Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27674 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 15457/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Prysmian Cavi e Sistemi Italia s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Sicilia n. 66, presso lo studio Ludovici Piccone & Partners,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Piccone Ferrarotti,

Roberto Cusimano e Vittorio Giordano, che la rappresentano e

difendono giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 5501/27/15, depositata il 17 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2020

dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Mucci Roberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Udito l’avv. Giammario Rocchitta per la ricorrente e l’avv. Domenico

Rettura in sostituzione dell’avv. Pietro Piccone Ferrarotti per il

controricorrente.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 5501/27/15 del 17/12/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 7823/26/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso originariamente proposto da Prysmian Cavi e Sistemi s.r.l. (di seguito Prysmian) nei confronti dell’avviso di accertamento volto al recupero dell’IVA indebitamente detratta con riferimento all’anno d’imposta 2002;

1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in quanto, a giudizio dell’Ufficio, Prysmian, benchè operasse in regime cd. di reverse charge, non poteva detrarre l’IVA versata concernente fatture emesse da WCS Ltd e che riguardavano operazioni oggettivamente inesistenti;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7, non poteva essere applicato nei casi di reverse charge in quanto il cessionario, che diventava debitore diretto dell’IVA dovuta dal cedente, si limitava a registrare le fatture sia in “dare” che in “avere”, con conseguente annullamento vicendevole delle stesse;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

3. Prysmian resisteva con controricorso e depositava memoria;

4. con ordinanza del 13/12/2017 questa Corte disponeva la rimessione della causa in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente evidenziato che il presente giudizio verte (anche) sul regime sanzionatorio da applicare in caso di operazioni soggettivamente inesistenti in regime di reverse charge domestico, anche alla luce del ius superveniens introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158;

1.1. sul punto v’è un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, giacchè secondo Cass. n. 16679 del 09/08/2016 sarebbe in questi casi inapplicabile il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 9 bis.3, come novellato dal D.Lgs. n. 158 del 2015, mentre secondo Cass. nn. 32552, 32553 e 32554 del 12/12/2019, nonchè Cass. n. 16367 del 30/07/2020 questa norma sarebbe, invece, applicabile;

2. si rende, pertanto, opportuno un approfondimento della disciplina, anche in relazione alla portata e all’ambito applicativo del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 9 bis, in considerazione del consistente numero di controversie pendenti, che consiglia la fissazione di una o più udienze tematiche ad esse dedicate.

P.Q.M.

La Corte dispone di richiedere all’Ufficio del Ruolo e del Massimario la redazione di una relazione tematica sui temi indicati in motivazione e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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