interesse dell’Amministrazione ad ottenere una pronuncia in ordine al
ricorso) giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di
legittimità;

che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1 , comma
17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il
meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (Cfr. Cass. n. 1778 del 2016)

P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 luglio 2017.
Il Presidente

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