Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27677 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27677 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 7218-2008 proposto da:
FOOD PROCESSING SYSTEM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO
ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato ZIVERI MARCELLO giusta delega a margine;
– ricorrente –

1222
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso

la

sentenza

n.

236/2006

della

Data pubblicazione: 11/12/2013

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

PARMA,

depositata

il

27/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROMANELLI che si

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

riporta alla memoria depositata;

PREMESSO IN FATTO.
1. Con sentenza n. 236/22/06, depositata il 27.2.07, la
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dalla Food Processing Systems
s.r.l. in liquidazione avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto
dalla contribuente nei confronti della cartella di pagamento, emessa dall’ Amministrazione finanziaria ai fini
IVA per l’anno 1997.
2. La CTR – confermando la decisione di prime cure – riteneva, invero, che la notifica dell’avviso di rettifica,
a monte della cartella esattoriale impugnata, fosse stata
correttamente effettuata alla contribuente, ai sensi
dell’art. 60, lett. e) d.P.R. 600/73, non essendo stata
reperita l’azienda della medesima, presso la sede legale
nota all’Amministrazione finanziaria.
3. Per la cassazione della sentenza n. 236/22/06 ha proposto ricorso la Food Processing Systems s.r.l. in liquidazione affidato ad otto motivi. L’Agenzia delle Entrate
non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO.
1. La Food Processing Systems s.r.l. impugnava dinanzi
alla CTP di Parma la cartella di pagamento, emessa
dall’Amministrazione finanziaria ai fini IVA per l’anno
1997, sostenendo che l’avviso di rettifica a monte – per
omessa integrazione dell’IVA relativamente a fatture di
acquisto emesse da operatori intracomunitari – non le era
stato notificato. La notifica dell’atto impositivo sarebbe stata, invero, effettuata – a detta della contribuente
– con il rito degli irreperibili, ai sensi dell’art. 60,
lett. e) d.P.R. 600/73, nella sede legale della società,
ancorchè fosse stata comunicata all’Agenzia delle Entrate
la sede effettiva dell’ente, sita in località diversa da
quella legale,
1.1. La Food Processing Systems deduceva, inoltre, che la
raccomandata, che notiziava dell’avvenuto compimento delle formalità di notifica, sarebbe stata ricevuta, presso
la sede legale della società, da persona ignota e comunque non abilitata a ricevere la corrispondenza.
Per tali ragioni, la società chiedeva, dunque, l’ annullamento dell’iscrizione a ruolo del tributo e della conseguente cartella di pagamento.
1.2. La pretesa veniva disattesa, sia dalla adita CTP,
che, in appello, dalla CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza 236/22/06, che la contribuente ha gravato con ricorso per cassazione, sulla base di otto censure.
2. Con il primo, secondo, sesto, settimo e ottavo motivo
di ricorso – che, per la loro intima connessione, vanno
esaminati congiuntamente – la Food Processing Systems denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
138, 139, 140, 145 c.p.c., 60, lett. e) del d.P.R.
600/73, 56 d.P.R. 633/72, 46 c.c., 6 e 10 1. 212/00, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.

