Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27675 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 20/12/2011), n.27675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI e

BONAFEDE EUGENIO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 557/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/04/2006, r.g.n. 932/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.U. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell’indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 1 per la definitiva cessazione dell’attività commerciale in favore di coloro che abbiano cessato tale attività nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998 e che, nello stesso periodo, siano stati in possesso dei requisiti anagrafici e assicurativi previsti dalla legge (più di 62 anni di età, se uomini, o di 57 anni di età se donne; iscrizione per almeno 5 anni nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali), beneficio che gli era stato negato dall’INPS per non avere egli ottenuto entro il 31 dicembre 1998 la cancellazione dal registro delle imprese.

Il Tribunale di Pistoia ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze, che ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese rilevasse quale mero atto formale che conferisce certezza della cessazione dell’attività commerciale, sicchè, quando si sia effettivamente verificata la cessazione dell’attività entro il 31 dicembre 1998, e la cancellazione abbia, come nella specie, effetto retroattivo alla data della cessazione dell’attività medesima, non vi sarebbe ostacolo alla concessione dell’indennizzo.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso A. U..

L’Istituto ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’ A. con il controricorso, posto che dal timbro apposto dall’ufficiale giudiziario sull’ultima pagina del ricorso per cassazione risulta che l’atto è stato consegnato allo stesso per la notifica in data 26.4.2007, e cioè entro il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c. (la sentenza impugnata è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria il 26.4.2006).

1.- Con l’unico motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 503 del 1996, art. 2 e L. n. 388 del 2000, art. 149 chiedendo a questa Corte di stabilire se “l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale previsto dal D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 1 spetti unicamente ai soggetti che entro la data del 31 dicembre 1998 abbiano ottenuto in relazione all’attività da loro esercitata la cancellazione dal registro delle imprese”.

2.- Il ricorso è fondato. Non è controverso tra le parti che l’assicurato ha presentato la domanda di concessione dell’indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 1 in data 24.12.1998, dichiarando che l’attività sarebbe cessata il 31.12.1998, ed abbia poi richiesto il 7.1.1999 la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e il 29.1.1999 quella dal registro delle imprese, istanze entrambe accolte (quella relativa alla cancellazione dal registro delle imprese, il 5.2.1999) con decorrenza retroattiva dal 31.12.1998.

Il D.Lgs. n. 207 del 1996 ha previsto la corresponsione di un indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale in favore dei soggetti che esercitano attività commerciale al minuto anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

Ai sensi del citato D.Lgs., art. 2 l’indennizzo spetta ai soggetti che “nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne; b) l’iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS”. Ai sensi del citato art. 2, comma 2 l’erogazione dell’indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal primo comma, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell’attività commerciale; b) riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande …; c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

3.- La Corte territoriale ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese costituisca solo un requisito per l’erogazione della prestazione e che la richiesta di cancellazione presentata dopo il 31 dicembre 1998 non precluda il diritto all’indennizzo “qualora, come nella specie, essa si sia risolta in una cancellazione successiva alla scadenza di legge, ma comunque con effetti retroattivi al 31.12.1998”.

4.- Tale statuizione non può essere condivisa. La legge (D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2) stabilisce, infatti, che l’erogazione dell’indennizzo “è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1” – e cioè dal 1.1.1996 al 31.12.1998 – “alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell’attività commerciale; b) riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande … c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese … La cancellazione dal registro delle imprese costituisce, quindi, al pari della cessazione definitiva dell’attività commerciale e della cancellazione, dal registro degli esercenti il commercio, una condizione per l’insorgenza del diritto all’indennizzo, che si deve realizzare entro il 31 dicembre 1998.

Solo per la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio è stato previsto (L. n. 388 del 2000, art. 149) che possa farsi luogo alla corresponsione dell’indennizzo anche nel caso in cui detta cancellazione “sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell’indennizzo stesso”. Una disposizione del genere non è stata, invece, dettata per la cancellazione dal registro delle imprese, che deve comunque intervenire entro il termine del 31 dicembre 1998.

5.- Questa Corte ha, del resto, già precisato che l’indennizzo per cessazione di attività commerciale spetta dal primo giorno del mese successivo alla domanda; tuttavia, il relativo diritto è condizionato alla cancellazione del titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con la conseguenza che, ove la cancellazione intervenga in un momento successivo alla domanda, a tale momento è differita la decorrenza della prestazione, trattandosi appunto di una condizione per l’insorgenza del diritto alla prestazione (cfr. Cass. n. 5872/2005;

Cass. n. 6530/2003). In sostanza, salvo quanto specificamente previsto per la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio – in linea, del resto, con la progressiva svalutazione della rilevanza di tale iscrizione, già sancita dal D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 26, comma 6, che ha abrogato, nel suo impianto, la legge istitutiva del registro degli esercenti il commercio – per l’insorgenza del diritto all’indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 207 del 1996 è necessario che tutte le condizioni previste dall’art. 2 del citato D.Lgs. si siano verificate entro il termine del 31 dicembre 1998.

Nè varrebbe sostenere che la legge non prevede espressamente un termine entro il quale deve essere presentata la domanda di cancellazione dal registro delle imprese, giacchè la previsione del termine è implicita nella disposizione (D.Lgs. n. 207 del 1996, art. 2, comma 2) che prescrive che tutte le condizioni alle quali è subordinata l’erogazione dell’indennizzo debbano verificarsi nel periodo compreso tra il primo gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, e quindi che le stesse debbano sussistere – o che (per quanto riguarda la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio) sia stata fatta almeno richiesta della loro realizzazione – entro il termine sopra indicato.

6.- Nella fattispecie in esame, entro il 31.12.1998 non era stata ottenuta – ma neppure richiesta – la cancellazione dal registro delle imprese, sicchè, in difetto di una delle condizioni previste per l’insorgenza del diritto all’indennizzo, la domanda doveva essere senz’altro respinta.

7.- Il ricorso deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2) con il rigetto della domanda proposta dall’assicurato nei confronti dell’INPS. 8.- Non deve provvedersi in ordine alle spese dei precedenti gradi di giudizio ed a quelle del giudizio di legittimità, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla innovazione introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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