Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27674 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27674 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24144-2010 proposto da:
DI FIORE ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA DI VILLA FIORELLI 5 INT. 4, presso lo studio
dell’avvocato MARIO DE SENA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CACCAVALE SALVATORE con studio in NOLA
CORSO T. VITALE 132 (avviso postale), giusta delega
2013

in calce;
– ricorrente –

1074

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 11/12/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 137/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 07/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VALITUTTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

PREMESSO IN FATTO.
1. Con sentenza n. 137/34/09, depositata il 7.7.09, la
Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava
l’appello proposto da Di Fiore Rosa avverso la decisione
di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti del
dell’avviso di pagamento relativo all’accisa sul consumo
del gas metano per il periodo 1.1.90/5.2.93, per avere
destinato, o tentato di destinare, GPL per uso combustione ad uso autotrazione, soggetto a maggiore imposta di
fabbricazione.
2. La CTR – confermando la decisione di prime cure – riteneva, invero, applicabile, nella fattispecie concreta,
il termine trentennale di prescrizione della pretesa erariale, ai sensi dell’art. 19 r. d. n. 334/39, e non quello quinquennale previsto dall’art. 15 del d.lgs. 504/95.
3. Per la cassazione della sentenza n. 137/34/09 ha proposto ricorso Di Fiore Rosa affidato ad un unico motivo,
al quale l’Amministrazione ha replicato con controricorso
OSSERVA IN DIRITTO.
1. Con l’unico motivo di ricorso, la Di Fiore denuncia la
violazione e falsa applicazione degli art. 11 disp. prel
c.c., 15 e 68 d.lgs. 504/95, 19 r. d. 1. n. 334/39, convertito nella 1. n. 739/39, 29, co. l d.lgs. 472/07 e 20
1. n. 4/29, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché
l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo
della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR, a parere della ricorrente, nel ritenere – peraltro, con motivazione del
tutto incongrua – applicabile alla fattispecie la prescrizione trentennale di cui all’art. 19 r. d.l. n.
334/39 (prevista per l’ipotesi di frode), in luogo di
quella quinquennale di cui all’art. 15 del d.lgs. n.
504/95. Osserva, difatti, la Di Fiore che, l’art. 68 del
d.lgs. 504/95 ha abrogato espressamente il r. d.l.
334/39, per cui avendo l’art. 29 del d.lgs. 472/97 a sua
volta abrogato il principio di ultrattività previsto
dall’art. 20 della 1. 4/29 in materia di illeciti finanziari, il giudice di appello avrebbe dovuto applicare alla fattispecie concreta la normativa in vigore al momento
della notifica dell’avviso di pagamento, avvenuta il
27.12.06. ovverosia
l’art. 15 del d.lgs. 504/95, che
prevede il predetto termine quinquennale di prescrizione.
1.2. Per cui, trattandosi – nella specie – di illeciti
finanziari commessi negli anni 1990-1993, ed essendo stato – come detto – l’atto impositivo notificato alla contribuente solo il 27.12.06, il credito azionato dall’ Amministrazione, a titolo di recupero dell’accisa evasa,
interessi ed indennità di mora, dovrebbe ritenersi prescritto.
2. La censura è infondata.
2.1. Deve – per vero – anzitutto escludersi, a giudizio
della Corte, che nel caso concreto possa trovare applicazione il disposto dell’art. 15 del d.lgs. 504/95, che
prevede il più breve termine di prescrizione di cinque
anni, con decorrenza dal momento della scoperta del fatto

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illecito. I fatti ascritti alla contribuente risalgono,
infatti, agli anni dal 1990 al 1993, precedenti l’entrata
in vigore di tale disposizione, e l’art. 68 del decreto
cit., che ha abrogato il r. d.l. 334/39 (temporalmente
applicabile a tali fatti), non contiene previsione alcuna
circa una possibile efficacia retroattiva di tale abrogazione.
Di guisa che, non può essere affatto condiviso l’assunto
della ricorrente, secondo la quale la norma dell’art. 15
d.lgs. 504/95 dovrebbe applicarsi anche a fattispecie di
evasione di imposta precedenti, per le quali il solo atto impositivo sia stato emesso – come nella specie – nella vigenza di tale disposizione. Ed invero, va rilevato
che l’abrogazione di una legge (art. 15 disp. prel.
c.c.), salvo che non sia diversamente ed espressamente
previsto dalla norma abrogatrice, non ha effetto retroattivo ed opera con efficacia ex nunc, sicchè i rapporti
pregressi restano regolati dalla disciplina precedentemente in vigore (Cass. 1384/75). In altri termini, le
norme previgenti, fino a quel momento riferibili ad una
serie indefinita di fatti futuri, divengono riferibili
solo ad una serie definita e circoscritta di fatti passati, per solito – salvo che la norma abrogatrice disponga
diversamente – soltanto a quelli verificatisi fino al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa (cfr.
C. Cost. 49/70, 63/70).
2.2. Stando così le cose, è – pertanto – evidente che,
essendo incontroverso tra le parti che nei confronti della Di Fiore è stata emessa sentenza penale, con la quale
è stata dichiarata la prescrizione dei reati in materia
di evasione di accisa sul consumo di gas metano per uso
domestico, destinato, invece, ad uso autotrazione, soggetto ad una accisa più elevata, la vicenda in esame non
può che ritenersi regolata – come correttamente ritenuto
dalla CTR – dal disposto dell’art. 19 del r. d.l. 334/39.
Va considerato, infatti, che, per un verso, la declaratoria di prescrizione non incide sul potere impositivo
dell’Amministrazione finanziaria, che viene meno solo per
effetto di una pronuncia assolutoria (Cass. 1191/03), per
altro verso, che la pronuncia in parola, non concretandosi in un accertamento del credito erariale o in una condanna dell’imputato al pagamento dell’imposta evasa, non
può comportare neppure l’applicabilità del termine di
prescrizione decennale, secondo la disciplina dell’actio
iudicati
dettata da//’art. 2953 c.c. (cfr. Cass.
11941/12).
3. Per tutte le ragioni esposte, dunque, il ricorso proposto dalla Di Fiore non può che essere rigettato, con
conseguente condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio, che liquida in C 3.000,00, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26.3.2013.

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