2.1. Sarebbe, invero, contraddittoria e comunque erronea
– a parere della ricorrente – l’impugnata sentenza, nella
parte in cui, dà atto della validità della notifica effettuata presso la sede legale della società, benché essa
fosse stata effettuata con il rito degli irreperibili, e
cioè ai sensi dell’art. 60, lett. e d.P.R. 600/73, proprio perché la sede sociale, presso la quale la notifica
sarebbe stata effettuata, non era stata reperita dal messo notificatore.
2.2. Ad ogni buon conto, secondo la contribuente, il ricorso alla disposizione suindicata, e non a quella di cui
all’art. 140 c.p.c., ritenuto corretto dalla CTR, sarebbe
da considerarsi, per contro, illegittimo, atteso che,
presso la sede sociale – dichiarata irreperibile nella
relata di notifica – era stata, di contro, ricevuta la
raccomandata che notiziava la Food Processing Systems del
deposito dell’atto impositivo presso la casa comunale. Il
che, ad avviso della ricorrente, dimostrerebbe – contrariamente a quanto contenuto nella relata di notifica – la
l’esistenza e la reperibilità della sede sociale della
contribuente.
2.3. Di più, la necessità di fare ricorso al procedimento
di cui all’art. 140 c.p.c., e non a quello previsto dalla
disposizione speciale di cui all’art. 60, lett. e) d.P.R.
600/73, sarebbe ulteriormente evidenziata, a parere della
Food Processing Systems, dal fatto che l’Amministrazione
sarebbe stata – a suo dire – a conoscenza della sede effettiva della contribuente, sita in località diversa da
quella della sede legale, per esserle stata comunicata
con l’avviso di “variazione dati” del 19.12.01. Sicchè,
la pronuncia del giudice di appello, sul punto, sarebbe,
altresì affetta dal vizio di omessa o insufficiente motivazione, per non avere tenuto conto di tale risultanza,
definitiva ai fini del decidere.
3. Le censure suesposte sono infondate.
3.1. Va – per vero – osservato, al riguardo, che – secondo l’insegnamento costante di questa Corte – la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel
sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/73, va
effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c.
soltanto nelle ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile.
Per contro, tale notifica va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo
notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta
trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo,
cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche
nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non
si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (cfr.,
ex plurimis,
Cass.
7268/02, 20425/07, 14030/11).
3.2. Ebbene, nel caso di specie, dalla relata di notifica
dell’avviso di rettifica – trascritta nel ricorso per

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cassazione – si evince che il messo notificatore dava atto “dell’impossibilità ad eseguire la notifica del presente atto al sig. Food Processing Systems s.r.1., in
Parma, via La Spezia n. 48-A, ai sensi degli artt. 138 e
139 c.p.c., in quanto all’indirizzo dichiarato non è stata reperita l’abitazione, ovvero l’ufficio o l’azienda”
del destinatario della notifica. Il messo notificatore
comunicava, inoltre, di avere eseguito il deposito
dell’atto presso la casa comunale, ove sarebbe stato affisso per otto giorni consecutivi, “ai sensi dell’art.
60, lett. e) del d.P.R. 600/73”.
Ne discende che l’irreperibilità dell’azienda del destinatario della notifica, tentata presso la sede sociale
non reperita, legittima la notifica dell’atto impositivo
operata nelle forme di cui all’art. 60 cit., lett. e). Va
tenuto conto, invero, del fatto che la stessa contribuente, con la dichiarazione di “variazione dati” del
19.12.01, come accertato dal giudice di appello, aveva
confermato l’indirizzo della sede sociale in Parma, alla
via La Spezia n. 48 -A.
3.3. A fronte di siffatta, reiterata, indicazione della
sede legale della Food Processing Systems, pertanto, nessun rilievo può essere ascritto alla contestuale indicazione, nella medesima nota di variazione, anche di uno
“stabilimento”, sito in un comune diverso da quello della
predetta sede locale (ossia in Collecchio, via Nazionale
Est n. 7). Di contro, tale indicazione di una sede secondaria in altro comune conferma ulteriormente la validità
della notifica effettuata, stante il tenore letterale
della prima parte dell’art. 60 cit., lett. e), che presuppone l’assenza dell’azienda o dell’ufficio nel comune
in cui deve essere eseguita la notificazione. Nessun altro accertamento avrebbe, di conseguenza, dovuto espletare l’Amministrazione al riguardo, posto che, ai sensi
della norma succitata, incombe sul contribuente l’onere
di comunicare all’Ufficio le variazioni e le modificazione del proprio indirizzo fiscale.
3.4. Né conseguenza alcuna può trarsi – dipoi – dal fatto
che la raccomandata, che notiziava la destinataria
dell’avvenuto deposito dell’atto nell’albo del comune,
sia stata ricevuta da un preteso rappresentante
dell’ente, presso la sede sociale. Il che, ad avviso della contribuente, confermerebbe l’esistenza e la reperibilità della sede legale della società, contrariamente a
quanto affermato nella relata di notifica dal messo notificatore. Ed invero, non è possibile desumere con certezza dagli atti, non avendo provveduto la ricorrente ad una
compiuta indicazione e specificazione delle modalità di
spedizione e di ricezione di detta raccomandata, se la
stessa – peraltro, come si dirà in prosieguo, del tutto
irrilevante, ai fini della validità del procedimento notificatorio sia stata spedita effettivamente
all’indirizzo della sede legale, o piuttosto presso altra
sede secondaria o stabilimento della società.
3.5. E’ appena il caso di rilevare, infine, che nessun
contrasto di motivazione può riscontrarsi nell’avere ritenuto la CTR validamente operata la notifica presso la

