Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27677 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27677 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA

sul ricorso 11406-2012 proposto da:
TORTORA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE GAETA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

GESTIONE DI LIQUIDAZIONE DELL’USL N 50 DI NOCERA
2017
3228

INFERIORE;
– intimata

avverso la sentenza n. 225/2011 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 02/11/2011 R.G.N. 350/09;

Data pubblicazione: 21/11/2017

n: 11406/2012 R.G.

RILEVATO

—- e

la Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 2.11.2011,

confermando la sentenza del giudice di prime cure, ha respinto la domanda di
risarcimento del danno promossa da Antonio Tortora, titolare di laboratorio di analisi
anche in qualità di legale rappresentante della Ultrabios s.a.s., nei confronti della
Gestione liquidatoria U.S.L. n. 50 di Nocera Inferiore e della Regione Campania per

passata in giudicato) consistente nel rifiuto di riconoscere incluse nella convenzione
sanitaria intercorrente con il S.S.N. dal 27.3.1984 le analisi con metodica
radioimmunologica, danno consistente nella perdita di utili per sviamento di clientela e
da immagine;

che la Corte distrettuale ha ritenuto la domanda sfornita di allegazioni e di prova,
essendo lacunosa la produzione della documentazione contabile e fiscale, generico il
dato relativo al ricavato lordo della società (in quanto non distinto in base ai diversi
tipi di analisi), non contestato il fatto relativo alla possibilità di effettuare – sino al
1998 – le analisi con altri metodi;

che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Tortora prospettando sei motivi
di ricorso;

che la Gestione liquidatoria e la Regione sono rimaste intimate;
CONSIDERATO

che il ricorrente, con il primo motivo, denunzia violazione di diverse disposizioni
legislative (artt. 1218 , 1223, 2907 cod.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato
che – trattandosi di domanda di risarcimento di danno contrattuale – il creditore può
limitarsi ad allegare l’inadempimento del debitore, e l’atto introduttivo del giudizio
indicava sia la convenzione sanitaria intercorrente tra il Tortora e il S.S.N. (del
27.3.1984), sia il rifiuto della U.S.L. n. 50 di Nocera Inferiore di riconoscere incluse
nella convenzione le analisi con metodica radioimmunologica persistito sino alla data
di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Salerno (21.8.1993) che
aveva accertato il diritto all’esecuzione di dette analisi in regime convenzionale;

che il ricorrente, con i successivi motivi, denunzia violazione di ulteriori disposizioni di
legge (artt. 2697 cod.civ., 61, 62, 115, 116, 437 cod.proc.civ.) nonché vizio di
motivazione, lamentando che il dedotto danno di sviamento della clientela
1

inadempimento (accertato con sentenza n. 1731/1993 del Tribunale di Salerno,

n: 11406/2012 R.G.

conseguente all’inadempimento della U.S.L. si connota per la sua essenza negativa e
non integra un fatto bensì una valutazione estimativa e probabilistica, che ben poteva
essere effettuata da un consulente tecnico d’ufficio mediante applicazione di regole
tecnico-contabili sul mancato utile conseguito e sul danno all’immagine (e non sul
pagamento dei corrispettivi non rimborsati dalla U.S.L.) da stimare in base agli atti
prodotti e alle informazioni da acquisire presso gli enti interessati, come richiesto nel

che questo Collegio ritiene si debbano rigettare i motivi di ricorso, perché la sentenza
impugnata ha correttamente applicato il principio della presunzione di colpa affermato
– in tema di responsabilità contrattuale – da questa Corte, in base al quale spetta
all’attorekreditore l’onere della prova dell’inadempimento e dell’entità del danno
(spettando, di converso, al debitore che vuole sottrarsi all’obbligo risarcitorio,
dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non
imputabili);

che, in particolare, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione
patrimoniale non è sufficiente la prova dell’ inadempimento del debitore, ma deve
altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale
del contraente danneggiato e la sua entità;

che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento
patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento
dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità
patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera
possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, e
deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da
condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della
particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi
certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente
desumere l’entità del danno subito (cfr. da ultimo Cass. 3 dicembre 2015, n. 24632,
Cass., 20 maggio 2011, n. 11254).

che correttamente l’impugnata sentenza, con una motivazione immune da vizi logico giuridici, ha ritenuto di non aver potuto accertare il pregiudizio subito dal laboratorio
(ossia l’eventuale perdita di utili per sviamento di clientela rivoltasi, per le analisi,
presso altri laboratori che eseguivano in convenzione analisi con reagenti
2

corso della prima udienza avanti al giudice di prime cure

n:” 11406/2012 R.G.

ra

immunologici) a fronte della carenza di allegazioni e prove, visto la produzione
parziale della documentazione a cui si riferiva la relazione tecnica di parte

depositata in giudizio, la mancata specificazione dei dati concernenti il ricavato lordo
dichiarati dalla società (da specificarsi e differenziarsi in base ai diversi tipi di analisi
effettuate) nonché la data di pubblicazione delle analisi in rapporto alla possibilità,
prima del 1998, di effettuare le stesse anche mediante altri metodi di indagine;

che i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere
l’orientamento citato e le valutazioni effettuate dalla Corte distrettuale, limitandosi a
riportare stralcio del ricorso introduttivo del giudizio ove era denunciato

“che il

comportamento dell’U.S.L. 50, diretto alla esclusione delle analisi r.i.a. dall’ambito del
rapporto convenzionale ha indirizzato la clientela del laboratorio del dott. Tortora
(successivamente Ultrabios s.a.s.), bisognevole di analisi r.i.a., ad altri laboratori, che
essa U.S.L. ha ritenuto abilitati ad erogare le analisi in parola pur essendo anch’essi
convenzionati per le sole analisi di chimica-clinica, con conseguente sviamento della
clientela”, ove manca l’allegazione di dati in ordine al pregiudizio reale subito da cui
ricavare, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, l’entità del danno;

che il ricorso va rigettato, senza provvedimento di regolamento delle spese di lite in
assenza delle controparti intimate;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2017
Il Presidente
‘,…LI: ERE
Giacoia

dott. Giuseppe Napoletano

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