Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27679 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6380-2020 proposto da:

C.P., RICORSO NON DEPOSITATO AL 22/02/2020;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1201/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1201, pubblicata il 7.6.2019 ed ha notificato il ricorso in data 11.12.2019 all’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

2. l’Ispettorato ha notificato controricorso in data 17.1.2020 e ha provveduto all’iscrizione a ruolo;

3. la Cancelleria di questa Corte, con nota del 22.2.2020, ha dato atto del mancato deposito del ricorso in cassazione nel periodo compreso tra il 13.12.2019 ed il 22.2.2020;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte il 22.2.2020, non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del limite di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.;

6. secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, attesa la perentorietà del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme” (Cass. n. 24686 del 2014; cfr. anche Cass. n. 22092 del 2019; n. 15544 del 2012; n. 4919 del 2009);

7. ciò posto, deve ritenersi che anche l’omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità (Cass. n. 25453 del 2017);

8. va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente, secondo il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo;

9. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna al ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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