sede legale, nello stesso tempo dichiara irreperibile. E’
di tutta evidenza, infatti, che il presupposto essenziale
per il ricorso alla notifica nelle forme di cui all’art.
60, cit., lett. e) è rappresentato proprio dal fatto che
la notifica tentata presso la sede legale della società
era stata impossibile, per irreperibilità della sede
stessa. Sicchè, la motivazione della CTR, sul punto in
questione, appare del tutto logica e coerente, oltre che
giuridicamente corretta.
4. Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso – che,
per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la Food Processing Systems s.r.l. denuncia
la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7 1. 890/82, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
4.1. La CTR avrebbe, invero, omesso di pronunciarsi sulla
questione, introdotta dalla Food Processing Systems
s.r.l. con specifico motivo di appello, del difetto di
legittimazione del soggetto che aveva ricevuto la raccomandata, che notiziava la destinataria dell’avvenuto deposito dell’atto nell’albo del comune.
D’altro canto, la CTR non avrebbe tenuto conto, al riguardo, del fatto che la comunicazione di tale raccomandata era da considerarsi affetta da nullità, poiché
l’avviso di ricevimento mancava dell’indicazione della
identità e della qualità della persona del consegnatario
della raccomandata, nonché del suo rapporto con il destinatario della stessa, in violazione dell’art. 7 della l.
n. 89/82.
4.2. Per il che del tutto apodittica, a parere della ricorrente, si paleserebbe la motivazione dell’impugnata
sentenza, laddove la CTR ha ritenuto valida la notifica
dell’atto, senza prendere in considerazione alcuna la
suddetta risultanza processuale, allegata agli atti del
giudizio di primo e secondo grado.
5. I motivi di ricorso suesposti sono infondati.
5.1. Nessun vizio di omessa pronuncia può, per vero, essere ravvisato nell’impugnata sentenza, avendo la CTR,
sulla base dell’esame delle risultanze documentali in atti, concluso, motivatamente, per la validità del procedimento notificatorio, ritenendo – del tutto correttamente,
per le ragioni suesposte – che la notifica andasse effettuata nelle forme di cui all’art. 60, lett. e) del d.P.R.
600/73. Del resto, va rilevato che il procedimento notificatorio seguito nel caso concreto, non richiede affatto per la sua validità, a differenza di quello di cui
all’art. 140 c.p.c., oltre al deposito dell’atto nella
casa comunale e la sua affissione per otto giorni consecutivi, anche la spedizione della raccomandata che avvisi
il destinatario dell’avvenuta affissione dell’atto(Cass.
7120/03). Sicchè che alcun obbligo incombeva alla CTR di
prendere in considerazione, ai fini del riscontro di validità della notifica dell’avviso di rettifica, le modalità di esecuzione della spedizione e gli eventuali vizi
della comunicazione della raccomandata in parola.

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5.2. Ad ogni buon conto, va osservato che, qualora tale
raccomandata fosse stata effettivamente inviata presso la
sede effettiva della società (ossia nello stabilimento in
Collecchio), il fatto che la stessa sia stata ivi ricevuta da una persona che si trovava nei locali, lascia presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica destinataria,
senza che il notificatore sia tenuto a compiere accertamenti al riguardo, incombendo sulla società l’onere di
provare, per vincere la suddetta presunzione, la mancanza
dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass. 3516/12).
6. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso della Food Processing Systems s.r.l. in liquidazione non può che essere rigettato. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se1zioe Tributaria, 1’8.4.2013.

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SENTE 1.),4., 7):
AI SENS1
N. 131

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