Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27674 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27674 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 1909-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
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CAPITO’ ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato
ANGELO COLUCCI, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– resistente –

Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza n. 241/2011 della CORTE D’APPELLO

di TRIESTE, depositata il 05/01/2012 R.G.N. 153/2008.

r.g. n. 1909/2013

RILEVATO
Che la Corte di appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Gorizia, ferma l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste
Italiane s.p.a. e Rosa Capitò nel periodo dal 11 maggio al 30 settembre 1999 ed il
ripristino dello stesso, ha condannato la società a risarcire il danno liquidato ai sensi
dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 in tre mensilità di retribuzione oltre agli

Che Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza
articolato in sei motivi.
Che la Capitò ha depositato procura.
Che è stato depositato atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. ed è stata
chiesta l’estinzione del giudizio.
CONSIDERATO
Che l’atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della società oltre che dal
suo difensore è stato notificato alla Capitò all’avvocato Vascotto costituito in appello
presso il quale la lavoratrice aveva eletto domicilio.
Che tuttavia risulta dagli atti (procura depositata per il giudizio di legittimità) che in
data 16 dicembre 2013 la Capitò aveva conferito procura speciale all’avvocato Angelo
Colucci presso il cui studio aveva altresì eletto domicilio.
6),eCtitu.?-4

Che pertanto la notifica della rinuncia, atto recettizio ma non epece~ rilevando
l’accettazione solo ai fini delle spese (cfr. Cass. 29/07/2014 n. 17187), eseguita ad un
soggetto non più domiciliatario non ha conseguito il suo scopo.
Che pertanto il giudizio non può essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 390 cod.
proc. civ..
Che, tuttavia, tale atto esprime l’inequivoca carenza di interesse della ricorrente ad
ottenere una decisione sul ricorso dalla stessa proposto e pertanto la controversia
deve essere definita con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Che non occorre provvedere sulle spese del giudizio tenuto conto del fatto che
l’attività processuale della Capitò è stata limitata al deposito della sola procura cui

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accessori dovuti per legge.

r.g. n. 1909/2013

neppure ha fatto seguito il deposito di memorie pur consentito anche nel nuovo rito
camerale (cfr. Cass. 27/02/2017 n. 4906).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso nella Adunanza camerale del 6 luglio 2017

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