Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27678 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 15940 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

D.N.S., rappresentato e difeso giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv.to Orlando Alessandro, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Porfilo Antonio, in Roma,

alla Via Monti di Creta, n. 85;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – successore ex lege

dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) – Ufficio

Regionale marche, Abruzzo e Molise – in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 935/06/17

depositata in data 7/11/2017, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 settembre 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di

Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 935/06/17, depositata in data 7/11/2017, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, rigettava l’appello proposto da D.N.S. nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 414/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva rigettato il ricorso in riassunzione proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato il 5 novembre 2012, con il quale l’AAMS – Ufficio dei Monopoli regionale Marche, Abruzzo e Molise – in esito a verifica della Guardia di Finanza del 16.05.07 presso il Bar Le Stop Games sito in Scerni (CH) e successivo p.v.c., da cui era emersa la presenza di tre apparecchi da intrattenimento TULPS ex art. 110, comma 6, non collegati alla rete telematica e sprovvisti di nulla osta di esercizio di proprietà del D.N. – aveva richiesto il pagamento del prelievo erariale unico (PREU), oltre a interessi e sanzioni, per l’anno 2007;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) era infondata l’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, in quanto come chiarito dalla circolare della Direzione generale dell’AAMS del 5 ottobre 2009, “nel caso in cui non sia possibile individuare la raccolta (dati) per un dato anno (ad es. perchè non disponibili le date delle giocate nei contatori) l’intero imponibile determinato, ovvero induttivamente rilevato, sarà imputato all’anno in cui si è effettuata la verifica”; 2)l’accertamento del maggiore PREU era legittimo, non avendo il contribuente fornito adeguata documentazione da cui desumere una quantificazione della base imponibile diversa rispetto ai dati raccolti dall’Ufficio e dalla G.d.F.;

– avverso la sentenza della CTR, D.N.S. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle dogane;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39-quater, comma 4, per avere la CTR erroneamente respinto il motivo di appello concernente l’intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria per essere stato – ad avviso del contribuente – l’avviso di accertamento notificato (5/11/12) oltre il termine decadenziale D.L. n. 269 del 2003, ex art. 39-quater, comma 4, e, dunque, oltre il 31. dicembre del quinto anno successivo a quello in cui erano state effettuate (2006) le giocate tramite gli apparecchi in questione;

– il motivo è infondato;

– ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 39-quater, comma 4: “Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico”;

– premesso che il termine decadenziale D.L. n. 269 del 2003, ex art. 39-quater, comma 4, ha natura speciale rispetto ai termini D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 del e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, il dies a quo della relativa decorrenza va individuato nell’anno di rilevazione delle “giocate” (v. Cass., sez. 5, n. 14999 del 2019), con conseguente tempestività dell’avviso di accertamento in questione notificato il 5 novembre 2012, dunque, entro il 31.12.2012, trattandosi di “giocate” rilevate nel corso del 2007, previa verifica degli apparecchi da intrattenimento TULPS, ex art. 110, comma 6, in questione, risultati non collegati alla rete telematica oltre che sprovvisti di nulla osta;

– da qui l’enunciazione del seguente principio di diritto: “Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 39-quater, commi 2 e 3, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state rilevate le giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3”;

– nella specie la CTR si è attenuta al suddetto principio, avendo ritenuto tempestiva la notifica dell’atto impositivo nel novembre del 2012, a fronte della rilevazione delle giocate nel 2007;

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39-quater, per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento, non avendo il contribuente fornito adeguata documentazione da cui desumere una diversa quantificazione della base imponibile, ancorchè- ad avviso del ricorrente- lo stesso avesse allegato le fatture di acquisto e provato che gli apparecchi in questione erano stati oggetto di utilizzo in data anteriore al 2007 (non oltre il 31.12.2006);

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, in quanto il ricorrente ha omesso di trascrivere o riassumere in ricorso il contenuto della documentazione addotta a sostegno della asserita diversa quantificazione della base imponibile; ciò, in spregio al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 743/2017; n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10);

– peraltro, il ricorrente pur denunciando, apparentemente, una violazione di legge chiede, in realtà, a questa Corte di rimettere inammissibilmente in discussione le valutazioni di circostanze di fatto espresse dal giudice di appello – in merito alla ritenuta mancata produzione da parte del contribuente di adeguata documentazione da cui desumere una quantificazione della base imponibile diversa dai dati raccolti dalla Guardia di finanza e dall’Ufficio; ciò in base al condivisibile principio espresso da questa Corte secondo cui “è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (ex multis, Cass., sez. 6 – 3, n. 8758 del 04/04/2017);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte:

– rigetta il ricorso; condanna D.N.S. al pagamento in favore dell’Agenzia delle dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA