Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27678 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27678 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA
sul ricorso 15941-2012 proposto da:
STIUSO ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CASSIA 1136, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO PASCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO LAINO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del
2017
3229

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DI
FILIPPI, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 21/11/2017

\,‘
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 360/2011 della CORTE D’APPELLO

di SALERNO, depositata il 02/08/2011 R.G.N. 857/09;

-

RILEVATO
che la Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata 2.8.2011, confermando la
pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di Arcangelo
Stiuso, medico di medicina generale con studio a San Gregorio Magno, nei confronti
dell’A.S.L. di Salerno per conseguire il risarcimento del danno derivante dal
provvedimento di diniego dell’apertura di un secondo studio a Palomente negli anni

(recepito con d.P.R. n. 270 del 2000 e pubblicato sulla G.U. il 2.10.2000) aveva fatto
cessare gli effetti dell’accordo integrativo regionale (di cui alla delibera della Giunta
Regione Campania n. 8052 del 1997) che consentiva l’apertura di un secondo studio
in ambito distrettuale;

che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione lo Stiuso prospettando due
motivi di ricorso;

che la A.S.L. di Salerno resiste con controricorso;
CONSIDERATO
che il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di disposizioni normative
(artt. 18 e 19, norma finale n. 5 dell’accordo integrativo regionale, ex d.P.R. n. 484
del 1996, approvato con d.G.R.C. n. 8052 del 1997, 21, comma 12 e norma
transitoria n. 12 d.P.R. n. 270 del 2000, 11 e 12 disp.prelim. cod.civ.) nonché vizio di
motivazione avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato la disposizione
finale dell’accordo regionale (di cui alla delibera della Giunta Regione Campania n.
8052 del 1997), che prevede la conservazione dell’efficacia del suddetto accordo
integrativo regionale sino all’approvazione, non già del nuovo accordo nazionale di
settore, bensì del rinnovo dell’accordo integrativo regionale, con conseguente
perpetuazione sino al 2003 (data di approvazione del successivo accordo integrativo
regionale) dell’efficacia della disposizione che consentiva l’apertura di un secondo
studio medico in ambito distrettuale (e non solo comunale);

che questo Collegio ritiene che il ricorso presenti profili di inammissibilità, perché la
denuncia della violazione e falsa applicazione del contratto collettivo regionale (nella
specie la norma finale n. 5 del dell’accordo regionale adottato, sulla scorta del d.P.R.
n. 484 del 1996, con d.G.R.C. n. 8052 del 1997) è stata effettuata irritualmente, ossia
senza censurare la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale;

2001-2002, rilevando che il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale di settore

secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma
, . 3, cod.proc.civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della
violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con
riferimento a quelli di carattere nazionale, sicché l’interpretazione del contratto
collettivo di ambito territoriale spetta al giudice di merito, ed è censurabile in sede di
legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero
per vizio di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua (Cass.

Cass. n. 5025 del 02/03/2009);

che risulta errata la deduzione della violazione dell’art. 12 delle preleggi cod.civ. in
quanto il contratto collettivo, ancorché recepito in norma di legge primaria o
secondaria, rimane negozio giuridico ed è equiparato, ma solo quello nazionale,
esclusivamente ai fini processuali alla norma di legge;

che il percorso logico motivazionale della sentenza impugnata appare congruo,
avendo, la Corte distrettuale, ritenuto immediatamente applicabile l’art. 20 del
contratto nazionale (recepito in d.P.R. n. 270 del 2000) che, in quanto pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 2.10.2000 poteva ben disciplinare l’attività
del medico ricorrente svolta negli anni 2001 e 2002 mediante sostituzione (ai fini
dell’apertura di un secondo studio) dell’ambito distrettuale con quello comunale;

che il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità
sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro
3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2017
„JURE
Giacoia

Il Presidente
dott. Gius p

n. 17716 del 07/09/2016; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 7671 del 18/04/2016,

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